Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4716 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29351-2015 proposto da:

D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SALONIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI RAMNI 24,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA TUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARTURO MARESCA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2814/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato GIANLUCA TUCCI, per delega dell’Avvocato ARTURO

MARESCA, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da D.G.S. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha pronunciato la risoluzione per inadempimento del D.G. (quale conduttore) del contratto di locazione dallo stesso concluso con il locatore M.I..

“2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione D.G.S. sulla base di un unico motivo d’impugnazione.

“3. Resiste con controricorso M.I., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione.

“4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

“5. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 325, 327, 358 e 159 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, in assenza di alcuna lesione del diritto di difesa dell’appellato.

“5.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Osserva il relatore come la corte territoriale abbia correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal D.G., avendo riscontrato la tardività con la quale l’appellante ha iscritto a ruolo la causa erroneamente introdotta con atto di citazione (trattandosi di rito locatizio), a nulla valendo l’eventuale tempestività della notificazione di detta citazione nei termini per la proposizione dell’appello, dovendo nella specie trovare applicazione unicamente le norme che disciplinano il c.d. “rito del lavoro” estese ratione materiae alle questioni – come la presente – trattate in tema di contratti di locazione.

“Al riguardo, nessuna rilevanza può essere ascritta alla pretesa “assenza di lesioni al diritto di difesa delle parti” nell’applicazione di altro rito diverso da quello previsto dalla legge, trattandosi, nella specie, unicamente del rispetto di termini di preclusione tassativamente stabiliti dalle norme del codice di procedura civile per la proposizione dell’appello avverso le sentenze in materia di locazioni.

“6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”;

2. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni, tenuto altresì conto della totale inidoneità delle considerazioni critiche illustrate nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. a incidere sulla relativa correttezza nonchè sull’integrale condivisibilità degli apprezzamenti in essa contenuti.

4. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per spese e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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