Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4717 del 25/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4717 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Andrea Pagano, elettivamente domiciliato in Roma via
Archimede 143, presso lo studio dell’avv.to Luigi
Patricelli, rappresentat dall’avv.to Claudio Defilippi,
giusta procura in calce al ricorso del ricorso per
cassazione;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

6eqì
2012

in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/02/2013

avverso il decreto della Corte di appello di Torino,

49
emesso il1J maggio 2010, depositato il 7 giugno 2010,
nella procedura iscritta al n. 1398/09 R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del
25 settembre 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

Rilevato che:
1.

Andrea Pagano ha chiesto, con ricorso del 18

settembre 2009 alla Corte dì appello di Torino l’equa
riparazione, ex legge n. 89/2001, del danno conseguente
alla durata non ragionevole della procedura iniziata
davanti al Tribunale di La Spezia con ricorso ex art.
700 c.p.c. del 15 febbraio 2001 cui era seguita
l’emanazione, il 26 aprile 2001, del provvedimento in
via di urgenza richiesto dal Pagano. Il giudizio di
merito è iniziato con citazione del 30 maggio 2001 è
stato definito in primo grado con sentenza del 19
settembre 2005 e dopo la citazione in appello del 28
novembre 2006 con sentenza della Corte territoriale di
Genova del 18 marzo 2008.
2.

La Corte di appello ha riconosciuto la durata

eccessiva della procedura stimandola in un anno e ha
liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in
complessivi 1.000 euro.
2

Bisogni;

3. Ricorre per cassazione il Pagano affidandosi a due
motivi di ricorso, illustrati con memoria difensiva: a)
violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla
violazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001 e
dell’art. 6 § 1 della C.E.D.U.; b) violazione dell’art.
360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art.

C.E.D.U. come interpretati dalla giurisprudenza della
Corte europea quanto alla liquidazione del danno non
patrimoniale indennizzabile. Violazione dell’art. 107
della Costituzione. Con entrambi i motivi il ricorrente
lamenta la inadeguata liquidazione dell’indennizzo in
raffronto ai parametri della giurisprudenza europea.
4. Si difende con controricorso il Ministero.
5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Ritenuto che:
6. Il ricorso è infondato. Il giudizio ha avuto una
durata effettiva complessiva in primo grado, dalla
citazione alla sentenza, di

4

anni e tre mesi e in

appello di un anno e nove mesi per complessivi 6 anni
da cui va detratta la durata ragionevole di cinque
anni. La liquidazione della Corte di appello appare
superiore al parametro utilizzato abitualmente da
questa Corte di 750 euro per i primi tre anni di durata
eccessiva mentre appare del tutto corrispondente a tali
parametri se si tiene conto della durata eccessiva di
un anno e 4 mesi, stimata dalla Corte di appello.

3

2 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 § l della

7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali del
giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

di cui 585 oltre spese prenotate a debito.

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