Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI ROBERTO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28583-2015 proposto da:

HYPERTECH S.A.S., DELL’ING. P.P., C.E. (OMISSIS), in

persona del suo Socio Accomandatario e legale rappresentante pro

tempore, ed il Sig. P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA F. DENZA 52, presso lo studio dell’avvocato MIRKO BERNARD,

rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ADRIANO RUOCCO e RAFFAELE TORTORIELLO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3931/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, emessa il

18/03/2015 e depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La s.a.s. Hypertech, nonchè, in proprio, il socio accomandatario e legale rappresentante P.P. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società e del P. avverso avvisi di accertamento relativi all’annualità 2006 sia per i redditi di partecipazione ai fini IRPEF, sia per IVA e IRAP.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’atto di accertamento non avrebbe dovuto essere preceduto dal rispetto del termine di sessanta giorni, L. n. 212 del 2000, ex art. 12, giacchè, nella specie, il processo verbale del 10 agosto 2011 non avrebbe contenuto alcun rilievo, limitandosi a dare atto dell’esito del contraddittorio con il contribuente. Ha osservato, inoltre, che la specificità dell’attività svolta dalla società non avrebbe consentito la giustificazione di costi di grande rilievo.

Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali i contribuenti lamentano, da un lato, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè artt. 97, 53 e 3 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e, dall’altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

A parere dei ricorrenti, per un verso, al momento in cui era stato redatto il processo verbale, l’attività di verifica era ancora in corso e dunque era ancora pendente il termine dilatorio previsto dalla normativa. Una diversa interpretazione avrebbe urtato contro il disposto costituzionale degli artt. 97, 53 e 3 Cost..

Per altro verso, i contribuenti lamentano che, in relazione all’accertamento induttivo, avrebbero dovuto essere detratte una serie di partite, invece computate nell’importo considerato come “accertato” ed imponibile.

L’intimata si è costituita senza controricorso.

Il ricorso è, nel suo complesso, immeritevole di accoglimento. Il primo motivo è carente di autosufficienza, giacchè non è stato prodotto nè riportato nel ricorso il testo del verbale 10 agosto 2008. In tal modo non è possibile capire se contenesse oppure no gli estremi dell’accertamento.

In ogni caso è infondato, atteso che sono gli stessi ricorrenti ad affermare che il predetto verbale era stato emesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, al termine della comparizione personale del legale rappresentante. Sarà, all’uopo, sufficiente ricordare che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”.

Il secondo motivo è inammissibile.

Ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità deve ritenersi limitato a quei vizi che siano espressione di violazione di legge e quindi alla assenza totale e grafica della motivazione, ovvero alla mera apparenza della stessa, ovvero ancora alla sua intrinseca, irriducibile ed insanabile contraddittorietà, con esclusione di rilevanza del difetto di sufficienza e di ogni altro vizio della motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione, sia pur sinteticamente, copre anche il profilo considerato dai ricorrenti.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte della controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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