Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4715 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4715 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 4333/2011 proposto da:
Anic Partecipazioni S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Sant’Andrea
della Valle n. 6, presso lo studio dell’avvocato D’Ercole Stefano, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Palombi Nicola, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Presidenza della Regione Siciliana;
– intimata nonchè contro

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Data pubblicazione: 28/02/2018

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
-controricorrente e ricorrente incidentale –

Anic Partecipazioni S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Sant’Andrea
della Valle n. 6, presso lo studio dell’avvocato D’Ercole Stefano, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Palombi Nicola, giusta
procura a margine del ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2015/2009 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 23/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 23.12.2009, la Corte d’Appello di Palermo,
in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda con
la quale l’ANIC S.p.A. aveva chiesto la condanna della Presidenza della
Regione Siciliana al pagamento della somma di £ 17.308.733.579, a
titolo di interessi convenzionali ed indennità di mora, oltre agli ulteriori
interessi ed alla rivalutazione monetaria, inerenti all’attività di
gestione del dissalatore di Gela negli anni 1981 e 1982, nonchè la
domanda riconvenzionale avanzata dall’Amministrazione volta ad
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contro

ottenere la restituzione della somma di £ 1.396.357.425, perchè
pagata in esubero. Per quanto d’interesse, la Corte ha considerato
che: a) l’art. 18 della convenzione stipulata inter partes 1’11.1.1983,
che, in ipotesi di tardato pagamento delle fatture, prevedeva in favore
della Società l’indennità di mora e gli interessi al tasso bancario

caldeggiata dalla Società era, peraltro, viziata da nullità per violazione
della normativa inderogabile di contabilità pubblica; b) il decreto n.
230 del 5.12.1988, con cui veniva disposto il pagamento in favore
della Società dell’importo £ 1.602.174.355, pari agli interessi legali
dalla data dell’anticipazione delle somme occorrenti per la gestione
dell’impianto, invece che dalla data di entrata in vigore delle leggi
regionali 134 del 1982 (art. 7) e n. 4 del 1985 (art. 1), costituiva un
sostanziale riconoscimento del debito, fonte dell’obbligazione a carico
della Regione.
Per la cassazione della sentenza, l’ANIC ha proposto ricorso con
due mezzi, avversati dalla Presidenza della Regione Siciliana con
controricorso, con cui è stato proposto ricorso incidentale con un
mezzo. La Società ha depositato controricorso e pure memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
2. Va, preliminarmente, rilevato che, con la costituzione a
ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato la nullità della notifica
del ricorso avvenuta nei confronti dell’Avvocatura distrettuale è
rimasta sanata con effetti ex tunc (Cass. SU n. 14916 del 2016, e pure
SU n. 3702 del 2017).
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richiesti,andava riferita, solo, alle prestazioni future. L’interpretazione

3. Con i due motivi del proposto ricorso, si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., 7 della LR n. 134 del
1982 ed 1 della LR n. 4 del 1985, nonché il vizio di motivazione in
relazione alla statuizione sub a) di parte narrativa. La Corte

L n. 134 del 1982, l’affidamento della gestione degli impianti di
dissalamento delle acque marine doveva esser regolato in base a
convenzione, e che quella stipulata 1’11.1.1983 disponeva, all’art. 21,
che la stessa entrava in vigore alla data della sottoscrizione “con
effetto dal 1.1.1981”, restando così dovuti, per le annualità 1981 e
1982, gli accessori del credito previsti dall’art. 18. Sotto altro profilo,
la sentenza è lacunosa e contraddittoria, laddove prima riconosce
valore legittimante alla gestione di fatto svolta e dall’altra “reputa
inesistente lo stesso titolo regolatore degli attuali rapporti” tra le parti.
4. I motivi sono inammissibili. 5. L’impugnata sentenza ha
riformato la sentenza di primo grado, non solo, evidenziando che la
disposizione di cui all’art. 18 della convenzione non era applicabile alle
annualità 1981 e 1982, antecedenti alla sua stipulazione, ma
sottolineando, anche, che l’opzione esegetica caldeggiata dalla Società
era viziata da nullità in quanto “la normativa (inderogabile) di
contabilità pubblica esclude la validità di un contratto volto a
disciplinare retroattivamente il pagamento di prestazioni già
eseguite”. 6. Come non ha mancato di eccepire la controricorrente,
tale seconda ratio decidendi -presa in considerazione dai giudici a quo
al fine di sostenere la decisione di rigetto della pretesa della Società
pure nel caso di ritenuta applicabilità della disposizione convenzionale4

territoriale, afferma la ricorrente, non ha tenuto conto che, in base alla

di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, è stata
censurata in modo totalmente generico, e perciò inammissibile, con la
petizione di principio secondo cui la convenzione “contrariamente a
quanto ritenuto, è assolutamente valida ed efficace nei confronti della

della Casmez. 7. Da tanto consegue che la ricorrente è priva di
interesse all’esame delle censure, in quanto, ove la proposta
impugnazione dovesse trovare accoglimento, la decisione potrebbe
pur sempre basare la propria fondatezza sulla ratio mantenuta ferma
e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio (cfr.
Cass. n. 12372 del 2006 e successive conformi).
8.

Dall’inammissibilità del

ricorso principale,

consegue

l’inefficacia, ex art. 334, co 2, c.p.c, di quello incidentale tardivo,
proposto dalla Presidenza della Regione, in applicazione del principio
(cfr. da ultimo, Cass. n. 6077 del 2015) secondo cui “in tema di
giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i
termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo
comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per
cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che
lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371,
secondo comma, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del
ricorso principale)”. Nella specie, il ricorso incidentale -con cui si
deduce la violazione degli artt. 1988 c.c., 7 LR n. 134 del 1982 ed 1
della LR n. 4 del 1985 in relazione alla statuizione sub b) di parte
narrativa- risulta consegnato per la notifica il 18.3.2011, dopo lo

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PA, in quanto frutto di un accordo” ed in linea con quella pregressa

spirare del termine lungo, essendo la sentenza stata pubblicata il
23.12.2009.
9. In considerazione dell’esito della lite, le spese del presente

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, ed inefficace
l’incidentale e compensa le spese
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.

giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti
P.Q.M.

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