Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 471 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. I, 11/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 11/01/2011), n.471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza n. 411/09 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Il ricorso proposto personalmente da A. R. contro il decreto in data 19.5.2009 con il quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta personalmente non e’ stato notificato ad alcuno.

Il ricorso, pertanto, e’ manifestamente inammissibile e tanto puo’ essere dichiarato in camera di consiglio”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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