Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4713 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.N., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. COSTANTINO Francesco e

Giovanni Pasquale Mosca, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Del Viminale, n. 43;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERRARA, in persona del Prefetto pro

tempore, e COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, per legge,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Ferrara n. 1762/05

depositata in data 21 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso, conclusioni alle quali si è

riportato, in camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale

Dott. Federico Sorrentino.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21 dicembre 2005, il Giudice di pace di Ferrara, decidendo sul ricorso proposto da M.N., ha rigettato l’opposizione al verbale n. (OMISSIS), elevato dai Carabinieri di Ferrara, con cui gli era stata contestata la guida in stato di ebbrezza;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il M. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che gli intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, deve essere rilevato che l’opposizione è stata proposta avverso un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada costituente reato (art. 186 C.d.S.);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. 2^, 23 maggio 2008, n. 13388), nel caso di violazione del codice della strada costituente reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di natura sanzionatoria, avendo esclusivamente funzione di atto interno diretto a portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria la notitia criminis e a sottoporre al prefetto la situazione di pericolo ai fini della adozione della misura cautelare della sospensione della patente;

che, pertanto, nella specie l’opposizione non poteva essere proposta;

che, di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3;

che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che l’Amministrazione si sia costituita per mezzo dell’Avvocatura dinanzi al giudice di pace) vanno poste a carico di chi vi ha dato causa e liquidate secondo quanto disposto in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa, senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’opposizione non poteva essere proposta. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle Amministrazioni controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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