Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 25/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4712 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 9610-2010 proposto da:
NORINO EMILIA NRNMLE45M57I158H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio
dell’avvocato GRILLANDINI MARA, rappresentata e difesa
dall’avvocato STEFANIA GIUSEPPE, giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;

– intimata –

Data pubblicazione: 25/02/2013

avverso la sentenza n. 172/27/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 21.9.09,
depositata il 05/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< La sig.ra Emilia Notino ricorre contro l' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimi gli atti impositivi (avviso di rettifica parziale IVA 1996 e avviso di irrogazione delle relative sanzioni) emessi dall'Ufficio nei confronti del suo dante causa, sig. Luigi Ognissanti. L'Agenzia delle entrate non si è costituita. Il ricorso si fonda su tre motivi, con i quali si censura, sotto diversi profili (e, in primis, per violazione degli artt. 31 e 61 D.Lgs.vo 546/92), l'error in procedendo in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa omettendo di dare avviso dell'udienza di trattazione dell'appello alla sig.ra Notino, costituitasi nel giudizio di secondo grado quale erede di Luigi Ognissanti (nei confronti del quale ultimo era stata pronunciata la sentenza di primo grado). Il ricorso è manifestamente fondato. Dagli esami del fascicolo di merito, consentito per la natura del vizio denunciato, emerge che la sig.ra Notino si costituì in secondo grado quale erede di Ognissanti Luigi, a ministero del dottore commercialista Vincenzo Moretti (già difensore di Ognissanti Luigi nel giudizio di prime cure), depositando un atto di controdeduzioni in data 28.3.2008 (vedi la ricevuta rilasciata dalla Commissione Tributaria Regionale con il numero S-4179/08); nonostante ciò, alla stessa Notino non fu comunicato alcun avviso di trattazione dell'appello (che l'appellante Agenzia aveva chiesto avvenisse - e che in effetti avvenne, come si evince dal relativo verbale - in pubblica udienza). Negli atti del fascicolo di secondo grado, infatti, è presente solo l'avviso di trattazione dell'appello, per l'udienza del 21.9.09, indirizzato all'appellante Agenzia delle entrate; del resto, che la costituzione della sig.ra Nonno sia stata ignorata dalla Commissione Tributaria Regionale risulta dal rilievo che nella sentenza da questa emessa, e qui gravata, la parte privata è indicata ancora come "Ognissanti Luigi". Deve quindi dichiararsi la nullità della sentenza gravata (vedi, da ultimo, Cass. 27162/11: "In tema di contenzioso tributario, poiché l'art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede Ric. 2010 n. 09610 sez. MT - ud. 17-01-2013 -2- COSENTINO. che la trattazione della controversia avvenga in pubblica udienza su istanza di almeno una delle parti da notificare alle altre parti costituite, la discussione, avvenuta senza la notifica dell'apposita istanza alla controparte, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa del litigante non avvisato e assente, che comporta la nullità dell'udienza di discussione - tenuta senza la rituale partecipazione di uno dei soggetti interessati - nonché della sentenza e di ogni altro atto conseguente."). Al riguardo giova precisare che a nulla rileva che la costituzione della Nonno fosse tardiva ai sensi degli posteriore al decorso del sessantesimo giorno dalla notifica dell'appello dell'Ufficio (avvenuta il 17.2.06) - avendo questa Corte chiarito che "In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall'art. 54 del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale, non comporta la legittima esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell'avviso di trattazione previsto dall'art. 31, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L'omissione dell'avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell'inderogabile principio del contraddittorio" (sent. 21059/07). Si propone quindi l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>

che l’Agenzia delle entrate non è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale, in altra composizione, che rinnoverà il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla

Ric. 2010 n. 09610 sez. MT – ud. 17-01-2013
-3-

articoli 23 e 54 D.Lgs.vo 546/92 – in quanto avvenuta in data (28.3.2008, come già precisato)

Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in altra composizione, che
rinnoverà il giudizio di secondo grado e regolerà anche le spese del giudizio di
cassazione.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2013.

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