Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4716 del 25/02/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 4716 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Marcella Cherici, elettivamente domiciliata in Roma via
studio dell’avv.to Luigi
Archimede 143, presso lo
Patricelli, rappresentata e difesa dall’avv.to Claudio
in calce al ricorso del
Defilippi, giusta procura
ricorso per cassazione;
–
ricorrente
–
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
V)93
2012
in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
1
Data pubblicazione: 25/02/2013
avverso il decreto della Corte di appello di Torino,
emesso il 5 maggio 2010, depositato il 28 maggio 2010,
nella procedura iscritta al n. 1341/09 R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del
25 settembre 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
Rilevato che:
1.
Marcella Cherici ha chiesto, con ricorso del l
settembre 2009, alla Corte di appello di Torino l’equa
riparazione, ex legge n. 89/2001, del danno conseguente
alla durata non ragionevole del processo civile
iniziato con citazione del 16 gennaio 1997 davanti al
Pretore di La Spezia e definita con sentenza del 22
dicembre 2008 della Corte di Cassazione nonché del
giudizio di opposizione all’esecuzione, relativo al
credito di cui al citato giudizio di cognizione,
iniziato con atto di opposizione al precetto del 18
maggio 2004 e concluso con sentenza della Corte di
appello di Genova del 4 marzo 2009.
2. La Corte di appello ha respinto il ricorso rilevando
che la proposizione di un’unica domanda di equa
riparazione per due giudizi distinti non può
considerarsi ammissibile; ha inoltre ritenuto la
tardività della domanda quanto al giudizio di
2
Bisogni;
cognizione e l’infondatezza quanto al giudizio di
opposizione all’esecuzione perché svoltosi in un
termine di durata ragionevole.
3. Ricorre per cassazione Marcella Cherici affidandosi
ad un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria
difensiva, con il quale deduce la violazione dell’art.
2 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6 §1 della
C.E.D.U., come interpretati dalla Corte Europea, quanto
alla determinazione del giudizio presupposto.
4. Si difende con controricorso il Ministero.
5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Ritenuto che:
6.
Il ricorso deve considerarsi infondato. La
giurisprudenza di questa Corte è costante infatti nel
ritenere non cumulabile la durata di un giudizio di
cognizione a quella di un
giudizio di opposizione
all’esecuzione sia pure relativo al credito accertato
nel giudizio di cognizione (cfr.
Cass. Civ. S.U. n.
27348 del 24 dicembre 2009).
Vale pertanto la
considerazione di tardività della domanda proposto
quanto al giudizio di cognizione. Il giudizio di
opposizione all’esecuzione si è invece svolto in un
termine di durata ragionevole (complessivamente meno di
cinque anni dalla notifica dell’atto di opposizione
all’esecuzione al deposito della sentenza della Corte
di appello di Genova).
3
360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art.
7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione da
parte della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali del
585 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
25 settembre 2012.
giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro