Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 471 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 471 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 26991-2006 proposto da:
AURORA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAllA MAllINI 27,
presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN
CANDIDO, che lo rappresenta e difende unitamente
2012

all’avvocato CAPE’ PAOLO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2301

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in

Data pubblicazione: 10/01/2013

persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ape legis;
controricorrenti –

FOR LADY SRL;

– intimato

avverso la sentenza n. 4/2006 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 20/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente

l’Avvocato CASE’ che ha

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del Ministero, inammissibilità in
subordino rigetto del ricorso.

nonchè contro

Udienza 4.12.2012
Pres. Cirillo
RG 2699112006
Aurora ass.ni s.p.a. c/ Agenzia delle Entrate + MinEcoFini????

Svolgimento del processo

A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della società a r.l.
“For Lady”, in relazione all’anno d’imposta 1997, venivano rilevate: 1-la
omessa presentazione da parte della società della relativa dichiarazione dei
redditi mod. 760, 2-la errata imputazione ( girocontazione”) di lire
100.000.000 sull’ammontare del valore delle giacenze iniziali, 3-il
maggiore importo della plusvalenza determinata dalla cessione di un ramo
di azienda.
Venivano emessi dall’Ufficio di Alessandria della Agenzia delle Entrate
un avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR, ed un altro avviso di
rettifica ai fini IVA con i quali era accertato induttivamente il maggior
reddito relativo ad omessa registrazione di corrispettivi, rideterminato
l’imponibile ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA e liquidate le
rispettive maggiori imposte dovute (quanto all’IVA recuperando il debito
d’imposta pari a lire 23.997.000 mediante recupero del rimborso IVA
anticipato alla società ai sensi dell’art. 38 bis Dpr n. 633/1972).

All’esito del giudizio di primo grado -nel quale era intervenuta
volontariamente anche MEIE Aurora s.p.a., quale società assicurativa
garante dell’obbligo di restituzione del rimborso anticipato IVA,
formulando nei confronti dell’Ufficio finanziario domanda di condanna alla
restituzione delle somme versate all’Erario in seguito ad escussione della

RG n.26991/2006
ric, AURORA Ass.ni s.p.a. ciAg. Entrate-.’

Cons, é.
Seran() ()
eri

:(E 23.072 00 recupero (Wa parte della Agenzia) di rimborso anticipato IVA 1997i

polizza fidejussoria, la CTP di Alessandria con sentenza n. 92 1/7 009
accoglieva il ricorso della società contribuente e condannava
l’Amministrazione finanziaria alla restituzione delle somme corrisposte
dalla garante ME1E Aurora s.p.a..

L’appello proposto dall’Ufficio finanziario era parzialmente accolto dalla

che riteneva legittimo l’accertamento delle maggiori imposte determinato
dalla errata determinazione del valore della giacenze iniziali, riformando in
conseguenza il capo della decisione prime cure relativo alla condanna
dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione dell’importo della
garanzia escussa, mentre riteneva inefficace la prova presuntiva dedotta
dall’Ufficio finanziario in ordine al maggior valore patrimoniale della
plusvalenza realizzata dalla società contribuente con la cessione del ramo di
azienda.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, AURORA Assicurazioni s.p.a. (già MEIE
Aurora s.p.a.), notificando l’atto di impugnazione alla società contribuente
For Lady s.r.1., alla Agenzia delle Entrate ed anche al Ministero della

Economia e delle Finanze.
Hanno resistito la Agenzia fiscale

ed il Ministero, notificando

controricorso.

Motivi della decisione

1.

Va preliminarmente dichiarata “ex officio – l’inammissibilità del

ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
per

difetto

di

RG n.26991/2006
ne. AURORA Ass.ni s.p.a.

legittimazione

Franate

passiva,

non

avendo

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assunto

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1

Commissione tributaria della regione Piemonte con sentenza 20.2.2006 n. 4

l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di
appello, svoltosi avanti la Commissione tributaria della regione Piemonte,
ed introdotto successivamente alla data 1.1.2001

(subentro delle Agenzie

fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici
tributari pendenti in cui era parte lAmministrazionc statale) soltanto dall’Ufficio

di Alessandria della Agenzia delle Entrate, con conseguente implicita

Corte eass. SS.1.1U. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

Non avendo il ricorso proposto nei confronti del Ministero della
Economia e delle Finanze comportato per la parte resistente svolgimento di
specifica attività difensiva, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di lite.

2. 11 giudizio di appello, proposto dall’Ufficio finanziario e nel quale si
è costituita soltanto la Aurora Assicurazioni s.p.a. (già MEIE Aurora s.p.a.),
è stato definito con sentenza 20.2.2006 n. 4 della Commissione tributaria
della regione Piemonte che, in parziale riforma della decisione di prime
cure:
a) ha ritenuto corretto Foperato dell’Ufficio accertatore, quanto alla
rideterminazione dei ricavi d’impresa fondati sulla errata determinazione
del valore delle giacenze iniziali, non avendo fornito la società contribuente
alcuna prova dell’asserito errore materiale (“girocontazione .) ed avendo
legittimamente l’Ufficio ritenuto inaffidabili le scritture contabili;
b) ha ritenuto, invece, sfornito di prova l’accertamento della maggiore
plusvalenza realizzata con la cessione del ramo di azienda in quanto la
presunzione (secondo cui il corrispettivo della cessione doveva essere incrementato
tenendo conto anche del valore dei debiti connessi al ramo ceduto) consentita –

mediante accertamento induttivo- dalla mancata presentazione della
dichiarazione dei redditi, doveva ritenersi efficacemente conffitata dalla
3
RG11.26991/2006
vie. AURORA Ass.ni s.p.a.

