Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4711 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 18/02/2019), n.4711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CALAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1143-2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILIO DI LONARDO;

(ammesso P.S.S. Delib. 10 ottobre 2017 Cons. Ord. Avv. Potenza);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

INTERNAZIONALE DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Potenza ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.R., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Crotone che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale, avendo intrattenuto una relazione con una ragazza minorenne di religione musulmana, era stato denunciato dalla relativa famiglia che aveva attivato la polizia, messasi sulle sue tracce per condurlo in prigione.

Secondo il giudice del gravame, che confermava l’inattendibilità delle dichiarazioni per la loro lacunosità (la mancanza del nome della ragazza e della sua famiglia; l’omissione di precisazioni relative alla natura della relazione; ecc.) o paradossalità (la polizia che l’avvisa dopo la denuncia di stupro presentata dai familiari della ragazza) andavano respinte le richieste del ricorrente di riconoscimento sia dello status che della protezione sussidiaria ed umanitaria, atteso che quella narrata non era sussumibile nell’ambito del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, trattandosi di una vicenda privata e che non aveva i connotati della gravità richiesta dalla previsione di legge, peraltro, mancando alcuna connessione tra i fatti narrati e la condizione attuale del Ghana. La Corte ha infine compensato le spese di lite.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. A.R., lamentando la nullità della sentenza (per l’incomprensibile motivazione nella parte dedicata alle spese di lite, compensate) e per il diniego della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Infatti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le doglianze: a) sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014); b) invocano una nullità della sentenza in ordine alla motivazione delle spese processuali, in ordine alla quale egli, integralmente soccombente, non ha alcun interesse a far valere; c) con riguardo alla protezione umanitaria, neppure specificano quali siano i profili delle allegazioni che differenziano la causa petendi rispetto alle altre richieste di protezione e, perciò, non censurano tale ratio decidendi (contenuta nella seconda parte della sent. a p. 10).

L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso non segue nè la condanna alle spese processuali (non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva) e nè l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato (avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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