Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4716 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M.A., in qualità di esercente la potestà sul
figlio C.M., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv. DI LAILO Luigi e Fusco
Gaetano Rocco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Patrizia De Paola in Roma, via Cola Di Rienzo, n. 265;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Gragnano n. 3076/05
depositata il 20 dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza,
conclusioni alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il
Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che B.M.A., nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore C.M., propose opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. n. (OMISSIS) in data 24 maggio 2005 dal Prefetto di Napoli e notificata il 6 giugno 2005, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 2.072,72 a seguito del verbale di infrazione elevato dai Carabinieri di Agerola a carico di C.M. per violazione dell’art. 116 C.d.S., commi 1 e 13, perchè circolava alla guida dell’autoveicolo senza avere conseguito la patente di guida;
che l’adito Giudice di pace di Gragnano, con sentenza in data 20 dicembre 2005, ha rigettato il ricorso, escludendo la prova del dedotto stato di necessità, sul rilievo che non era stata data la dimostrazione che nell’abitazione del malato, nonno del trasgressore, non fossero presenti altre persone munite della regolare patente di guida disponibili a recarsi in farmacia per acquistare i medicinali salvavita;
che per la cassazione della sentenza impugnata la B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 gennaio 2007, sulla base di due motivi;
che l’intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo mezzo la ricorrente denuncia “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e precisamente sulla contestata violazione da parte del Prefetto dell’art. 204 C.d.S., comma 1”, lamentando che il Giudice di pace abbia omesso qualsiasi motivazione sul fatto che il Prefetto avesse emesso l’ordinanza-ingiunzione in ritardo, ad oltre quattro anni dalla proposizione del ricorso, e senza procedere alla richiesta audizione personale;
che il secondo mezzo denuncia “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e precisamente sulla contestata violazione da parte del prefetto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3”;
che i motivi sono inammissibili;
che il vizio di omessa pronuncia su una delle ragioni di invalidità dell’ordinanza-ingiunzione spiegate dall’opponente con l’atto introduttivo, integrando un error in procedendo, è deducibile con ricorso per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4), in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., e non – come nella specie – sotto il profilo del vizio di omessa motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (Cass., Sez. 2^, 15 luglio 2003, n. 11034; Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 24856);
che la mancata proposizione della denuncia nei termini prescritti dal codice di rito ne preclude l’esame;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non essendovi stata costituzione dell’Amministrazione intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010