Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4714 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 28/02/2018, (ud. 23/11/2017, dep.28/02/2018),  n. 4714

Fatto

Con due distinti atti di citazione, Ciga Service S.p.A., già concessionaria di aree demaniali utilizzate a campi da golf in forza di provvedimenti non rinnovati alla scadenza, opponeva innanzi al Tribunale di Venezia due intimazioni di pagamento, la prima di Lire 1.743.385.000 e la seconda di Lire 2.193.728.200, emesse per ottenere le indennità da occupazione abusiva dell’area contrassegnata a F. (OMISSIS), per il periodo gennaio 1982 – dicembre 1993, e di quella contrassegnata a F. (OMISSIS), per il periodo luglio 1958 – dicembre 1991. L’opponente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito e contestava l’ammontare richiesto.

Resisteva il Ministero delle Finanze, formulando domanda riconvenzionale di condanna al rilascio dei beni ed al pagamento delle dovute indennità. Nel corso del giudizio, veniva ordinato ex art. 186 bis c.p.c. il pagamento della somma di Lire 1.070.000.000, indi, con sentenza non definitiva, il Tribunale condannava al rilascio degli immobili e dichiarava cessata la materia del contendere per le pretese relative all’occupazione protrattasi fino alla data del 31.12.1993, su cui si era provveduto con l’ordinanza anticipatoria, e, con sentenza definitiva, condannava la Società a pagare la somma di Euro 636.133,75, per l’occupazione successiva, con gli accessori. L’appello, proposto dall’Amministrazione Finanziaria e dall’Agenzia del Demanio, veniva accolto limitatamente alle statuizioni della sentenza non definitiva, dalla Corte d’Appello di Venezia, che, dopo aver rilevato l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo l’Amministrazione rinunciato al maggiore importo richiesto, nè a rivalutazione ed interessi, riteneva, per quanto d’interesse, applicabile il termine decennale di prescrizione, trattandosi di pretesa indennitaria ex art. 2041 c.c., sicchè in presenza di atti interruttivi del 1991, affermava prescritto ogni credito anteriore al 31.12.1981, e dovuta per sorte, interessi e rivalutazione, l’ulteriore somma di Euro 683.916,65.

Avverso tale sentenza, la CIGA S.r.l. Società Unipersonale ha proposto ricorso con cinque motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno resistono con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta che, nel riconoscere in favore dell’Amministrazione, l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, la Corte veneta sia incorsa in violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per essere la domanda improponibile in presenza dell’azione tipica di cui all’art. 1591 c.c.

3. Col secondo motivo, la Società deduce, in via subordinata, la violazione dell’art. 1591 c.c., per avere la Corte ritenuto sussistente un’obbligazione di valore, invece che di valuta e riconosciuto la spettanza di rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno ex adverso, e con erronea decorrenza degli interessi (dalla data dell’arricchimento, in luogo che dalla data della domanda riconvenzionale), con conseguente attribuzione di importi ben superiori rispetto a quelli dovuti.

4. I motivi che, per la loro interdipendenza, possono esaminarsi congiuntamente, vanno accolti nei seguenti termini. 5. Premesso che, in relazione al periodo ancora controverso non può dirsi passato in giudicato alcun inquadramento giuridico della domanda, avendo la sentenza non definitiva ritenuto cessata la materia del contendere, sicchè la contestazione circa l’individuazione del titolo – art. 2041 c.c. – dell’indennizzo risulta tempestivamente formulata da parte della ricorrente, la stessa è fondata nel merito, dovendosi dare continuità all’indirizzo, già più volte espresso da questa Corte (cfr. Cass. 9977 del 2011; n. 15301 del 2000; n 3067 del 1977 e richiamato da Cass. SU n. 9652 del 2001), secondo cui il caso in esame resta regolato in via analogica dell’art. 1591 c.c., in quanto tale norma costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, e dunque anche all’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo. 6. Tanto non comporta tuttavia alcuna improponibilità della domanda, in riferimento al disposto di cui all’art. 2042 c.c., come opina la ricorrente, trattandosi, come si è detto, della qualificazione in diritto dei fatti dedotti in giudizio, che, com’è noto, compete in via esclusiva al giudice e non alle parti.

7. Va, quindi, rilevato che la disposizione di cui all’art. 1591 c.c. distingue l’obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dall’altro, eventuale, di risarcire il maggior danno patito dal locatore, e la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il primo di tali obblighi, concretandosi in un debito determinato sin dal momento della sua nascita in una espressione monetaria, appartiene alla categoria dei debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico (pur rivestendo funzione risarcitoria, venendo ad essere liquidato il danno in misura forfetaria predeterminata ex lege) su cui maturano gli interessi dalla domanda (Cass. n. 3183 del 2006), laddove il secondo, connesso al mancato pagamento delle somme corrispondenti all’importo del canone, resta regolato dall’art. 1224 c.c., comma 2, essendo consentito al creditore di dimostrare il maggior danno sofferto dall’inadempimento.

8. L’impugnata sentenza che, nell’operare la taxatio, non si è attenuta a tali criteri, va, in conclusione, cassata, restando assorbite le altre censure – dedotte appunto, in via subordinata – con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che provvederà a liquidare il pregiudizio subito dall’Amministrazione in conformità al suddetto principio ed a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione i primi di due motivi, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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