Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4714 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 22/02/2021), n.4714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9174-2015 r.g. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Emanuele

Virgintino, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Federico

Comfalonieri n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Carlo Cipriani;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare

Dott. P.G., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Vittorio

Tarsia, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via

Amatrice n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Grieco;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato in data

26.2.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione presentata da EQUITALIA SUD s.p.a. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. avverso il provvedimento del g.d. che aveva ammesso solo parzialmente il credito erariale azionato dalla predetta società.

Il g.d. aveva invero accolto parzialmente la domanda di ammissione, specificando tuttavia che: a) per la domanda n. 37, stante la carenza di documentazione attestante l’avvenuta notificazione delle cartelle e considerato che le somme risultavano iscritte a ruolo, l’ammissione doveva intervenire con riserva; b) per le domande n. 38 e n. 40, non potevano ammettersi i rispettivi crediti in quanto le richieste erano state formulata dal concessionario alla riscossione sulla base di un ruolo formatosi successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando in tal caso solo l’ente impositore l’unico soggetto legittimato a proporre la domanda di insinuazione al passivo.

Proposta opposizione da parte di Equitalia, si denunciava l’erroneità della decisione impugnata, perchè, per un verso ed in relazione alla domanda n. 37, la cartella esattoriale era stata ritualmente notificata e, per altro verso, perchè l’agente alla riscossione ben può insinuarsi al passivo sulla base di un ruolo formatosi successivamente al fallimento.

Il tribunale ha ritenuto che la domanda di insinuazione non era stata provata; ha infatti osservato che, sulla base del disposto normativo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2 e art. 88 deve ritenersi non necessaria la previa notifica del ruolo (ossia della cartella di pagamento che ne è un estratto) al curatore per consentire l’ammissione al passivo fallimentare del relativo credito tributario, potendosi legittimare tale ammissione sulla base della produzione del solo ruolo esattoriale; ha tuttavia osservato che, essendo il giudizio di opposizione allo stato passivo regolato dal principio dispositivo, è onere del creditore di depositare nuovamente innanzi al tribunale, nel giudizio L.Fall., ex art. 99, tutta la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, documentazione che non può essere acquisita ex officio; ha dunque evidenziato che la società di riscossione non aveva depositato estratti di ruolo certificati conformi al ruolo in forza di apposita asseverazione nè aveva comunque depositato le cartelle esattoriali ritualmente notificate nè infine aveva chiesto l’acquisizione della documentazione già prodotta in sede di insinuazione al passivo, limitandosi a produrre solo dei meri prospetti riepilogativi privi di asseverazione e come tali inidonei a costituire prova del credito erariale; ha per ultimo osservato che anche la produzione della relata di notifica non era idonea a dimostrare la fondatezza del credito, in mancanza della produzione in giudizio del relativo estratto di ruolo.

2. Il decreto, pubblicato il 26.2.2015, è stata impugnata da Equitalia Sud s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 2712 e 2719 c.c.. Si evidenzia che la documentazione relativa alle cartelle esattoriali e agli estratti di ruolo, già prodotta in sede di verifica del passivo, non era stata disconosciuta o contestata dalla curatela fallimentare in relazione alla loro conformità agli originali, con la conseguenza che il tribunale, nella successiva sede del giudizio di opposizione allo stato passivo, non avrebbe potuto sindacare d’ufficio la conformità agli originali dei documenti prodotti dalla società di riscossione. Osserva ancora la ricorrente che il disconoscimento ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato e specifico con l’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, dovendosi ritenere che il disconoscimento della copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura ex art. 2719 c..c non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., stante la possibilità per il giudice, nel primo caso, di accertare la conformità della copia agli originali anche attraverso l’utilizzo di presunzioni.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c..

3. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sempre in relazione all’art. 112 c.p.c.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e dell’art. 2697 c.c., in relazione al profilo della non necessità dell’asseverazione degli estratti di ruolo per consentire l’ammissione al passivo fallimentare dei credito erariale già documentato con la produzione del ruolo esattoriale.

5. La ricorrente propone inoltre un quinto motivo con il quale si articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.

6. Il sesto mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omessa valutazione del merito dell’opposizione.

7. Il ricorso è fondato.

7.1 Possono essere esaminati congiuntamente il primo, terzo e quarto motivo (proponendo l’esame delle medesime questioni in diritto), motivi il cui accoglimento determina l’assorbimento delle restanti censure.

7.1.1 Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, infatti, la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere.

Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale (Cass. 31190/2017, 23576/17, Cass. n. 16112/2019; v. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 16112 del 14/06/2019; 16603/2018).

7.1.2 Il riferimento normativo più appropriato, allora, sulla base della legislazione vigente, è rappresentato dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23 nel testo sostituito da ultimo dal D.Lgs. n. 235 del 2010, art. 16 comma 1 il quale, al comma 2, prevede che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciutà, aggiungendo che “resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Tale disposizione è senz’altro applicabile al giudizio in esame, posto che l’insinuazione è successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 235 del 2010, art. 16, comma 1 dovendo peraltro rilevarsi che si tratta di una disposizione a carattere sostanziale, in quanto attinente all’efficacia dei mezzi di prova, applicabile dunque ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità, e con il solo limite del giudicato.

7.1.4 Per effetto della citata disposizione, non risultando che il curatore abbia sollevato contestazioni in ordine alla conformità all’originale, deve dunque ritenersi che il decreto impugnato non potesse disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti di ruolo prodotti dalla ricorrente, formati nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo (così, Cass.31190/2017, cit. supra).

7.1.5 A ciò va aggiunto che, per altro verso, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L.Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. civ. sez. 1, nn. 12549 e 12548 del 18 maggio 2017; Cass. civ. sez. I n. 15627 del 14 giugno 2018).

Ne consegue che il Tribunale di Bari, in applicazione di tali principi pacifici in giurisprudenza, avrebbe dovuto tenere conto del mancato disconoscimento della documentazione allegata al ricorso in opposizione allo stato passivo e qualora non l’avesse ritenuta idonea ovvero sufficiente a far ritenere provato il credito non ammesso al passivo avrebbe dovuto comunque acquisire la documentazione allegata alla domanda di insinuazione al passivo ai fini di un completo riscontro della fondatezza della opposizione allo stato passivo.

7.2 Accolto il primo, terzo motivo e quarto motivo, assorbiti il secondo quinto e sesto, il decreto va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

accoglie il primo, terzo e quarto motivo; dichiara assorbiti il secondo, quinto e sesto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

 

 

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