Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4712 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 13/09/2019, dep. 21/02/2020), n.4712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30350-2018 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 265/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 12/4/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello notificato da J.E. e confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Perugia ex art. 702 bis c.p.c. di rigetto delle istanze avanzate da J.E. nato in GAMBIA il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

L’ordinanza di primo grado era stata pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 28/2/2017 sicchè il termine di impugnazione scadeva il 30/3/2017;

Secondo la sentenza impugnata la notifica del ricorso in esame era tardiva perchè si era perfezionata alle ore 22,50 del giorno 30 marzo 2017, come risulta dalla ricevuta di accettazione e quindi il giorno successivo, ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) il quale stabilisce: La disposizione dell’art. 147 c.p.c. (il quale dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le ore 21) nella vigente formulazione – applicabile ratione temporis – si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 702 quater c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Perugia ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello ritenendolo tardivamente notificato mentre, al contrario, la notifica era tempestiva in quanto effettuata entro il trentesimo giorno.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte non ha esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente e non ha usato informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, e dell’art. art. 10 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il Tribunale di Venezia, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri. Occorre premettere che la notifica del ricorso in appello era stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata a termini del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 30, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 secondo il quale “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, commi 1 e 2 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2”.

Pertanto la Corte di Appello aveva ritenuto tardiva la notificazione eseguita dopo le ore 21 e perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, secondo il richiamato art. 147 c.p.c. che nella vigente formulazione dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle 7:00 e dopo le ore 21; tali principi sono stati già affermati da questa Corte (Cass. 22/12/2017, n. 30766; Cass. 30/08/2018, n. 21445).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 19/03/2019 in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche ha statuito che: “E’ dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. – il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b) (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta. La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poichè il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16-septies, tramite il rinvio all’art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poichè gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata dalla Corte d’appello di Milano è possibile applicando – in superamento dell’interpretazione consolidatasi come diritto vivente – la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2004, n. 28 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004, sulla scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione). Il diritto ad impugnare è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva.”

Risulta quindi superata, in forza della recente pronuncia di incostituzionalità, la precedente giurisprudenza di questa Corte che aveva ritenuto con Ordinanza n. 393 del 09/01/2019 sez. 6 – L che “In tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo”.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto, cassata la sentenza con rinvio davanti alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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