Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4715 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/02/2021), n.4715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25199-2019 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI

34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARGELATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio

dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CHRISTIAN GIANGRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 738/2019 la CTR dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello del Comune di Argelato proposto avverso la sentenza della CT di Bologna che aveva ritenuto fondato il ricorso del Mediocredito Italiano s.p.a. nei riguardi dell’avviso di accertamento relativo all’Imu per l’anno 2012.

Rilevava che l’Imu avente ad oggetto un immobile concesso in locazione finanziaria era dovuta in caso di risoluzione dal proprietario cui ritorna il possesso del bene indipendentemente dalla sua riconsegna.

Osservava con riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata in via incidentale dalla contribuente che nell’ipotesi di cessione di azienda o rami di azienda come nella specie l’acquirente è solidamente obbligato per i debiti tributari anche nel caso gli stessi non siano iscritti nei registri contabili.

Avverso tale sentenza il Mediocredito Italiano s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso il Comune di Argelato.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 e dell’art. 2560 c.c..

Lamenta che la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme che regola la materia in tema di conferimento di ramo d’azienda operando la previsione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 e non l’art. 2560 c.c..

Sostiene pertanto che la responsabilità del conferitario è sussidiaria invocabile solo qualora il creditore non riesca a soddisfarsi sul patrimonio del debitore principale ossia del cedente/conferente.

Afferma pertanto che il Comune non avrebbe avuto titolo per avanzare la pretesa tributaria nei confronti della società Mediocredito s.p.a., debitore sussidiario mancando la contestazione nei confronti del debitore principale; Intesa San Paolo s.p.a.

Con un secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2001, art. 8, e art. 9, comma 1 e della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672.

Critica la decisione nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo alla società di leasing nel caso di risoluzione malgrado il bene non fosse stato materialmente consegnato dall’utilizzatore.

Il primo motivo è infondato.

La censura si snoda su due piani:

– uno riguarda i confini oggettivi della responsabilità della contribuente, nella qualità di conferitaria e comunque di cessionaria dell’azienda concernente il debito tributario, ossia, in definitiva, la sua legittimazione passiva sostanziale;

– l’altro concerne l’operatività del beneficium excussionis stabilito in favore del cessionario d’azienda dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, nel testo applicabile all’epoca dei fatti di causa. Questa norma, speciale rispetto dell’art. 2560 c.c., comma 2 (Cass. 5979/14), ha contenuto complesso, delineando i una responsabilità, oltre che sussidiaria, in ragione del riconoscimento del beneficium excussionis, altresì limitata nel quantum (entro il valore, della cessione) e nell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi).

il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, rubricato “cessione d’azienda”, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, infatti stabilisce che: “1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

Con riferimento a questa solidarietà passiva, la Corte ha avuto modo di chiarire che non si tratta di una responsabilità solidale paritetica, bensì una solidarietà dipendente (cd. responsabilità di imposta), che si realizza quando la legge prevede la responsabilità solidale di un soggetto che, pur non avendo realizzato il fatto indice di capacità contributiva, risulta collegato al fatto imponibile, ovvero al contribuente, sulla base di un rapporto (nella specie la cessione di azienda titolo di conferimento sociale) al quale il Fisco rimane estraneo (Cass. nn. 255/2012, 1379/2014); tuttavia è indiscutibile che questa fattispecie ha una portata più estesa di quella conseguente alle emergenze contabili (art. 2560 c.c.) in quanto comprende anche gli effetti fiscali di violazioni ascrivibili al cedente anche non ancora accertate.

Peraltro la responsabilità solidale del cessionario a favore del Fisco è contemperata dalla previsione di alcuni limiti e dalla disciplina di operatività degli stessi, che, alla luce dell’esame del complessivo quadro normativo e dei principi ai quali è informato, impongono una lettura combinata dei primi tre commi dell’art. 14 citato.

Questa Corte ha avuto quindi già occasione di stabilire che la norma si applica a qualunque ipotesi di cessione d’azienda, anche a quella attuata mediante conferimento, il quale è cessione d’azienda sostenuta da causa societaria (Cass. 27 febbraio 2017, n. 4959; Cass. 28057/2019).

Il beneficium non acquista significato in seno alla pretesa impositiva assumendo rilievo unicamente nella fase di riscossione o in quella esecutiva sicchè le considerazioni sviluppate dalla ricorrente in merito alla natura sussidiaria della responsabilità non hanno pregio.

Ne deriva che, ferma ancora restando la responsabilità solidale in sede di cognizione, la conseguente azione esecutiva diventa esperibile nei confronti della cessionaria soltanto dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio della cedente.

Il beneficium excussionis concerne infatti una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del contribuente titolare del beneficio, e, quindi, una condizione posta all’esercizio del titolare della pretesa impositiva di agire esecutivamente ai suoi danni.

Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo alla luce degli orientamenti espressi di recente dalla Suprema Corte.

Si è infatti affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019; Cass. 2020 nr 14906).

La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1500,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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