Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4715 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. BACCELLI Calo, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesca Tulanti in Roma,

viale Angelico, n. 205;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEFIASCONE, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Montefiascone n. 1170/05

depositata in data 6 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza, conclusioni alle quali si è riportato, in

Camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico

Sorrentino.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 6 dicembre 2005, il Giudice di pace di Montefiascone, decidendo sul ricorso proposto da F.R., ha rigettato l’opposizione dalla medesima proposta al verbale notificato dalla Polizia stradale di Montefiascone, con il quale le era stata contestata la violazione, accertata a mezzo di autovelox, dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per superamento del limite di velocità consentito;

che il Giudice di pace ha rilevato che nella specie non sussisteva l’obbligo dell’agente di procedere alla contestazione immediata, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito dalla L. n. 168 del 2002, e che la presenza dell’autovelox era adeguatamente segnalata da cartelli informatori, installati in epoca antecedente al giorni? dell’infrazione;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 gennaio 2007, sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 43 C.d.S. e dell’art. 183 relativo reg. esec. C.d.S., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) si censura che il Giudice di pace non abbia dichiarato l’illegittimità dell’accertamento, per essere stata l’apparecchiatura per la rilevazione automatica della velocità installata all’interno di una vettura privata, senza nessun segno distintivo e senza la presenza visibile dei vigili che, in modo subdolo, si erano addirittura nascosti all’interno della vettura stessa;

che il secondo mezzo (omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, nonchè nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 132 cod. proc. civ. ed all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4) denuncia che la sentenza sia priva di motivazione in ordine ai vari motivi di illegittimità di cui al ricorso introduttivo, in particolare per non essere stata affrontata e tanto meno esposta la questione concernente l’illegittimità del verbale per violazione dell’art. 183 reg. C.d.S.;

che i motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili;

che, infatti, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato nè deciso alcuni motivi di opposizione al verbale;

che detto vizio avrebbe dovuto essere fatto valere sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 (Cass., Sez. 1^, 12 dicembre 2005, n. 27387; Cass., Sez. 3^, 19 gennaio 2007, n. 1196;

Cass., Sez. 3^, 4 giugno 2007, n. 12952);

che, invece, la ricorrente ha dedotto il vizio come violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, come difetto di motivazione e come nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., censure, tutte, che presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo o con una motivazione soltanto apparente;

che la mancata deduzione del vizio nei termini indicati rende inammissibili i motivi;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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