Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4713 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 22/02/2021), n.4713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21298-2017 r.g. proposto da:

ALCEA s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico ing. P.C.M., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Matteo

Difino, e Fabio Gullotta, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ronciglione n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Gullotta;

– ricorrente –

contro

prof. D.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), avv.

S.S., (cod. fisc. (OMISSIS)) e Dott. M.G., tutti

rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dall’Avvocato Diana Burroni, con i quali

elettivamente domicilia in Roma, alla Via Carso n. 57, presso lo

studio dell’Avvocato S. e Associati;

– controricorrenti –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

17.2.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha liquidato ai commissari giudiziali del concordato preventivo Alcea s.r.l. la somma di Euro 1.740.128, (al lordo della ritenuta d’acconto e già detratti gli acconti), quale compenso per l’attività professionale svolta in favore della procedura.

2. Il decreto, pubblicato il 17.2.2017, è stato impugnato da Alcea s.p.a con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui D.A., S.S. e M.G. hanno resistito con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, anche in relazione alla L.Fall., artt. 39 e 165 e nullità del decreto di liquidazione impugnato per difetto assoluto di motivazione.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 39 e 165 nonchè del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. 1 e 5 per assenza di qualsiasi riferimento nel decreto di liquidazione ai parametri qualitativi e quantitativi ai fini dell’applicazione delle relative aliquote in relazione agli importi di attivo e passivo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 39, 165 e 172 nonchè del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 5 per avere il tribunale omesso di rilevare la mancata redazione dell’inventario e comunque errato nell’individuazione dei valori di attivo e passivo cui riferirsi per la quantificazione del compenso dei commissari.

4. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e devono essere accolti.

4.1 Sul punto, è necessario premettere che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev’essere ampia come quella della sentenza, nè succinta, come quella dell’ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (Sez. 6-1, Ordinanza n. 21800 del 24/09/2013: principio espresso in riferimento alla liquidazione del compenso al curatore fallimentare). Così, è stato espressamente affermato che “Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa” (così, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16856 del 07/07/2017).

4.2 Dunque, il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale deve certamente essere motivato in ordine alle specifiche scelte discrezionali, che sono riservate al giudice dalla L.Fall., art. 39 – cui rinvia la L.Fall., art. 165 – e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del provvedimento che risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente. Tuttavia, la motivazione del decreto può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi – come già sopra indicato – a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto (Cass. 24/09/2013, n. 21800, cit. supra; Cass. 17/05/2005, n. 10353).

4.4 Ciò posto, occorre evidenziare come la motivazione del decreto impugnato si componga solo della seguente e stringata enunciazione: “visti la L.Fall., art. 39 e D.L. n. 30 del 2012, artt. 1 e ss. tenuto conto dei criteri previsti da tali norme, liquida…1.740.000 Euro”, con la conseguenza che, da un lato, non può ritenersi la motivazione impugnata integrata per relationem con il contenuto dell’istanza di liquidazione presentata dai commissari giudiziali (istanza neanche richiamata nel provvedimento in esame) e, dall’altro, che la motivazione deve ritenersi meramente apparente, neanche rendendo la stessa comprensibile la ragione per la quale il compenso dei professionisti incaricati sia lievitato dalla minor somma indicata, nella relazione L.Fall., ex art. 172, dagli stessi commissario quale possibile compenso nella misura di Euro 900.000 a quella pressocchè raddoppiata oggetto di effettiva liquidazione nel decreto impugnato. Nè può ritenersi integrata la detta motivazione dal prospetto di calcolo contenuto nel foglio excel allegato, non essendo possibile comprendere, anche attraverso tale integrazione documentale, quali sia stato il parametro normativo applicato (che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere quello espresso dal D.M. n. 30 del 2002, art. 5, comma 2, per i concordati non liquidatori) nè quali siano stati i parametri utilizzati (facendo riferimento la stessa istanza di liquidazione a tre parametri alternativi di attivo e di passivo).

4.5 A ciò deve essere aggiunto che, stante l’applicazione al caso di specie del criterio di liquidazione fissato dal D.M. n. 30 del 2002, art. 5, comma 2 per il concordato con continuità, il decreto avrebbe dovuto anche spiegare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall’inventario e dell’eventuale non necessità di tale ultimo adempimento in relazione alla natura non liquidatoria del concordato stesso.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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