Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4717 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5199/2016 proposto da:

Snap-on Tools Italia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Badia di Cava n. 62,

presso lo studio dell’avvocato Arcangeli Paolo, rappresentata e

difesa dall’avvocato Valsecchi Davide, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Badiali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina n. 42, presso lo

studio dell’avvocato Galoppi Giovanni, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Martellacci Andrea, Lo Castro Filippo,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3433/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Snap-on Tools Italia SRL (di seguito, Snap-on) propone ricorso per cassazione con tre mezzi seguiti da memoria nei confronti di Badiali SRL (di seguito, Badiali) che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata.

Snap-on in data 8/1/2004 aveva receduto dal contratto di distribuzione intercorrente con Badiali contestandole il “mancato raggiungimento del budget relativo all’anno all’anno 2003, secondo quanto previsto dall’art. 7 del contratto, attesa l’acquisizione di ordini nella misura di Euro 187.831,36” (fol. 5 della sent. imp.).

Badiali aveva agito nei confronti di Snap-on, dinanzi al Tribunale per far accertare la illegittimità del recesso dal contratto di distribuzione e la condanna di Snap-on al risarcimento del danno per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità del recesso di Snap-on dal contratto di distribuzione, avendo accertato che il mancato raggiungimento del budget da parte di Badiali era stato determinato dal comportamento della stessa Snap-on in violazione del patto di esclusiva riservato a Badiali, come si evinceva sommando all’ammontare degli ordini raccolti da Badiali nel periodo in contestazione l’ammontare delle vendite curate direttamente da Snap-on, in violazione dell’esclusiva.

Il Tribunale aveva quindi proceduto alla quantificazione del danno e aveva condannato Snap-on al pagamento in favore di Badiali della somma di Euro 326.053,62 a titolo di risarcimento dei danni da mancato guadagno per gli anni 2003, 2004 e 2005, oltre interessi ex art. 1284 c.c., e rimborso delle spese di lite.

La decisione, appellata da Snap-on, veniva confermata dalla Corte territoriale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio in relazione agli artt. 115 e 132 c.p.c., nonchè la violazione degli artt. 189 e 346 c.p.c.

La doglianza concerne il rigetto del primo motivo di appello con cui Snap-on aveva denunciato la violazione del diritto al contraddittorio ed al giusto processo per mancata esame e/o ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.

La questione riguarda la mancata ammissione delle prove costituende articolate in primo grado.

Il motivo è infondato.

Il rigetto implicito – come quello esplicito – delle richieste istruttorie formulate in primo grado, desumibile dalla mancata ammissione, imponeva alla parte la riproposizione delle stesse sia nella precisazione delle conclusioni in primo grado che nei motivi di appello e nelle relative conclusioni (cfr. Cass. n. 5741 del 27/02/2019; Cass. n. 22883 del 13/09/2019): quanto al primo grado, la censura nulla dice – con evidenti ricadute anche sul piano della specificità e dell’ammissibilità della doglianza; quanto al secondo grado non vi è evidenza che ciò sia avvenuto, come statuito esattamente dalla Corte di appello, e la circostanza risulta decisiva giacchè tale incombente non può ritenersi integrato dal mero deposito del fascicolo di primo grado e dal generico richiamo agli atti difensivi ed ai documenti ivi contenuti (v. fol. 14 del ricorso).

Trova applicazione il principio secondo il quale “La presunzione di rinunzia prevista dall’art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c..” (Cass. n. 14135 del 26/10/2000).

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 61 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

A parere della ricorrente la sentenza è viziata per non avere correttamente applicato la normativa in merito alla necessità di nomina del CTU in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio. Sostiene che Badiali non aveva assolto al suo onere probatorio, come sarebbe emerso in maniera conclamata se le fosse stato consentito di espletare le prove costituende richieste.

Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo, in quanto la sua articolazione e la sua disamina ne presuppone la fondatezza.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 210 c.p.c.

Il motivo concerne gli esiti della CTU e la valutazione delle risultanze del registro vendite di Snap-on per il 2003 – dal quale erano state ricavate le voci concernenti l’attività di vendita effettuata da Snap-on in violazione del diritto di esclusiva di Badiali -: secondo la ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che questo registro era stato prodotto da Snap-on a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c., mentre lo stesso era stato prodotto spontaneamente, e sempre erroneamente avrebbe ritenuto che lo stesso andava valutato in danno di Snap-on.

Inoltre la ricorrente critica il criterio di calcolo utilizzato per determinare il budget/fatturato di Badiali per il 2003 e sostiene che “quanto erroneamente calcolato dal CTU in tema di mancato guadagno era andato ad impattare, altrettanto erroneamente, sul calcolo del budget/fatturato che Badiali avrebbe raggiunto nel 2003, in assenza della pretesa violazione di esclusiva da parte di Snap-on” (fol. 21 del ricorso).

Il motivo è inammissibile.

Sotto un primo profilo, premesso che la disamina dei documenti (e del registro vendite, nel presente caso), prescinde dalla modalità Laura con cui gli stessi vengono acquisiti, attenendo il loro esame al diverso tema della valutazione della prova, va rilevato che la censura si fonda sull’illazione secondo la quale la valutazione del documento in questione sia stata influenza dalla modalità di produzione dello stesso e che sarebbe stata diversamente orientata a seconda che la produzione dello stesso fosse stata ricondotta alla spontanea iniziativa della Snap-on, piuttosto che all’esecuzione dell’ordine di esibizione, e ripropone il tema della mancata ammissione delle prove costituende – già oggetto della prima doglianza: ne consegue che viene impropriamente sollecitato un riesame di quanto accertato in fatto, a seguito di CTU percipiente, senza che risulti prospettato un vizio motivazionale nei termini fissati dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura è inammissibile anche per quanto attiene al secondo profilo: la ricorrente, innanzi tutto, sovrappone ed unifica in maniera non condivisibile, il tema del budget – afferente all’accertamento della violazione del diritto di esclusiva e della illegittimità del recesso -, con quello della ricostruzione del danno da mancato guadagno riferito sia all’anno 2003, che ai successivi anni 2004 e 2005, che invece rispondono a criteri propri ed autonomi, come ben si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, afferendo il primo all’accertamento dell’illegittimità del recesso ed il secondo all’accertamento del danno e alla sua quantificazione.

A ciò va aggiunto che, trovando la previsione del budget collocazione e disciplina nel contratto, la censura avrebbe dovuto essere veicolata come violazione delle norme di interpretazione del contratto e ciò non è avvenuto.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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