Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4711 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4711 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso 9583/2013 proposto da:
Comune di Villanova Mondovi’, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Teresa n.23, presso
lo studio dell’avvocato Pietrosanti Fabrizio, che io rappresenta e
difende unitamente agli avvocati Golinelli Alessandra, Golinelli
Piero, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Comino Giuseppe;
– intimato –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 2021/2012 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 17/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2017 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 2021/2012, in giudizio
di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, quale
determinata dalla Commissione Provinciale Espropri di Cuneo,
promosso, con citazione del luglio 2009, dal Comune di Villanova
Mondovì nei confronti di Comino Giuseppe, ha accertato, applicando
la media tra i valori ricavati dalla stima con metodo analitico e da
quella con metodo sintetico, in C 200.000,00 l’indennità definitiva
dovuta per il valore dei terreni espropriati, oltre C 20.000,00 a titolo
di maggiorazione del 10%, ex art.37 comma 2 DPR 327/2001
(essendo stata offerta all’espropriato un’indennità inferiore agli otto
decimi di quella poi quantificata), ed ulteriori C 20.000,00, a titolo ci
indennità, ex art.37 comma 9 DPR 327/2001, per il coltivatore
diretto. I giudici hanno respinto la richiesta del Comune di riduzione
del 25% dell’indennità, ai sensi dell’art.37 comma 1 DPR 327/2001,
non essendo l’espropriazione finalizzata “ad attuare interventi dì
riforma economico-sociale”,

ritenendo insussistente tale ipotesi in

presenza di espropriazione di area destinata alla realizzazione di un
Piano di Insediamenti Produttivi.
Il Comune di Villanova Mondovì propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti di Comino Giuseppe (che non
resiste).
Ragioni della decisione

FATTI DI CAUSA

1. La ricorrente lamenta, con i primi due motivi, vizi di violazione e
falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.32 e 37 DPR
327/2001, nonché di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di
discussione tra le parti, ex art.360 n. 5 c.p.c.: 1) quanto alla stima
con metodo analitico, per avere la Corte d’appello considerato il lotto
di proprietà Comino come “indipendente rispetto al PIP”, nella cui

Camino, e per non avere valutato “i vincoli conformativi relativi a!
comparto P1.1 (Aree per impianti produttivi esistenti confermati e di
completamento)”,

vale a dire le differenti destinazioni d’uso

obbligatorie (estensione delle aree e dei servizi di uso pubblico ;
superficie delle aree edificabili coperte e scoperte, metri quadri di
capannoni costruibili, eventuali abitazioni dei proprietari e custodi)„
da distribuire in quota parte anche sull’area di proprietà Comino, cor
conseguente sopravvalutazione della stima rispetto al valore venale
dei beni, nonché per avere applicato il valore di C 500,00 a mq„
“scollegato a dati reali” e

non congruo, e per avere “ritenuto

possibile stimare le opere di urbanizzazione di un terreno non ancora
edificato”, in gran parte non ancora eseguite ed a carico dello stesso
Comune; 2) quanto alla stima con metodo sintetico, per avere
fondato la stima sintetica su termini di confronto non adeguati e per
avere ritenuto che il valore adottato in sede di cessioni bonarie di
altri immobili non potesse essere utilizzato per !a determinazione dei
valore dei beni oggetto di giudizio. Con il terzo motivo, la ricorrente
lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n.3 c.p.c.,
dell’art.37 comma 1 DPR 327/2001, per avere la Corte d’appello
escluso che la realizzazione di un Piano d’insediamento Produttivo
potesse avere i requisiti di “intervento di riforma economico-sociale”.

