Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4710 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 19/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22026-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOVERDE 07 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE MANCUSI,

giusta procura a margine della costituzione in giudizio;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2695/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 15/06/2015,

depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Autoverde srl, che si costituisce con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. stacc. di Brescia – n. 2695/15, depositata il 16 giugno 2015, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso la ripresa a tassazione di spese relative ad interventi di riparazione e manutenzione su veicoli effettuate da terzi, in quanto prive del requisito di cui all’art. 109, comma 5 TUIR, per un importo di complessivi 17.444,77 Euro.

La CTR, premesso che l’attività di manutenzione e riparazione di auto usate doveva ritenersi assolutamente congruente con le finalità imprenditoriali della contribuente, affermava che la sola mancata indicazione delle targhe dei veicoli nelle fatture oggetto delle operazioni delegate ad autofficine esterne o a gommisti per il ripristino di funzionalità dei veicoli non rappresentano elementi sufficienti a dimostrare la mancanza di inerenza che era stata accertata dall’Ufficio. Con i due motivi di ricorso che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, l’Agenzia denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, nonchè degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito censurando la statuizione della CTR che ha affermato la sussistenza del requisito di inerenza nonostante la fatture relative alle spese per riparazione e manutenzione fossero prive della puntuale descrizione della specifica prestazione posta in essere, dovendo al riguardo ritenersi che essa avrebbe dovuto indicare gli estremi identificativi del veicolo oggetto della prestazione stessa.

La censura è fondata.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in terna di imposte sul reddito e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza dei costi incombe al contribuente, il quale, in relazione alla deducibilità delle spese per la riparazione e manutenzione di automezzi destinati all’esercizio dell’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, è tenuto a dimostrare l’inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito stesso(Cass. 9818/2016).

In applicazione di tale principio questa Corte ha pertanto cassato la decisione di merito, escludendo la deducibilità in quanto il contribuente nelle scritture contabili non aveva indicato gli automezzi, nè indicato quelli inerenti all’attività produttiva del reddito stesso (Cass. 27458/2013).

In assenza di tali elementi, di cui le fatture risultano prive, non può ritenersi sussistente nè l’esatta descrizione della prestazione nè, conseguentemente, provata l’inerenza di tali costi alla specifica attività imprenditoriale della contribuente.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese, ad altra sezione della CFR della Lombardia.

PQM

La Corte accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della CTR della Lombardia – sez. stacc. di Brescia.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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