Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4711 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 13/09/2019, dep. 21/02/2020), n.4711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26151-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI

PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Perugia con sentenza in data 27/6/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Perugia in ordine alle istanze avanzate da M.S. nato in GAMBIA il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo, proveniente dallo Stato del Gambia, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato arrestato ingiustamente e non aveva i soldi per pagare un legale che difendesse i suoi diritti.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione M.S. affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte territoriale ha violato il dovere di motivare non avendo spiegato l’iter logico e le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativamente alle condizioni di pericolosità e di violenza generalizzata esistentè in Gambia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente sulla sua condizione personale in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Perugia non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria in ragione delle condizioni sociopolitiche del paese di origine, senza citare le fonti informative ed in violazione dell’art. 10 Cost..

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la Corte di Appello di Perugia non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è inammissibile in ordine a tutti i motivi proposti.

Infatti la Corte di Appello di Perugia ha affermato che l’impugnazione proposta era infondata in quanto l’appellante non aveva fornito alcun elemento idoneo a suffragare i fatti raccontati, essendo la narrazione generica ed indefinita, priva di indicazioni precise in ordine ai luoghi, date e soggetti coinvolti e pertanto scarsamente credibile.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma. 5, lett. c): poichè il Giudice di merito ha motivato la statuizione impugnata, esponendo sinteticamente le ragioni e le fonti del proprio convincimento, risultano inammissibili le censure proposte nel primo e terzo motivo di ricorso.

In ordine al secondo e quarto motivo attinenti alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) b) e c), occorre rilevare che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre.

In riferimento poi al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è vero che la sentenza non ha trattato in alcun modo la situazione sociopolitica presente nel paese di provenienza, cioè il Gambia, in riferimento alla situazione di violenza indiscriminata; tuttavia il ricorrente non ha ricompreso tale situazione tra le cause dichiarate della fuga ed il ricorso proposto non precisa affatto come e dove tali allegazioni siano state svolte.

A tal riguardo è opportuno richiamare Cass. Sez. 1 n. 3016 del 31/1/2019 relativamente agli oneri di allegazione del richiedente e relative conseguenze in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda. Ne consegue che in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma.”

Analogamente per la protezione umanitaria, il ricorrente non precisa se, come e dove siano state allegate le cause di vulnerabilità che nel ricorso stesso vengono genericamente indicate limitandosi a riferimenti astratti alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater, in quanto il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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