Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4712 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 22939/2012 proposto da:
Borgato Riccardo, nella qualità di custode giudiziario dell’esecuzione
immobiliare R.G.E. 235/07 del Tribunale di Rovigo, elettivamente
domiciliato in Roma, Via dei Martiri di Belfiore n.2, presso lo studio
dell’avvocato Carsillo Teodoro, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Consorzio R.S.U., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Faravelli n.22, presso lo studio
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Data pubblicazione: 28/02/2018

dell’avvocato Giannì Gaetano (c/o Studio Maresca Morrico Boccia e
Associati), rappresentato e difeso dagli avvocati Corraini Antonio,
Tescaroli Stefania, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente-

Provincia di Rovigo, Rampazzo Roberto;
– intimati nonchè contro
Rampazzo Roberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama
n.74, presso lo studio dell’avvocato De Marinis Nicola, rappresentato
e difeso dall’avvocato Pigato Silvano, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

Consorzio per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di
Rovigo, già Consorzio R.S.U., in persona del commissario liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Faravelli n.22,
presso lo studio dell’avvocato Giannì Gaetano (c/o Studio Maresca
Morrico Boccia e Associati), rappresentato e difeso dall’avvocato
Corraini Antonio, giusta procura in calce al controricorso al ricorso
incidentale;
-controricorrente al ricorso incidentale –

contro

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contro

Borgato Riccardo, nella qualità di custode giudiziario dell’esecuzione
immobiliare R.G.E. 235/07 del Tribunale di Rovigo, elettivamente
domiciliato in Roma, Via dei Martiri di Belfiore n.2, presso lo studio
dell’avvocato Carsillo Teodoro, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

contro
Provincia di Rovigo;
– intimata avverso la sentenza n. 739/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 16.12.2008, la Provincia di Rovigo espropriò in
favore del Consorzio RSU alcune aree di proprietà di Roberto
Rampazzo e già sottoposte ad espropriazione immobiliare per atto
trascritto il 23.10.2007. Il proprietario chiese alla Corte d’Appello di
Venezia che fosse determinata la giusta indennità evidenziando di aver
stipulato un preliminare di cessione, poi non onorato dall’espropriante,
per la somma di C 800.000.00, suscettibile di aumento da parte dei
nominati periti, e di aver ricevuto un versamento di C 476.800,00.
Comunicata nel frattempo la stima, in ragione di C 583.000,00, il
Consorzio propose opposizione avverso la relativa determinazione,
che non teneva conto dei costi necessari per bonificare l’area ove era
stata rinvenuta una discarica abusiva.

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-controricorrente al ricorso incidentale-

Riunite le cause, nel contraddittorio col custode giudiziario
Riccardo Borgato, che chiese, in via riconvenzionale, l’aumento della
determinazione, la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto illegittimo il
procedimento arbitrale attivato per la determinazione dell’indennità,
con sentenza del 29.3.2012, per quanto d’interesse, determinò il

bene, pari ad C 790.000,00, l’importo di C 270,509,20 per la messa in
sicurezza del sito e di C 218.611,94 per il maggior costo di costruzione,
essendo il suolo espropriato risultato inidoneo alla costruzione, e ne
ordinò il deposito al Consorzio, beneficiario dell’espropriazione.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso in via
principale il Custode giudiziario affidato a tre motivi, in via incidentale
il proprietario espropriato con quattro motivi, il Consorzio ha resistito
con controricorso, la Provincia non ha solto difese. Le parti costituite
hanno depositato memorie. Eseguita, a seguito di ordinanza
interlocutoria del 2 febbraio 2017, la notifica del ricorso incidentale al
Consorzio RSU, lo stesso ha resistito con controricorso. Il Rampazzo
ed il Consorzio hanno depositato ulteriori memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che, nelle more della trattazione
del ricorso, questa Corte, adita nell’ambito del giudizio di opposizione
al decreto ingiuntivo emesso su istanza del custode giudiziario Borgato
ed in danno del Consorzio per il pagamento della somma di C
476.800,00 qualificata come indennità provvisoria di espropriazione,
ha escluso, con sentenza n. 21591 del 2017, ogni legittimazione del
Custode, affermando il principio secondo cui quando, come nella
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dovuto nella somma di C 300.878,86, deducendo dal valore venale del

specie, il bene staggito sia stato oggetto di espropriazione per pubblica
utilità viene meno non solo la proprietà del bene in capo al debitore
esecutato, ma anche il diritto di azione esecutiva esercitato su di esso
dai creditori, non essendo configurabile una trasformazione del

dell’indennità al bene. Ha, pertanto, ritenuto sussistere un caso di
estinzione della pretesa esecutiva, dovendo i creditori -in asserita
rappresentanza dei quali aveva agito il custode giudiziario in giudiziofar valere i propri diritti sull’indennità con un’azione cognitiva e non
più nel processo esecutivo, divenuto improseguibile.
2. Da tanto consegue che il ricorso proposto dal Custode
giudiziario, privo di

legitimatio ad causam,

va dichiarato

inammissibile, secondo quanto peraltro lamentato dal Rampazzo col
primo motivo del ricorso incidentale, che resta assorbito.
3. Col secondo motivo, il Ram pazzo, deducendo la violazione degli
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c. 45 e 20 del d.P.R. n. 327
del 2001, lamenta l’omessa pronuncia sul vincolo costituito dal prezzo
della cessione volontaria, oltre che vizio di motivazione. Col
preliminare stipulato il 10.6.2008, afferma il ricorrente, era stato
pattuito il prezzo di C 800.000,00 e ne era stato previsto un aumento
qualora il Collegio arbitrale, incaricato della stima, avesse attribuito
un valore superiore.
4. Col terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 112, 113,
115 e 116 c.p.c. 29 del d.P.R. n. 327 del 2001; 2697 c.c., oltre che
vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di statuire sulla

