Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4710 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4710 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 9028/2014 proposto da:
Agenzia delle Entrate, quale successore ex lege dell’Agenzia del
Territorio, in persona del Direttore Generale

pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrente contro

Civic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo
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Data pubblicazione: 28/02/2018

studio del dott. Placidi Giuseppe, rappresentata e difesa
dall’avvocato Fantigrossi Umberto, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –

BOLOGNA, depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha chiesto che la
Corte rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. — Civic s.r.I., impresa operante nel settore delle
informazioni economiche e finanziarie, la quale fornisce alla
propria clientela informazioni e dati rilevati dai vari archivi e
registri pubblici e dagli uffici dell’Agenzia del territorio (ora
Agenzia delle entrate), ha agito in giudizio denunciando una
situazione di grave alterazione del mercato determinatasi a
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 19, d.l. n.
262/2006 e per effetto delle concomitanti condotte poste in atto
dalla medesima Agenzia del territorio, quanto alla fissazione
della tariffa del c.d. elenco soggetti in forma cartacea e quanto
alla commercializzazione di nuovi servizi; ha assunto, in
particolare, che detti comportamenti integrerebbero un abuso di
posizione dominante e una violazione delle direttive comunitarie.
Ha chiesto pertanto alla Corte di appello di Bologna di accertare
l’illecito concorrenziale, con conseguente riconoscimento del
proprio diritto di continuare ad esercitare l’attività di accesso e
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avverso la sentenza n. 1833/2013 della CORTE D’APPELLO di

di consultazione dei pubblici registri al fine di continuare ad
esercitare l’attività di erogazione a terzi dei servizi informativi.
Si costituiva l’Agenzia del territorio, la quale contestava la
proponibilità e il fondamento delle domande proposte da

Esperita consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello di
Bologna, con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2013, dichiarava
che le condotte poste in atto dalla convenuta costituivano abuso
di posizione dominante, inibiva all’Agenzia del territorio di porre
sul mercato il servizio di ricerca continuativa in via telematica
con modalità diverse da quelle prescritte dalla I. n. 287 del 1990
e di praticare alla società attrice, per la fornitura dei dati
utilizzabili per l’offerta sul mercato di servizi analoghi, condizioni
anche economiche incompatibili col mantenimento di un
adeguato livello di concorrenzialità e, comunque, non conformi
ai criteri di cui alla dir. 2003/98/CE; condannava infine la stessa
Agenzia del territorio al risarcimento del danno liquidato nella
misura di C 355.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura legale.
2. — Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate, quale
successore

ex lege dell’Agenzia del territorio, ha proposto

ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con
controricorso Civic s.r.I., la quale ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia e nullità della
sentenza. Lamenta l’Agenzia ricorrente che la Corte di merito
aveva omesso di pronunciare sulla propria eccezione vedente
sul difetto di attualità dell’interesse ad agire in capo alla
controparte: eccezione basata sul fatto che il servizio di ricerca
continuativa non risultava ancora disponibile e, in definitiva, non
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controparte.

era mai stato attivato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 82 e 86 Trattato CE, dell’art. 8 I. n.
287/1990 e della dir. 2003/98/CE. E’ dedotto che i c.d. Servizi

esulavano dall’ambito della disciplina anticoncorrenziale,
configurando un’attività espletata nell’esercizio della funzione
pubblica di conservazione dei registri e di rilascio di copia; come
tali esulavano dal campo dell’attività commerciale disciplinata
dalla I. n. 287/1990.
Il terzo motivo censura la sentenza per omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti. Il fatto oggetto del mancato scrutinio da
parte del giudice di merito è individuato nella circostanza per cui
il servizio di ricerca continuativa, istituito dal d.l. n. 7 del 2005,
non era mai stato reso disponibile e risultava «addirittura
radiato dalla stessa tabella delle tasse ipotecarie».
Col quarto motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate
oppone, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043
e 2769 ss. c.c.. La doglianza afferisce al capo della sentenza
inerente alla liquidazione del danno e verte sul rilievo per cui
non era stata fornita prova della sussistenza degli elementi
costitutivi della fattispecie risarcitoria correlata al denunciato
illecito concorrenziale.
2. — Il ricorso appare tardivo.
La sentenza impugnata risulta essere stata notificata
all’Agenzia delle entrate, presso l’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna, in data 25 novembre 2013, mentre è
documentato che il ricorso per cassazione è stato avviato per la
notificazione a mezzo del servizio postale in data 27 marzo
2014. Ne discende che l’impugnazione non è stata proposta nel
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di elenco soggetti e di ricerca continuativa forniti dall’Agenzia

rispetto del termine «breve» di cui all’art. 326 c.p.c..
3. — Segue la condanna della ricorrente, siccome
soccombente, al pagamento delle spese processuali.
Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte

unificato previsto dall’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012,
venendo in questione un soggetto che, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento delle
imposte e tasse che gravano sul processo (per tutte: Cass. 29
gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 8.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione Civile, in data 7 novembre 2017.
Il Presiden

la

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

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