Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4713 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 25/02/2011), n.4713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10434-2005 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato LEMME

GIULIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARINELLI LETIZIA;

– ricorrente –

contro

DBD DI VITTORIO DURI’ & C SAS, in persona del legale

rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 21, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE VINCENZO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1409/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato LEMME Giuliano, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La INTECNA srl aveva intrattenuto rapporti con la D.B.D. s.a.s.

di Vittorio DURI’, rapporti regolati da convenzioni scritte nelle quali era, tra l’altro, fissata in L. 30.000 la tariffa oraria delle prestazioni rese dalla D.B.D.. Era previsto, altresì, che il pagamento delle ore fatturate sarebbe avvenuto per ciascuna prestazione previo visto da parte del rappresentante della INTECNA. Dall’11 gennaio 1994 e il 22 aprile 1997 il signor D.V. era socio accomandatario della D.B.D. e contemporaneamente amministratore unico della INTECNA. Una volta cessato il D. V. dal suo incarico di amministratore della INTECNA, quest’ultima aveva potuto accertare che molte fatture emesse della D.B.D. e pagate dalla INTECNA, su disposizione del D.V., riportavano tariffe orarie maggiori (L. 40.000 invece di L. 30.000) rispetto a quelle pattuite, come risultanti dalla convenzione del 15 febbraio 1996, pure richiamata nelle fatture. Inoltre, nella fattura numero 1 del 1996 erano state fatturate 193 ore in eccedenza rispetto a quelle risultanti dal consuntivo allegato alla fattura.

Dalla ricognizione effettuata risultava, dunque, che la INTECNA aveva pagato L. 32.710.000 non dovute.

2. – Di qui il giudizio iniziato dalla INTECNA presso la pretura di Monza per ottenere il rimborso di quanto pagato e non dovuto, somma dalla quale doveva essere dedotta quella di L. 7 milioni che la INTECNA riconosceva dovuta.

La D.B.D., costituitasi in giudizio, contestava la domanda e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento dei 7 milioni di L. di cui era pacificamente creditrice. In particolare sosteneva che vi era stata una successiva pattuizione verbale sul maggiore importo orario, confermata dal comportamento concludente della INTECNA, che aveva vistato e pagato tutte le fatture. Nel corso del giudizio la D.B.D. non depositava alcuna memoria ex art. 184 c.p.c. e non chiedeva l’ammissione delle prove formulate nella comparsa di costituzione.

Con sentenza n. 2856 del 2001 il tribunale di Monza accoglieva le domande e, operando la compensazione, condannava la D.B.D. al pagamento della somma di L. 25.710.000.

3. – La corte d’appello di Milano, adita dalla D.B.D., accoglieva in parte l’impugnazione con la sentenza n. 1409 del 2004. Riteneva provato l’accordo in ordine al maggior prezzo orario (L. 40.000), deduceva l’importo delle ore fatturate in più e, operati i relativi calcoli, condannava la INTECNA al pagamento della residua somma di L. 1.120.000, regolando di conseguenza le spese del giudizio. La Corte territoriale riteneva che, pur in mancanza della prova testimoniale in ordine alla dedotta pattuizione verbale sul maggiore importo orario, l’aver regolarmente vistato e pagato 13 fatture nell’arco di circa una anno (1996-1997) senza alcuna contestazione non poteva che confermare tale accordo, anche tenuto conto che tale voce di costo (in tale importo) era riportata nella contabilità.

Avverso tale decisione ricorre la INTECNA in liquidazione, nonchè in proprio R.F., articolando 2 motivi. Resiste con controricorso la D.B.D. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., omessa motivazione”. Sostengono che la Corte d’appello ha errato nel ritenere intervenuta una modifica pattizia alla tariffa oraria prevista dalle convenzioni scritte intercorse tra le parti e prodotte in giudizio (convenzione del 15 febbraio 1996 e del 29 maggio 1997). Proposta azione di ripetizione di indebito oggettivo all’attrice occorreva provare il solo pagamento effettuato oltre il dovuto. E ciò la INTECNA aveva fatto, producendo le fatture pagate e le convenzioni scritte, che stabilivano la tariffa oraria, convenzioni che si erano succedute nel periodo in cui erano state emesse fatture e che non avevano mutato specificamente nulla in ordine alla tariffa praticata.

La Corte non aveva considerato tali aspetti così violando l’art. 2033 c.c., omettendo al riguardo qualsiasi motivazione.

1.2 – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., dell’art. 1352 c.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c.; motivazione insufficiente e manifestamente illogica”.

