Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/02/2021), n.4712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17413/2019 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– ricorrente –

contro

Arca Cucine Italia S.r.l., Idea Inox S.r.l., Inox Pack Divisione

Grandi Impianti S.r.l.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il

07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per: voglia dichiararsi competente

il Tribunale di Teramo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Teramo ha declinato la propria competenza a decidere su un ricorso col quale il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., aperto in quella sede, aveva chiesto, ai sensi della L.Fall., art. 147, comma 5, l’estensione della procedura nei confronti di altre società (Idea Inox s.r.l., Inox Pack Divisione Grandi Impianti s.r.l.; Arca Cucine Italia s.r.l.) configurate, assieme alla Centro Arredi, quali soci di una supersocietà di fatto.

Ha ritenuto che fosse applicabile la L.Fall., art. 9 anche nel caso di estensione del fallimento; e in particolare che dovesse valere il criterio del luogo in cui la società di fatto aveva assunto le scelte direttive e strategiche relative a tutte le società che ne erano socie; luogo da ravvisare nella residenza del soggetto ( N.P.) esercente la direzione, posta nel circondario di Ascoli Piceno.

Il tribunale di Ascoli Piceno ha chiesto il regolamento di competenza, sostenendo, al contrario, che nel caso di estensione del fallimento andrebbe applicato la L.Fall., art. 147, quale norma speciale sulla determinazione della competenza, così come desumibile anche dai criteri dettati dall’art. 148 stessa legge.

La curatela non ha svolto difese.

Il PG ha concluso nel senso ritenuto dal tribunale di Ascoli Piceno.

La sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 16686 del 2020, ha rimesso la causa in pubblica udienza dinanzi a questa sezione, per la sostanziale novità della questione sottesa e per la sua rilevanza nomofilattica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La causa appartiene alla competenza del tribunale di Teramo.

Col D.Lgs. n. 5 del 2006 è stato esplicitamente considerato, nel testo della L.Fall., art. 147, il caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale risulti che l’impresa sia riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

In tal caso la L.Fall., art. 147, comma 5, ha stabilito l’applicabilità delle medesime norme processuali che regolano l’estensione al socio del fallimento già dichiarato di una società.

II. – Questa Corte, con orientamento ormai stabilizzato, ha avuto modo di precisare che la L.Fall., art. 147, comma 5, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è in realtà riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma, in virtù di interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) (v. Cass. n. 10507-16, Cass. n. 12120-16, Cass. n. 7903-20). E v’è da aggiungere che proprio in forza di una simile esegesi è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, comma 5 cit. (v. C. Cost. n. 255-17).

III. – Trattandosi del medesimo fenomeno che la norma contempla in termini di estensione, viene in rilievo la regola procedimentale comune fissata dal medesimo art. 147, in deroga alla L.Fall., art. 9. Cosicchè la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione – anche in ipotesi di supersocietà di fatto – va sempre rapportata al criterio di prevenzione, che serve a concentrare l’accertamento dello stato di insolvenza presso un unico tribunale. Segnatamente la domanda deve essere proposta al tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale, in base al combinato dell’art. 147, commi 4 e 5.

In altre parole, sia nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (art. 147, comma 4), sia in quello in cui (art. 147, comma 5) dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale – o della società, in base alla citata esegesi estensiva – risulti che l’impresa è riferibile a una società di cui il fallito (imprenditore individuale o società) sia socio illimitatamente responsabile (come tipicamente accade per la supersocietà di fatto), si procede sempre “allo stesso modo”: vale a dire ai sensi dell’art. 147, comma 4, in base alla specifica competenza del tribunale che ha già dichiarato il fallimento.

IV. – Tale conclusione è confortata da ragioni di ordine logico-sistematico.

Il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l’art. 147, l’occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto.

Non è dubitabile però che la presa in considerazione del fenomeno all’interno della L.Fall., art. 147 induca alla connessione tra le procedure fin dall’accertamento dell’insolvenza. Pur sempre si determina difatti una ipotetica pluralità di fallimenti tra loro connessi dall’obiettivo, fin dall’inizio tenuto in conto, di soddisfare tanto i creditori sociali della supersocietà, quanto i creditori della partecipante.

