Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4710 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26014-2017 proposto da:

M.A., SB DI BI.RI. & C SNC, BA.GR.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI MANDRONE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.P., B.P.G., D.G., CONDOMINIO

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO DALMASSO in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 377/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 25/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2010 M.A. e Ba.Gr. avevano locato le proprie unità immobiliari dello stabile di (OMISSIS), alla S.B. snc di Bi.Ri. & c. omettendo di comunicare all’amministratore che i locali sarebbero stati destinati a pub birreria.

Dal momento che tale condotta risultava posta in essere in violazione col regolamento di condominio – nel quale era previsto che “le singole unità immobiliari sono destinate ad uso di civile abitazione; qualsiasi altra destinazione deve essere autorizzata dall’Assemblea con la totalità dei millesimi condominiali” – D.G., B.P.G., B.P. e il Condominio di (OMISSIS) citavano le due parti contraenti davanti al Tribunale di Torino, chiedendo l’accertamento della violazione e la cessazione dell’attività, nonchè il risarcimento del danno comprensivo di danno biologico. Gli attori chiedevano altresì la dichiarazione di superamento delle immissioni sonore della normale soglia di tollerabilità ex art. 844 c.c., con relativo risarcimento del danno, e l’ordine di rimuovere il condizionatore installato all’interno del cortile condominiale, in quanto anch’esso in violazione dei punti 4 e 5 del regolamento e dell’art. 1102 c.c.. Nel costituirsi, i convenuti eccepivano in via preliminare l’improcedibilità del giudizio, e in subordine la sua estinzione, per irregolarità relative alla notificazione dell’atto di citazione. Infatti, i primi due atti di citazione non contenevano, tra gli avvertimenti relativi alle preclusioni e decadenze, richiesti all’art. 163 c.p.c., n. 7, quello relativo alla possibilità di eccepire l’incompetenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c.

In un primo momento, infatti, il giudice aveva rilevato la nullità dell’atto di citazione in quanto aveva indicato ai convenuti un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, e pertanto ne ordinava la rinnovazione con l’assegnazione del termine previsto dall’art. 163 bis c.p.c..

Gli attori avevano provveduto a rinnovare la citazione, ma anche l’atto rinnovato presentava il vizio, già presente nella prima citazione ma senza che fosse stato oggetto di rilievo, costituito dalla assenza dell’avvertimento di cui all’art. 38 c.p.c., imposto dal novellato art. 163 c.p.c., n. 7.

I convenuti M. e Ba. non si costituivano anche in tale occasione, e parte attrice chiedeva di regolarizzare l’atto e ripetere le notifiche alle controparti.

Il giudice concedeva tale termine, mentre a detta dei convenuti, successivamente costituitisi, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., commi 3-4.

I convenuti nonchè la società S.B. s.n.c., parimenti costituitasi a seguito della terza notificazione, contestavano poi nel merito tutte le affermazioni attoree. In particolare, eccepivano come la destinazione ad uso commerciale dei locali fosse antecedente al regolamento contrattuale e le immissioni di rumori, derivanti dallo svolgimento della loro attività commerciale, non superassero la soglia di tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.; affermavano, infine, che l’impianto di condizionamento posto nel cortile era stato installato in modo pienamente conforme tanto alle prescrizioni di legge che a quelle condominiali.

Terminata l’istruttoria, il Tribunale di Torino respingeva l’eccezione preliminare e dichiarava fondata la domanda attorea. Con riferimento all’eccezione preliminare di rito, rilevava che l’art. 307 c.p.c. prevede l’estinzione del processo nel caso in cui le parti non ottemperino all’ordine di rinnovazione entro il termine perentorio; non essendosi verificata tale circostanza, agli istanti non poteva addebitarsi alcun comportamento inerte. Il vizio ulteriore, che veniva rilevato in sede di seconda udienza, poteva essere sanato in quanto non è impedita dal codice di rito, la possibilità di rilevare in un successivo momento ulteriori vizi, nè è previsto un numero massimo di rinnovazioni dell’atto di citazione, poichè l’unico onere che il legislatore impone alla parte è quello di eseguire la rinnovazione della citazione nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. Inoltre la costituzione di tutte le parti convenute, sanava qualsiasi vizio relativo alla vocatio in ius.

Con riferimento al merito della questione, si rilevava la circostanza pacifica per cui, almeno dal 1972, nei locali in esame veniva svolta un’attività commerciale (nella specie una lavanderia). Nel 1981, con la redazione del regolamento condominiale, l’allora unico proprietario FIAT S.p.A. dispose che le singole unità immobiliari fossero “destinate a uso abitativo e qualsiasi altra destinazione” dovesse essere “autorizzata dall’assemblea con la totalità dei millesimi condominiali”. Per cui, a rigore, il regolamento non vietava lo svolgimento di attività commerciali, ma lo subordinava all’approvazione unanime dei condomini. Dal momento che dall’adozione del regolamento fino al 2010 non vi furono mutamenti nell’attività commerciale svolta nei locali dei convenuti, il mancato consenso dell’assemblea andava inteso come un’accettazione di fatto esclusivamente della pregressa attività commerciale; diversamente, una volta cessata tale attività, era onere chiedere all’assemblea condominiale l’autorizzazione per lo svolgimento di una nuova attività commerciale.

Ciò anche alla luce delle caratteristiche profondamente diverse che intercorrevano tra la vecchia attività (lavanderia) e quella iniziata dai convenuti (pub ristorante): la prima si svolgeva in orario diurno e senza creare rumore o disagio per i condomini; la seconda, in orario notturno, si prestava ad avere una clientela idonea a provocare rumori e schiamazzi.

Ed infatti, all’esito della CTU, emergeva come l’attività svolta nel locale avesse causato disagi, non solo per i condomini, ma anche per il resto del vicinato, ponendo così in essere una condotta contrastante sia con il punto 4 del regolamento condominiale (nella parte in cui vieta l’esercizio di attività rumorose), sia con l’art. 844 c.c..

Il Tribunale ordinava altresì la rimozione del condizionatore, in quanto in violazione sia dell’art. 1102 c.c., sia del regolamento condominiale (art. 4, n. 1, lett. b), secondo cui “è vietato occupare anche temporaneamente e con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili il cortile le scale ed in genere le parti di uso comune”.

Al contrario disattendeva le domande di parte attrice relative al risarcimento dei danni, ritenendo, in relazione ai condomini, che i disagi derivanti dall’esposizione ai rumori non avessero integrato un danno biologico permanente, mentre quelli lamentati dal condominio risultavano sforniti di prova.

In definitiva il Tribunale, con sentenza n. 377/2017, dichiarata l’attività in violazione delle norme condominiali, ne ordinava la cessazione, ordinava la rimozione dell’impianto di condizionamento e, disattese le domande sul risarcimento dei danni, liquidava le spese di lite, ponendole per i 2/3 a carico dei convenuti – tenuti a pagare anche la CTU audiometrica – e la restante parte a carico degli attori, ai quali venivano addossate le spese per la CTU medica.

La sentenza era tempestivamente appellata da tutti i convenuti, ma la Corte d’appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis del 27/06/2017, ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta, dichiarava l’appello inammissibile.

Contro la sentenza del Tribunale di Torino n. 377/2017 ricorrono M.A. e Ba.Gr. S.B. s.n.c. di Bi.Ri. & c. sulla base di un unico motivo con cui si deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 1, dell’art. 164c.p.c., comma 2, e dell’art. 307 c.p.c., commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Lamentano i ricorrenti che l’intero svolgimento del giudizio di primo grado sia stato compromesso in modo grave e definitivo. Infatti, poichè i primi due atti di citazione erano entrambi nulli – per mancanza dell’avvertimento relativo alla decadenza dell’art. 38, di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, – la concessione di un doppio termine per rinnovare la citazione, senza indicarne le ragioni, sarebbe del tutto erronea e illegittima, trattandosi di un termine perentorio, non prorogabile, nè tantomeno reiterabile.

Le argomentazioni addotte dal Tribunale, nel superare l’eccezione, non coglierebbero nel segno perchè gli attori, che provvidero a rinnovare l’atto di citazione nel termine e per il vizio indicati dal giudice, reiterarono il medesimo errore nel secondo atto.

Ciò avrebbe determinato l’esaurimento della possibilità di sanatoria accordata dall’art. 164 c.p.c., comma 2, giacchè il termine ivi previsto ha natura perentoria e come tale, è insuscettibile di proroga. Il Tribunale avrebbe violato così anche l’art. 153 c.p.c., comma 1, concedendo un ulteriore termine perentorio per la rinnovazione (la seconda) dell’atto di citazione già oggetto di un primo provvedimento.

Considerando che la prima rinnovazione dell’atto di citazione venne disposta non per sanare la nullità della mancanza dell’art. 38 c.p.c., ma per un altro vizio, deve ritenersi che la fattispecie esaminata dal tribunale ricada nella sfera applicativa dell’art. 307 c.p.c., comma 3, non potendosi sostenere che la citazione fosse stata validamente rinnovata entro il termine perentorio, in relazione al vizio concretamente sussistente.

Il ricorso dev’essere rigettato.

La vicenda, ai fini della corretta decisione, può essere così riassunta.

In un primo momento il giudice rilevò la nullità dell’atto di citazione per un vizio relativo alla vocatio in ius specificamente individuato (e cioè, assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale).

Ordinata la rinnovazione entro un termine perentorio e con l’assegnazione del termine di cui all’art. 163 bis c.p.c., gli attori provvidero, correttamente e tempestivamente, a sanare tale vizio, l’unico espressamente individuato dal giudice in detta sede (e non rileva la correttezza o meno di tale rilievo, in risposta all’obiezione mossa dai ricorrenti nelle memorie).

Solo in un secondo momento, ossia in occasione della nuova udienza, venne rilevata per la prima volta la nullità dell’atto di citazione per un diverso vizio (la carenza dell’avvertimento circa la decadenza di cui all’art. 38 c.p.c.), così che solo allora il giudice dispose la rinnovazione per sanare tale ulteriore vizio. L’art. 164 c.p.c., comma 1, commina la sanzione della nullità all’atto di citazione in cui sia omesso o risulti assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nell’art. 163, nn. 1 e 2, ovvero nei casi in cui manchi l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, ovvero manchi l’avvertimento previsto dall’art. 163 c.p.c., n. 7.

Ai sensi del comma 2, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3. Pertanto i casi ai quali consegue l’estinzione di diritto di cui all’art. 307 c.p.c., sono quelli della mancata ottemperanza all’ordine di rinnovazione, ovvero della esecuzione dell’ordine oltre il termine perentorio, nonchè, secondo parte della dottrina, dell’esecuzione dell’ordine in maniera difforme da quanto disposto dal giudice.

Nel caso di specie, tuttavia, la vicenda non è sussumibile all’interno di nessuna di queste ipotesi, posto che, il rilievo in tempi diversi della nullità della citazione è riconducibile a diverse tipologie di vizi.

Tuttavia, sebbene tali vizi fossero entrambi presenti ab origine, non vennero individuati nella stessa occasione da parte del giudice di primo grado, bensì in due momenti differenti.

La mancata indicazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7, relativo alla decadenza di cui all’art. 38 c.p.c., ancorchè presente anche nel primo atto di citazione, non fu rilevata in occasione dell’emissione del primo ordine di rinnovazione della citazione, ma fu oggetto di riscontro da parte del giudice solo nella seconda udienza.

Pertanto, così sintetizzata in fatto la questione, nessun comportamento inerte può essere addebitato agli odierni controricorrenti, i quali al contrario, in sede di prima rinnovazione, eseguirono correttamente e tempestivamente l’ordine impartito dal giudice (e non rileva, come detto, se effettivamente fosse presente la prima causa di nullità che ha dato vita al primo ordine di rinnovazione), e nei loro confronti, dunque, non può essere in alcun modo pronunciata l’estinzione del processo.

Detto ciò va condiviso anche quanto affermato dal giudice di primo grado secondo cui all’interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, così come non è indicato un numero massimo di rinnovazioni possibili dell’atto di citazione – che pertanto non rappresentano come sostiene il ricorrente “irrituali provvedimenti” – purchè siano eseguite nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge.

L’atto di citazione è l’atto introduttivo del giudizio di cognizione e la vocatio in ius è atto di attivazione del contraddittorio che persegue lo scopo di mettere il convenuto in condizione di esercitare correttamente le proprie difese.

All’atto della costituzione i convenuti, non solo non sono risultati danneggiati dalla doppia rinnovazione della citazione, ma al contrario hanno potuto svolgere perfettamente le loro difese, proponendo eccezioni e chiedendo l’istruzione probatoria, ragion per cui non si è mai pervenuti ad una situazione processuale compromessa. In tal senso va peraltro puntualizzato che, diversamente dai vizi relativi ai nn. 1-2, i vizi relativi al n. 7 e al 163 bis comunque non impediscono al convenuto la conoscenza del processo e quindi la possibilità di costituirsi entro la prima udienza per eccepirne la nullità per mancanza o altro vizio, e chiedere il differimento dell’udienza. La norma ricollega l’estinzione alla mancata rinnovazione entro un termine perentorio in conformità del provvedimento del giudice, sicchè la fattispecie estintiva non è tanto legata alla circostanza che l’atto di citazione sia viziato, ma piuttosto al fatto che non si sia data corretta esecuzione al dictum del giudice.

Poichè nella fattispecie la parte attrice era stata invitata a sanare solo uno dei vizi che affliggevano la citazione, il quale peraltro fino alla seconda udienza era apparentemente l’unico a rendere invalido l’atto di citazione, e tale invito è stato recepito nel termine all’uopo fissato, non si può invocare l’estinzione per non avere emendato anche un vizio che il giudice non aveva rilevato e che fu oggetto di riscontro solo al momento della seconda udienza.

In questo senso va respinta la censura proposta, disattendendo, al contrario, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe stata una “consumazione” o “esaurimento” del rimedio previsto dall’art. 164, comma 2, in relazione anche al rispetto del termine perentorio, atteso che esso non fu oggetto di proroga, o rinnovazione, posto che vennero assegnati due distinti termini perentori ognuno dei quali funzionale al raggiungimento della sanatoria di due diversi vizi distinti, così che tra i due non intercorre alcun rapporto di consequenzialità, restando, invece, perfettamente autonomi l’uno dall’altro.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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