Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4714 del 10/03/2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4714 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 20617-2011 proposto da:
VETERE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PAOLO EMILIO 57 C/0 GRECO MARCE’ -9 presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentato e difeso
da
.
•
•
– ricorrente –
2016
3
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CASTROVILLARI, ROSANOVA
NICOLA, MILANO ASSICURAZIONI SPA , INAIL , PEZZULLO
GIUSEPPE, LAMBRUSCIANO CARMELA;
– intimati –
Data pubblicazione: 10/03/2016
tr
avverso
il
provvedimento
del
CASTROVILLARI, depositate il 22/07/2011;
TRIBUNALE
(C1….0(-,
di
,M;
7-1-41
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza del 21.7.2001, il Tribunale di Castrovillari, in
composizione collegiale, a seguito dell’opposizione proposta dall’avv.
Vetere Salvatore avverso il decreto di liquidazione delle spettanze
professionali da lui maturate nella difesa di Pezzullo Giuseppe e
nei confronti della società Milano Assicurazione s.p.a. e di Rosanova
Nicola, revocò l’ammissione dei predetti al patrocinio a spese dello Stato
disposta dal locale Consiglio dell’ordine degli Avvocati e rigettò l’istanza
di liquidazione dei compensi.
2. – Per la cassazione di tale provvedimento ricorre Vetere Salvatore
sulla base di tre motivi, notificando il ricorso all’Agenzia delle Entrate, a
Rosanova Nicola, alla Milano Assicurazioni s.p.a., all’INAIL, a Pezzullo
Giuseppe e a Lambrusciano Carmela. Costoro non hanno svolto attività
difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. — Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullità del
procedimento (ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e 29 legge n.
794 del 1942), per essere stato adottato il provvedimento di decisione
sull’opposizione, proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi,
dal Tribunale in composizione collegiale, anziché dal Tribunale in
composizione monocratica.
La censura è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, la pronuncia sull’opposizione al decreto di
liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 (nella formulazione, applicabile
“ratione temporis”,
antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 15 del d.lgs. 1 settembre
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Lambrusciano Carmela, nell’ambito della causa civile da costoro intrapresa
2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio
giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo
all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione
assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di
costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., in quanto
non sono attribuite dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015,
Rv. 634778); l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione
collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una
domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50
quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un’autonoma
causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli
atti che l’hanno preceduta, con la conseguenza che — presupponendo, in
generale, la sanatoria di una nullità che la stessa si sia già verificata — non
appare possibile ipotizzare una rinuncia tacita ad opporre il vizio del
provvedimento prima della sua emissione per effetto dell’acquiescenza
prestata ad atti prodromici e, neppure, ravvisare un nesso eziologico tra il
comportamento omissivo di una o di entrambe le parti e la violazione da
parte del tribunale dell’obbligo di verificare, all’atto della decisione, le
norme che regolano la propria composizione (Sez. 2, Sentenza n. 12206 del
25/05/2007, Rv. 597380).
Non rimane, pertanto, che prendere atto della nullità dell’ordinanza
impugnata e cassare l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di
Castrovillari in diversa composizione.
Il Tribunale di Castrovillari dovrà decidere in persona del presidente,
giusta quanto disposto dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella
formulazione — applicabile ratione temporis
—
antecedente alle modifiche
introdotte dall’art. 15 del d.lgs. I settembre 2011 n. 150.
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esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse
Al procedimento di opposizione dovrà partecipare il Ministero della
Giustizia quale parte necessaria (Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012,
Rv. 622818), essendo il Ministero della Giustizia il titolare passivo del
rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione previsto
dall’art. 170 D.P.R., che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura
2. — Gli altri due motivi rimangono assorbiti.
3. — Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative
al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa
l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Castrovillari anche per le
spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 12 gennaio 2016.
patrimoniale.