Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4717 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 22/02/2021), n.4717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20761-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona dei Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.G.S.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 9534/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.G.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma gli estratti ruolo che avevano originato tre cartelle di pagamento, asseritamente non notificate, come i prodromici avvisi di accertamento, assumendo la decadenza e la prescrizione della pretesa fiscale riferita agli anni di imposta 2003 e 2004.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo che, non essendo stata provata la notifica delle cartelle esattoriali, l’Amministrazione fiscale era decaduta dal diritto al recupero dell’imposta relativa agli anni 2003 e 2004.

3. Proposta impugnazione la Commissione Regionale Tributaria del Lazio rigettava l’appello osservando che la documentazione relativa alle cartelle prodotte solo in appello si riferiva all’eccezione in senso stretto di decadenza proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossioni affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e art. 58, commi 1 e 2, art. 2967 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere la CTR malamente applicato le disposizioni processuali sui nova in appello.

2 Il motivo è fondato.

2.1 L’art. 57 D.Lgs. cit. stabilisce l’inammissibilità nel giudizio di appello di nuove domande ed anche il divieto di proporre nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d’ufficio.

2.2 Questa Corte ha costantemente affermato che “il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili” (Cass. 11223/2016; 23587/2016 e 31224/2017).

2.3 Si è inoltre precisato che ” nel processo tributario di appello, l’Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento” in quanto, “il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto” (cfr. Cass.n. 9810/2014, 12467/2019).

2.4 Orbene nella fattispecie il thema decidendum della controversia in esame è costituito dalla richiesta da parte del contribuente dell’accertamento negativo della pretesa tributaria per effetto dell’intervenuta decadenza non essendo state notificate le cartelle di pagamento.

2.5 Contrariamente a quanto affermato dai giudici di seconde cure, l’assunto dell’Ufficio circa la regolare notificazione delle cartelle esattoriali non è configurabile alla stregua di una eccezione in senso stretto ma è funzionale alla mera difesa del credito fiscale risolvendosi nella contestazione del presupposto di fatto – costituito dalla mancata notifica delle cartelle – posto dal contribuente a fondamento dell’eccezione di estinzione della pretesa tributaria senza che siano stati modificati motivi e circostanze dell’accertamento fiscale.

2.6 Quanto alla possibilità di introduzione di nuove prove nel giudizio di secondo grado, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 consente alle parti di produrre nuovi documenti dettando, quindi, una differente disciplina rispetto all’art. 345 c.p.c., comma 3 che espressamente esclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2.7 La norma ha anche superato il vaglio di costituzionalità dal momento che, con sentenza n. 199/2017, la Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità.

2.8 La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. 17120 dell’11 luglio 2017) in materia di acquisizione probatoria, fondata sulla testuale disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 ha ritenuto che non sussistano limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento anche se già disponibile in precedenza ed anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio.

3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria della Regione Lazio anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione del Lazio anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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