Ne è conferma il fatto che “nei casi previsti dall’art. 147” (vale a dire in tutti i casi previsti da tale norma) i fallimenti, poi, per quanto distinti, postulano (art. 148) la nomina di un solo giudice delegato e di un solo curatore, oltre che la susseguente formazione delle masse passive in modo coordinato.

Da questo punto di vista, dunque, l’attrazione della competenza a dichiarare il fallimento presso un unico tribunale può reputarsi rafforzata dalla ripetuta esigenza di concentrazione.

V. – La scelta del legislatore di accomunare tutte le possibili ipotesi sotto la comune egida dell’estensione elimina la validità dei distinguo che in passato, prima cioè della riforma, erano stati sostenuti da una parte della giurisprudenza.

E’ appena il caso di rammentare che, nella vigenza del ben più scarno testo originario dell’art. 147, un indirizzo riteneva che, se il socio fosse stato già dichiarato fallito da un diverso tribunale in relazione all’esercizio in altro luogo di attività imprenditoriale distinta da quella sociale, si sarebbe determinata la necessità di devolvere unitariamente a detto tribunale, preventivamente adito, il fallimento del solo socio, senza alcuna possibilità di attrazione rispetto alla procedura instaurabile (o instaurata) a carico della società; cosicchè, in tale prospettiva, si negava la concentrazione delle procedure presso un unico ufficio, e il tribunale successivamente intervenuto era ritenuto competente per il solo fallimento della società (v. Cass. n. 102-84).

A questa tesi, condivisa da una parte della dottrina, s’era opposto l’orientamento che, basandosi invece sull’esigenza di concentrazione, riteneva sempre necessario convogliare la competenza presso un unico tribunale, ferma però l’individuazione della competenza in quello che avesse eventualmente dichiarato il fallimento della società, poichè quello del singolo socio imprenditore individuale si diceva essere in rapporto di continenza o di accessorietà (cfr. Cass. n. 4177-84).

Il testo attuale dell’art. 147 è di ostacolo a sostenere entrambe le tesi elaborate nel vigore del vecchio regime, visto che la norma oggi chiaramente induce all’attrazione del fallimento nel medesimo foro in cui sia stato aperto quello previamente dichiarato, in consonanza con l’ottica della connessione.

La regola della prevenzione invero risalta in termini generali secondo l’art. 40 c.p.c., salvo che nei casi di accessorietà. Ma non è mai configurabile una relazione di accessorietà tra situazioni giuridiche distinte per soggetti.

In generale, il vincolo di accessorietà al quale si guarda ai fini della competenza (art. 31 c.p.c.) richiede non solo che una domanda, per ragioni di carattere obiettivo, si presenti, rispetto a un’altra domanda di maggiore importanza, in posizione di subordinazione o di dipendenza (v. Cass. n. 10365-05, Cass. n. 15779-00, Cass. n. 4083-83, specie in motivazione), ma anche che tra le due domande sussista identità di soggetti (cfr. già Cass. n. 551-63 e Cass. n. 1128-60), secondo una linea di tendenza assolutamente pacifica nell’ambito della dottrina processualistica.

Quanto poi alla supersocietà di fatto, non appare centrato discorrere di continenza, non essendovi tra il fallimento delle partecipanti e il fallimento della supersocietà una differenza solo quantitativa di oggetto, sebbene e proprio una divaricazione qualitativa a proposito dell’insolvenza, che rispetto alla supersocietà andrebbe apprezzata per suo conto.

VI. – La soluzione del profilo di competenza va quindi associata unicamente alla L.Fall., art. 147, il quale, costruendo ogni fattispecie nell’ambito della comune prospettiva dell’estensione, legittima, in ipotesi di supersocietà di fatto, la connessione tra le domande di fallimento e le afferenti procedure; e nell’ottica della connessione, non potendo venire in rilievo il criterio di accessorietà tra domande distinte per soggetti, congegna la concentrazione presso il giudice preventivamente adito, in piena coerenza con l’art. 40 c.p.c.

Nel caso concreto, il tribunale competente in base al criterio di prevenzione è quello di Teramo, che ha già dichiarato il fallimento di una delle società dell’asserita supersocietà di fatto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Teramo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA