Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4711 del 25/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4711 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
IZZO MARIA ORSOLA, residen e a Napoli,

BAN

be

UNTIMAT

AV ERSO

la sentenza n.291/34/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 34, in data
21.12.2009, depositata il 23 dicembre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 12 dicembre 2012, dal Relatore Dott.

N.) -(9AbCC 0 U

Data pubblicazione: 25/02/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.4255/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

avverso la sentenza 291/34/2009 in data 21.12.2009,
depositata il 23 dicembre 2009, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 34, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di
accolto il ricorso della

Napoli, la quale aveva

signora IZZO Maria Orsola, avverso

l’avviso di

accertamento con cui l’Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza della contribuente.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) La contribuente non ha svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art. 3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
2

l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione

non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13

della Repubblica l ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa

zona,

nonché della qualità urbana ed

ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)

I giudici di merito hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
3

aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente

5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un

controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura di
classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
4

orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a

11371/2012).
6) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasiu.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio e non inducendo a diverso opinamento le
argomentazioni svolte dall’Agenzia del Territorio, il
ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, in vero, che questa Corte ha già affermato
( sent. 9629/2012, 11370/2010, 11371/2010) che
l’Agenzia del Territorio, quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve
specificare se tale mutato classamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte
5

infondatezza.

del contribuente;
Considerato, pure, che la tesi secondo cui, pur dopo
l’entrata in vigore della legge 311/2004,
persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al
procedimento dell’amministrazione finanziaria di

immobili il cui classamento risulti non aggiornato o
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari
aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione;
Ritenuto, infatti, che i presupposti dei poteri
d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 58 della legge n. 662/96 e
all’ art. l comma 335 L. 311/04 sono
diversi, giacchè

completamente

mentre nella prima si prevede una

comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra
rendite catastali) di singoli immobili e non si opera
nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare
(né con riferimento all’immobile oggetto della
richiesta di riclassificazione, né con riferimento agli
immobili assunti come parametro del giudizio compativo
di palese non congruità del classamento del primo) nella seconda assume invece rilievo proprio il valore
di mercato

degli immobili, e, d’altronde, che

il

valore di mercato rilevante quale presupposto per la
6

riclassificazione ex art. 3, comma 58, l. 662/96 degli

richiesta di riclassificazione non è quello

di un

singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di
una intera microzona che rileva non per sè stesso, ma
se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti

insieme delle microzone comunali;
Considerato che la non coincidenza

dei presupposti

applicativi del comma 58 dell’articolo 3 della legge
n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo l della legge n. 311/04 del 2004, ed il
disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove
prescrive che negli atti dell’amministrazione
finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione”- comportano che la
revisione della classificazione di un immobile deve
essere motivata in termini che esplicitino in maniera
intellegibile le specifiche giustificazioni della
riclassificazione concretamente operate che, d’altro
canto, è la conoscenza di tali presupposti che consente
al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare
l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come
richiesto dall’ art. 18 D.Lgs.vo 546/92, i motivi di
doglianza;
7

significativamente dall’analogo rapporto relativo all’

Considerato, conclusivamente, che la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile, già
munito di rendita catastale, deve esplicitare
nuovo classamento sia

se il

stato adottato, ai sensi del
in ragione di

comma 336 dell’articolo 1 l. 311/04,

recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali
trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia
stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1
1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali,
caso,

recando, in tal

la specifica menzione dei suddetti rapporti e

del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 l. 662/96 in ragione della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati,

del

classamento

loro

e

delle

caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
8

trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,

all’unità immobiliare oggetto di rilassamento;
Considerato che la decisione impugnata, che a tali
regole si è sostanzialmente attenuta rilevando il vizio
dell’atto di classamento, per tutte le considerazioni
svolte non giustifica le formulate doglianze;
sussistono i presupposti

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso dell’Agenzia del Territorio.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2012.

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Considerato, altresì, che
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sulle spese;
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