Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4711 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al RGN 9124-2007 avente ad oggetto “regolamento

confini” proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FALLETTI Angelo, giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2006 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

02/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Mario Menghini, (delega avvocato Angelo Paletti),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti, insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.P. impugna la sentenza n. 159/2006 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 02/03/2006.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Attesa la complessità delle questioni sollevate, non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per la decisione in Camera di consiglio del ricorso, che va trattato in udienza pubblica.

P.T.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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