realizzazione erano inseriti, tra gli altri, gli immobili espropriati

2. La prima, quanto ai vizio di violazione di legge, è fondata, con
assorbimento della seconda censura, sempre riguardo al vizio dì
violazione di legge.
Quanto ai vizi della stima analitica (diretta ad accertare il valore d;
trasformazione del suolo edificabile) questa Corte ha chiarito che “le

per gli insediamenti produttivi (PIP) assumono carattere edificatorio
e subiscono la conformazione propria del piano stesso, onde, nella
determinazione del loro valore (nella fattispecie eseguita mediante
applicazione del metodo analitico – ricostruttivo), come non si può
tenere conto, ai fini della liquidazione dell’indennità di
espropriazione, dell’incidenza negativa esercitata sul valore dell’area
dal vincolo specifico di destinazione preordinato all’esproprio, così
sono invece suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione
appunto stabiliti, indipendentemente dall’espropriazione, in virtù
della preesistente destinazione urbanistica legale e deve, perciò, in
particolare, essere fatto riferimento agli “standards” del piane
anzidetto, come, ad esempio, agli indici di fabbricabilità previsti da
quest’ultimo” (Cass. 5874/2004).
In

sostanza,

ai

fini

della

determinazione

dell’indennità

di

espropriazione dei suoli edificatori, l’adozione del metodo analitico-ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili
sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità, bensì
su quello che individua la densità territoriale della zona, soltanto
questo includendo nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo
riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, e deve tener
conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che,
poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata

4

aree comprese dal piano regolatore generale nell’ambito di un piano

utilizzazione

edificatoria

dell’area

(Cass.

11477/2006;

Cass,

9891/2007; Cass. 7288/2013)
La Corte d’appello, nell’ambio della stima analitico-ricostruttiva, ha
considerato il lotto di proprietà Comino come un’entità edificabile
sé stante, per l’intera superficie fondiaria, del tutto distinta

prescrizioni tecniche attuative che prevedono destinazioni a spaz
pubblici, a verde privato, a parcheggi, a capannoni ed ad eventuali
abitazioni per proprietari e custodi),

anziché adottare l’indice

densità territoriale, e non fondiaria, che esprime solo il volume
massimo consentito su una determinata area, in rapporto alla.
superficie effettivamente suscettibile di edificazione, e tener conto
delle spese di opere di urbanizzazione, ancora da realizzare, a carico
del Comune.
Vero che la Corte d appello ha operato applicando il valore quale
risultante dalla media tra quello ottenuto con metodo analitico e
quello ottenuto con metodo sintetico, ma, così facendo, ha collegato
!e due stime ed utilizzato l’una a conferma dell’altra.
Ne consegue che, essendo la stima effettuata con i! metodo
analitico-ricostruttivo sicuramente inficiata da errori, la risultante
della

“media”

nel giudizio operato dalla Corte d’appello risulta

comunque viziata, reggendosi la stessa, in ogni caso, anche su una
metodologia sicuramente non corretta.
I vizi motivazionali, presenti nel primo e nel secondo motivo, sono
assorbiti.
3.La terza censura è infondata.
L’espropriazione in questione è destinata alla realizzazione di un
piano di insediamenti produttivi. Tali piani d’insediamenti produtti\»

“comparto edificatorio P1.1″ in cui esso è situato (contemplante:

sono degli ordinari strumenti di pianificazione dei territorio, dai qual
esula ogni connotazione di riforma, economico sociale o di altro
genere, tale da giustificare la pretesa che possa trovare applicazione
la previsione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1,
seconda parte, nel testo di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art.
2, comma 89. Peraltro, questa Corte (Cass. 16 marzo 2012 n

economico sociale connota una particolare qualità di tini di utilità
pubblica, perseguiti in un dato momento storico, e perciò devoluta
esclusivamente – non già al potere discrezionale dell’amministrazione
espropriante, e neppure all’interpretazione del giudice in caso di
opposizione giudiziale alla stima dell’indennità, ma – al legislatore, al
quale soltanto spetta di decidere (nel rispetto dei vincoli individuati
dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria) se e quando
avvalersi del potere di pret•edere una riduzione del tipo prefigurato
dalla norma” (cfr. anche Cass. 1621/2017, nella quale si ribadisce
che l’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la
riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della
determinazione dell’indennità, deve “riguardare l’intera collettività o
parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed
essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal
senso lo definisca”; Cass. 2774/2012).
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo,
assorbito il secondo e respinto il terzo motivo, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa
composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

6

4210; Cass. 8445/2012) ha da tempo chiarito che “il fine di riforma

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e respinto il
terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in
ordine alla liquidazione delle spese processuali, alla Corte d’appello
di Torino in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 14 novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA