Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 471 del 14/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 14/01/2020), n.471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15105-2019 proposto da:

S.C., S.F., rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRO TOZZI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2929/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.F. e S.C. propongono ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Perugia l’8 novembre 2018. Questo decreto ha dichiarato estinto per la mancata rinnovazione della notifica in favore del Ministero della Giustizia il giudizio equa riparazione promosso dai ricorrenti per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti agli uffici giudiziari di Roma, ed ha poi condannato gli attori al pagamento di Euro 600,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. ed “eccesso di potere per contraddittorietà”, avendo l’impugnato provvedimento liquidato le spese processuali in favore del Ministero della Giustizia, che tuttavia non si era costituito davanti alla Corte d’Appello di Perugia (tant’è che non era stata sanata la mancata notificazione).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il motivo di ricorso è fondato.

Il Ministero della Giustizia era rimasto contumace davanti alla Corte d’Appello di Perugia, sicchè, non risultando eseguita la disposta rinnovazione ex art. 291 c.p.c., nè appunto sanata la mancata notifica dalla costituzione della parte intimata, veniva dichiarato estinto il giudizio.

Non dovevano perciò essere liquidate all’amministrazione intimata le spese di giudizio. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha, invero, il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Sez. 6 – 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432).

Non si è in presenza di un errore di fatto cd. revocatorio, come assume il controricorrente. Si configura, invero, il vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4 se “la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, oppure “è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”, e sempre che l’errore non verta su “un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’errore di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve così consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

Per aversi revocazione, è dunque necessario che l’errore di fatto riveli un carattere commissivo, consistendo in una fallace valutazione espressa di esistenza o di inesistenza del fatto, e non in una mera negligenza dello stesso.

L’errore di fatto, riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve comunque consistere in una mera svista materiale, la quale abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr. indicativamente Cass. Sez. 1, 07/02/2017, n. 3200; Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

La liquidazione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia ad opera della Corte d’Appello di Perugia, sebbene il convenuto non avesse espletato alcuna attività processuale, non è stata operata sulla falsa supposizione che la parte contumace avesse sopportato spese, e ciò esclude la sussistenza di un errore di fatto rilevante e decisivo agli effetti dell’art. 395 c.p.c., n. 4, Altrimenti, si ricondurrebbe all’ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, rendendo causa di revocazione quel che può eventualmente rappresentare, piuttosto, un errore di giudizio o di valutazione. Nella specie, a smentire che la statuizione della Corte d’appello di Perugia sulla liquidazione delle spese fosse decisivamente fondata sulla erronea supposizione del fatto dell’avvenuta costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia sta la pronuncia di estinzione adottata sul presupposto della irregolare esecuzione del rinnovo della notifica, irregolarità che sarebbe rimasta differentemente sanata dalla eventuale costituzione della parte destinataria.

Va perciò accolto il ricorso, e il decreto della Corte d’Appello di Perugia va cassato limitatamente al motivo dedotto, potendosi decidere nel merito, in quanto non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, nel senso che non siano dovute in favore del Ministero della Giustizia le spese liquidate dalla Corte d’Appello di Perugia.

L’esito finale della lite induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo nel merito, annulla la condanna di S.F. e S.C. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese liquidate relative al giudizio di merito; compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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