Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

J.L., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. SORACE Pietro e Alessandro

Pellegrino, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Aurelio

Gentili in Roma, via Po, n. 24;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Orbetello in data 13

gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza o in

subordine per l’inammissibilità del ricorso, conclusioni alle quali

si è riportato, in camera di consiglio, il Sostituto Procuratore

Generale Dott. Federico Sorrentino.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13 gennaio 2006, il Giudice di pace di Orbetello, decidendo sul ricorso proposto da J.L., ha rigettato l’opposizione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla Polizia municipale di Orbetello;

che l’adito Giudice di pace ha rilevato che l’Amministrazione “ha sufficientemente provato sia la fondatezza dell’addebitata violazione di divieto di sorpasso che la ritualità della notifica differita della stessa”;

che, inoltre, il giudice a quo ha sottolineato l'”indubbia gravità e pericolosità” dell’infrazione, “in relazione all’accertata manovra di sorpasso di altro veicolo effettuata in condizioni di traffico intenso nell’area di intersezione stradale”;

che, pertanto, il primo giudice ha confermato la validità dell’impugnata verbalizzazione, “anche per quanto riguarda la sanzione accessoria”;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace lo J. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo mezzo denuncia “violazione di legge con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005; illegittima conferma della sanzione accessoria della decurtazione di dieci punti e della sospensione della patente”;

che il motivo è manifestamente fondato, giacchè il Giudice di pace ha apoditticamente confermato la sanzione accessoria senza neppure chiarire se la violazione del codice della strada fosse stata contestata all’opponente nella veste di conducente o di proprietario dell’autoveicolo;

che la sentenza impugnata non tiene conto della circostanza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2005, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 126 bis C.d.S., nella parte in cui dispone che, nel caso di mancata tempestiva identificazione dell’autore della violazione a norme del codice della strada, la decurtazione dei punti avvenga a carico del proprietario del veicolo che ometta di segnalare le generalità del conducente (cfr. Cass., Sez. 2^, 19 dicembre 2005, n. 27958);

che, d’altra parte, in tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per la commissione di illeciti amministrativi, il principio di solidarietà espresso dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, e, in materia di violazioni del codice della strada, dall’art. 196 di C.d.S., secondo il quale obbligato in solido con l’autore materiale dell’illecito è il proprietario della cosa che servi a commettere la violazione, salvo che dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non trova applicazione con riguardo alla sanzione della sospensione della patente di guida, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2005, ha carattere strettamente personale, incidendo sull’atto amministrativo di abilitazione alla guida (Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 7008);

che il secondo motivo censura violazione degli artt. 200 e 201 del C.d.S., della L. n. 168 del 2002, art. 4 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5;

che il mezzo è manifestamente fondato, sotto il profilo del vizio di motivazione, giacchè la sentenza impugnata ha respinto l’opposizione sulla base di argomentazioni assolutamente di stile e generiche, senza darsi carico di rispondere alle specifiche contestazioni mosse con il ricorso introduttivo dall’opponente sotto il profilo della mancata contestazione immediata della violazione accertata;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Orbetello, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Orbetello, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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