Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4715 del 27/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4715 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 21780-2011 proposto da:
COSMOGAS S.R.L. P.I. 00810400408, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato COGLITORE EMANUELE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOLCINI
2013

PIER GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3286

contro

MASIERO ENZO c.f. MSRNZE55L31L436R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116,

Data pubblicazione: 27/02/2014

presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RIGOSI CHIARA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1271/2009 della CORTE

143/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato DOLCINI PIER GIUSEPPE;
uditi gli Avvocati RIGOSI CHIARA e DIERNA ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/09/2010 R.G.N.

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Forlì Masiero Enzo,
premesso di essere stato dipendente di Cosmogas s.r.l. con
inquadramento di dirigente responsabile del settore commerciale,
impugnava il licenziamento dalla stessa irrogatogli in data 7.12.01.
Sostenendo che il recesso era intervenuto all’esito di una progressiva
opera di demansionamento posta in essere dall’amministratore unico
della società, il Masiero richiedeva in via principale il risarcimento del
danno da dequalificazione, la reintegrazione nelle sue funzioni ed il
pagamento delle retribuzioni non corrisposte; in subordine chiedeva
l’indennità di preavviso e l’indennità supplementare, nonché la nullità
del patto di non concorrenza, oltre la retribuzione non corrisposta per
il periodo di sospensione cautelare, il t.f.r. e la 13.ma mensilità.
2.- Proposta domanda riconvenzionale dal datore di lavoro per i
danni che assumeva procurati dal comportamento del Masiero, il
Tribunale dichiarava la illegittimità del licenziamento, condannando il
datore al pagamento dell’indennità di preavviso (11 mensilità) e
dell’indennità supplementare (20 mensilità), oltre che al risarcimento
del danno da demansionamento (€ 8.760 per danno esistenziale a
decorrere dal 2001).
3.- Proposto appello principale da Cosmogas s.r.l. ed appello
incidentale da Masiero, la Corte d’appello di Bologna con sentenza del
9.09.10 accoglieva parzialmente entrambe le impugnazioni, da un lato
negando il risarcimento del danno da demansionamento, dall’altro
condannando Cosmogas a pagare le somme di € 26.138, 876 a titolo di
t.f.r. e di € 3.678,700 a titolo di 13.ma mensilità, peraltro già attribuite
in corso di giudizio ex art. 423 c.p.c.
La Corte riteneva il licenziamento tardivamente irrogato e,
comunque, illegittimo nel merito, non risultando fondati gli addebiti
formulati dal datore nei confronti del Masiero, allo stesso tempo
ritenendo insussistente il carattere discriminatorio del recesso da
quest’ultimo rivendicato. La Corte escludeva altresì che il Masiero
avesse tenuto atteggiamento o rilasciato dichiarazioni offensive nei
confronti dell’amministratore unico e dei suoi figli e, pertanto, riteneva
infondata anche la domanda di risarcimento danni al riguardo
formulata dall’azienda.
4.- Propone ricorso per cassazione Cosmogas s.r.1.; risponde con
controricorso Masiero. Entrambi le parti hanno depositato memoria ex
art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
5.- La ricorrente società deduce quattro motivi di ricorso.
3. Cosmogas srl c. Masiero Enzo (r.g. 21780-11)