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processo esecutivo, in riferimento al suo oggetto, con la sostituzione

domanda di condanna al pagamento dell’indennità in suo favore e
disposto il deposito della somma, in assenza dei relativi presupposti.
5. Col quarto motivo, l’espropriato deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 c.c. 113, 115 e 116 c.p.c.; 834, 1476,

di motivazione, per avere la Corte territoriale sottratto dal valore
venale del bene il costo per la messa in sicurezza dell’area espropriata
ed il presunto maggior costo della costruzione realizzata.
6. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei motivi, sollevata dal
Consorzio, essendo consentita la deduzione in un unico motivo di
distinte censure, il secondo motivo è infondato.
7. Ed, infatti, la dedotta omessa pronuncia sulla vincolatività
dell’ammontare dell’indennità contenuta nel c.d. preliminare di
cessione volontaria è smentita dal fatto che l’impugnata sentenza dà
atto che l’espropriato aveva adito il Tribunale per la sua risoluzione ed
aveva chiesto alla Corte la determinazione dell’indennità, ancorchè in
misura corrispondente all’ammontare in quella sede pattuito,
indicazione che, com’è noto, non è affatto vincolante. Se, dunque la
domanda risulta implicitamente disattesa, va aggiunto che, avendo
agito per la risoluzione del contratto (poi intervenuta, come riferisce il
Consorzio), il ricorrente non ne poteva più chiedere l’adempimento
(nella parte relativa al quantum), ed, a monte, che la doglianza si
fonda su allegazioni generiche, non essendo stato trascritto il
contenuto del predetto atto, laddove la contemporanea previsione di
un ammontare minimo ed il rinvio alla futura determinazione
dell’indennità definitiva rendono vieppiù equivoca la pattuizione, non
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2922 c.c.; 17, 21, 24, 32, 37 e 45 del d.P.R. n. 327 del 2001 e vizio

essendo stato chiarito se sia stato stipulato un accordo amichevole
sull’indennità o un preliminare di cessione volontaria dell’immobile
(come potrebbe deporre il nomen adoperato e l’invocato art. 45 del
TU sulle espropriazioni), ma il cui prezzo deve necessariamente

incidentale confonde e sovrappone.
8. Anche il terzo motivo è infondato. A norma dell’art. 26 del
d.P.R. 327 del 2001, il pagamento diretto in favore dell’espropriato
può avvenire quando, ma i casi qui non ricorrono, o il proprietario
abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei
terzi; o, in ipotesi di bene gravato di ipoteca, il proprietario abbia
previamente esibito una dichiarazione autenticata del creditore
ipotecario, che autorizzi la riscossione della somma. Diversamente, se
il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate
opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle
modalità della sua riscossione, l’indennità va depositata, a norma del
comma quattro della medesima disposizione, presso la Cassa depositi
e prestiti, come è stato correttamente disposto.
9. Il quarto motivo è, invece, fondato: il procedimento estimativo
attuato dal CTU e fatto proprio dalla Corte territoriale incorre, infatti,
nella violazione di legge e nel vizio di motivazione che gli vengono
addebitati. Va premesso che, a seguito delle sentenze n. 348 e 349
del 2007 e n. 181 del 2011 della Corte cost., nonchè della L.
24/12/2007 n. 244, art. 2, co 89, che ha modificato l’art. 37 del TU,
l’indennità si identifica col valore venale del bene, che deve esser
determinato in relazione alla destinazione urbanistica del bene stesso
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riflettere i criteri legali dell’indennità; istituti distinti, che il ricorrente

ed alle sue specifiche caratteristiche alla data dell’emanazione del
decreto di esproprio. Nella specie, la Corte d’Appello lo ha stimato
includendo nella media delle acquisite valutazioni quella riferita alla
valutazione peritale impugnata e dichiarata nulla, ha detratto dal

apoditticamente coincidere col minor valore del sito dovuto alla
presenza della discarica, ma, soprattutto ha, incongruamente,
sottratto anche il costo cui è andato incontro il Consorzio per dislocare
l’opera prevista, che costituisce una posta del tutto estranea al criterio
legale anzidetto.
10. La sentenza va in parte qua cassata, restando assorbita ogni
altra questione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che
provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di
legittimità, tra Consorzio ed espropriato, mentre le spese del giudizio
vanno interamente compensate nei confronti del Custode giudiziario,
essendo la sua carenza di legitimatio ad causam stata accertata nel
corso del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, e compensa
interamente tra il predetto ricorrente e le altre parti le spese del
presente giudizio di legittimità; rigetta i motivi secondo e terzo del
ricorso incidentale, assorbito il primo, accoglie il quarto, cassa e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 15.11.2017.

relativo totale il valore del costo di bonifica, supponendo

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