La Corte territoriale non ha considerato gli accordi risultanti per iscritto (violando così l’art. 1372 c.c.), avendo anche presupposto una modifica “pattizia” in contrasto con gli accordi scritti che, tra l’altro, escludevano specificamente la variazione delle tariffe, prevedendo altresì che il contratto potesse essere modificato solo attraverso una precisa forma e da parte della sola INTECNA. Inoltre, l’aver ritenuto provata la modifica della tariffa oraria per effetto del comportamento tenuto dalla INTECNA risultava contrario alle norme che regolano l’onere della prova e i limiti della prova nel processo.

Incombeva ex art. 2697 c.c. alla D.B.D. provare l’esistenza di un valido patto modificativo della tariffa oraria, prova questa non fornita. Nè poteva farsi ricorso a presunzioni (art. 2729 c.c.) non potendosi far ricorso nel caso in questione a prova per testi. Nè il solo pagamento, in tema di indebito, poteva costituire elemento presuntivo di debenza. Del resto, l’essere state le fatture in questione pagate su disposizione dell’amministratore delegato, che era anche socio accomandatario della D.B.D., non consentiva di poter dedurre una volontà contrattuale della INTECNA nel senso indicato.

2. – Il ricorso è fondato nei limiti in cui di seguito si chiarisce.

2.1 – Occorre in primo luogo rilevare che la Corte di appello ha così motivato in ordine alla prova dell’intervenuto accordo sulla variazione dell’importo orario da L. 30.000 a L. 40.000: “Occorre peraltro rilevare – in questo limitato senso condividendo la doglianza proposta dall’appellante – che per un verso INTECNA srl ha pagato ben 13 fatture emesse, relativamente al periodo 1996-1997, da DBD sas emesse nell’arco di tempo di un anno senza mai muovere alcuna contestazione e che per altro verso dalla stessa contabilità interna dell’odierna appellante risultano appostazioni a tenore delle quali il costo della tariffa oraria dei collaboratori indicati nell’appunto viene riportato nella misura di L. 40.000. In documentazione di cui trattasi prodotta a doc. 1 dall’appellante dimostra ogni oltre argomentazione fino a che punto INTECNA srl condividesse la modifica pattizia della tariffa oraria di cui più volte si è detto”.

2.2 – Occorre rilevare poi che la domanda proposta dalla INTECNA riguardava specificamente la richiesta di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto. Si trattava quindi di un’azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., che impegnava l’attrice alla sola prova del fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, consistente nell’avvenuto pagamento e nella dimostrazione della relativa eccedenza. Al riguardo l’odierna ricorrente aveva provato il pagamento effettuato e aveva anche prodotto in giudizio le convenzioni, succedutesi nel tempo e riguardanti il periodo di fatturazione in questione, secondo le quali veniva fissato in L. 30.000 orarie il costo della tariffa. A fronte degli accordi contrattuali risultanti per iscritto, incombeva, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, alla DBD dimostrare che era intervenuto un successivo accordo verbale che aveva modificato specificamente l’importo della tariffa oraria. Al riguardo, come anche riconosciuto dal giudice dell’appello che ha respinto il relativo motivo di impugnazione avanzato dalla BD, tale prova non era stata fornita. Sicchè il giudice del gravame avrebbe dovuto valutare da un lato il comportamento tenuto dall’odierna ricorrente (che effettuava i pagamenti indicati nelle fatture senza sollevare contestazioni al riguardo) e dall’altro il contenuto delle convenzioni intercorse tra le parti e tra l’altro richiamate specificamente nelle fatture (quanto meno quella del 15 febbraio 1996).

Al riguardo è mancata qualsiasi motivazione da parte della Corte d’appello, la quale non ha esaminato il contenuto delle scritture in questione, le cui pattuizioni specificamente prevedevano la non soggezione a revisione dei costi (art. 5), nonchè la forma che avrebbe dovuto assumere l’eventuale variazione economica, che era riservata alla esclusiva iniziativa della INTECNA. La Corte d’appello si è limitata solo a considerare il comportamento tenuto dalla INTECNA circa il pagamento del fatture, aggiungendo che tale pagamento risultava anche da “appostazioni” riportate nella contabilità, giungendo poi ad affermare apoditticamente, senza esaminare specificamente il contenuto della documentazione richiamata (“la documentazione di cui trattasi … dimostra ogni oltre argomentazione fino a che punto INTECNA condividesse la modifica pattizia della tariffa oraria di cui più volte si è detto”).

2.3 – Sulla base di quanto esposto i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e accolti sotto il profilo del difetto di motivazione, posto che, come si è detto, la Corte d’appello non ha in alcun modo considerato il contenuto delle pattuizioni scritte con riguardo al comportamento pure tenuto dalla INTECNA, giungendo alla conclusione di ritenere provato l’accordo verbale addotto dalla DBD, senza alcuna prova al riguardo e soltanto sulla base di un procedimento presuntivo, tra l’altro in contrasto col disposto dell’art. 2729 c.c..

3. – La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al difetto di motivazione riscontrato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano che procederà al nuovo valutazione degli elementi probatori disponibili e provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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