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Svolgimento del processo

3. Cosmogas srl c. Masiero Enzo (r.g. 21780-11)

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5.1.- Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 27 del ceni
dirigenti aziende industriali e dell’art. 23 del ceni metalmeccanici,
sostenendo che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto applicabile al
rapporto di lavoro de quo il ceni metalmeccanici, atteso che il contratto
individuale sottoscritto dalle parti riteneva applicabile solo il contratto
collettivo dei dirigenti di azienda industriale. In ogni caso il termine
fissato dall’art. 23 sarebbe solo ordinatorio.
5.2.- Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione,
in quanto la Corte d’appello nel ritenere tardivo il licenziamento non
ha indicato alcun elemento di fatto da cui potrebbe desumersi la
indicata tardività. In ogni caso si sostiene che, a fronte di contestazione
del 23.11.01, Masiero inviò una nota di giustificazione in data 1.12.01;
sarebbe pertanto tempestivo il licenziamento irrogato il 6.12.01.
5.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 7 della 1.
20.05.70 n. 300, contestandosi il passo della sentenza in cui è detto che
sarebbe stato tardivamente mosso l’addebito (contestazione 23.11.01)
di non aver inviato le relazioni informative all’amministratore unico,
risultando dall’audizione di un teste che tale comportamento era in atto
dall’anno 2000. La testimonianza dimostrerebbe, invece, proprio il
contrario, atteso che la continuazione del comportamento ne
legittimava la contestazione in qualsiasi momento.
5.4.- Con il quarto motivo è dedotta ulteriore carenza di
motivazione, in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che, sulla
base delle risultanze testimoniali in atti risulterebbe che il Masiero
aveva rifiutato, in fatto, di collaborare con il settore commerciale in
spregio alle direttive aziendali e che, in ogni caso, in più occasioni si era
lasciato andare a pesanti ed ingiustificati giudizi nei confronti
dell’azienda e dei suoi amministratori.
6.- Il primo motivo è formulato in maniera insufficiente.
Parte ricorrente contesta l’affermazione che al rapporto di
lavoro è applicabile il contratto collettivo per i dipendenti delle aziende
metalmeccaniche (parte impiegati), in forza del richiamo ad esso
effettuato dal contratto collettivo dei dirigenti delle aziende industriali
(art. 27, c. 1). Sostiene invece la ricorrente che, in forza di apposita
disposizione contenuta nel contratto di lavoro da essa stipulato per
iscritto con il Masiero, il rapporto era da ritenere regolato
esclusivamente dal contratto dei dirigenti.
Il motivo è formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., atteso che
dalla lettura del ricorso non è dato desumere quale fosse il contenuto
dell’invocata disposizione contrattuale, non essendo il testo del
contratto individuale trascritto e nemmeno riassunto. Inoltre, il
documento in questione (o copia di esso) non è stato depositato
assieme al ricorso ai sensi dell’art. 369, c. 2, n. 4. Il Collegio non è,

3. Cosmogas srl c. Masiero Enzo (r.g. 21780-11)

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pertanto, nella materiale condizione di valutare la consistenza stessa del
mezzo di impugnazione al fine di riscontrare la rilevanza della censura.
Di conseguenza il motivo è da ritenere inammissibile.
7.- Ferma restando, dunque, l’applicabilità del contratto dei
metalmeccanici, deve rilevarsi che per le sanzioni disciplinari diverse
dal richiamo verbale (ivi compreso il licenziamento) l’art. 23, c. 3, della
parte comune a operai ed impiegati del contratto prevede che, dopo la
contestazione, debbono decorrere almeno cinque giorni prima del
licenziamento (nel corso dei quali l’incolpato può presentare le sue
giustificazioni) e che, comunque, il licenziamento stesso deve essere
comminato entro sei giorni dalla presentazione delle difese del
lavoratore (c. 4). Il termine massimo ipotizzabile è, dunque, quello di
undici giorni dalla contestazione dell’addebito, che nel caso di specie il
giudice di merito ritiene non rispettato, atteso che a fronte di
contestazione scritta del 23.11.01, il licenziamento era stato irrogato il
7.12.01 (ovvero 14 giorni dopo).
Con il secondo motivo parte ricorrente assume, invece, che il
Masiero presentò giustificazioni scritte, che furono ricevute il giorno
1.12.01, di modo che il termine per l’irrogazione della sanzione
risulterebbe rispettato. La deduzione di tale circostanza (che viene
implicitamente negata nel controricorso) è affetta dalla stessa genericità
rilevata per il precedente motivo, atteso che, nulla risultando dalla
sentenza di merito, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare il
contenuto dell’atto scritto e la sede processuale in cui esso fu prodotto
(o quantomeno dedotto), al fine di fornire al Collegio utili elementi di
valutazione circa la rilevanza del documento.
In mancanza di tali essenziali indicazioni, il motivo deve
ritenersi privo di riscontro fattuale e deve essere rigettato.
8.- Parimenti sono infondati i motivi terzo e quarto, da trattare
in unico contesto, con i quali si contestano (con deduzioni peraltro
essenzialmente di merito) alcuni passaggi della motivazione del tutto
irrilevanti rispetto all’articolato ed esauriente apparato argomentativo
adottato dal Collegio di merito a supporto della decisione. Essendo,
pertanto, la motivazione pienamente idonea a sostenere il decisum anche
se privata degli argomenti contestati con i due motivi in esame, le
censure in questione debbono ritenersi infondate.
9.- In conclusione, inammissibile il primo motivo ed infondati
gli altri, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, come di seguito liquidate,
conseguono alla soccombenza.
10.- I compensi professionali vanno liquidati in € 3.500 sulla
base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre

fasi previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione,
decisione) ed allo scaglione del valore indeterminabile.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta gli altri;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in 100 (cento) per esborsi ed in f, 3.500 (tremilacinquecento) per
compensi, oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2013
sid

Per questi motivi

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