Entrate-I I

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est.
SiefanoY livieri

estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 co3 c.p.c. (cfr.

prova documentale offerta dalla società contribuente, risultando dai
contratto di cessione che le situazioni passive pregresse rimanevano a
carico della ditta cedente.

3. Con l’unico motivo di ricorso la società assicurativa deduce il vizio
di insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360co1 n. 5) c.p.c. in

sull’ammontare delle giacenze iniziali.
Sostiene la ricorrente che i Giudici territoriali hanno fondato il decisum
sull’errato presupposto della omessa presentazione della dichiarazione IVA,
mentre dalla verifica fiscale risultava che la società contribuente aveva
omesso soltanto la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Premesso che rimane preclusa dalla formazione del giudicato interno
(cfr. Sez. 1.1, Sentenza n. 24883 del 09/10/2908; Sez. Li, Sentenza n. 27348 del
18/11/2008 ) la rilevabilità ex officio parte della Corte del difetto di

giurisdizione del Giudice tributario in ordine a pretese derivanti dal
rapporto di garanzia autonoma che intercorre tra la società assicurativa -la
quale abbia rilasciato la polizza ridejussoria prevista dall’art. 38 bis Dpr n. 633/1 972e l’Erario beneficiario della garanzia prestata per il recupero delle somme

percepite dal contribuente-garantito a titolo di rimborso anticipato IVA
richiesto ai sensi dell’art. 30 Dpr n. 633/1972 (cfr. Corte eass. SU 15.10.1998
n. 1188; id. V sez. 39.5.2012 n. 8622). il motivo è inammissibile.

5.

La parte ricorrente ipotizza, senza fornire alcun riscontro testuale

tratto dalla motivazione della sentenza impugnata, che i Giudici di appello
abbiano fondato la decisione (relativa all’accertamento del maggior debito IVA
recuperato con escussione della polizza lidejussoria concessa sul rimborso anticipato
ex artt. 30 e 38 bis collima 6, Dpr o 633/1972) sull’erroneo presupposto della
4
RG 11.26991 12006
ric. AURORA Ass.ni s.p.a. c:A.s. Entrate I

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Stefai

est.
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relazione alla determinazione dei maggiori ricavi a fini IVA fondato

omessa presentazione della “dichiarazione IVA”: dalla lettura della
sentenza della CTR emerge chiaramente, invece, che i Giudici territoriali
hanno ritenuto legittimo l’accertamento induttivo operato dai verificatori in
quanto la società For Lady s.r.l. non aveva presentato la “dichiarazione dei
redditi” (cfr. sent.: “le scrillure„slanIc la giroconlazione, non erano lemile 117
modo del tutto inappuntabile, e l’Ufficio era legittimato all’acrerunnento del reddito

anche con metodo induttivo, ed anche wilizlando, in deroga alla regola generale.
presilnZiOni .vcinplic

Inoltre il motivo, oltre che incontèrente, non assolve ai requisiti minimi
di ammissibilità in quanto, da un lato, non viene neppure indicato quale
incidenza decisiva tale ipotizzato errore avrebbe avuto sull’accertamento
del maggior debito d’imposta, difettando quindi il requisito di specificità di
cui all’art. 366co I n. 4) c.p.c. (tale requisito. infatti, se pure non espressamente
indicato nell’art. 366col n. 4) c.p.c.. deve egualmente desumersi dalla tassati a
indicazione dei paradigmi normativi ex art. 360co I un, 1-5 e.p.c. alla stregua dei
quali soltanto può essere condotto il sindacato di legittimità, che presuppone
inequivocamente la precisa individuazione dell’errore di 1 -atto o di diritto cui deve
rivolgersi – .specificamente – la critica del ricorrente), avendo del tutto omesso la

società ricorrente di fornire “la precisa indicazione di carenze o lacune
nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione od il capo di essa
censurato, ovvero la specificazione di illogicitet o ancora la mancanza di
coerenza ,fra le varie ragioni esposte e quindi l’assoluta incompatibilità
razionale degli argomenti e l’in,s’anabile contrasto degli stessi- (cfr. Corte
eass. III sez. 5.3.2007 n. 5066; id sez. lav. 23.5.2007 n. 12052);

dall’altro è

appena il caso di rilevare che, ove la ricorrente avesse inteso, invece,
affermare che la prova del corretto valore delle giacenze iniziali trovava.
fondamento nella dichiarazione IVA regolarmente presentata dalla società
contribuente, e che i Giudici territoriali aveva giudicato sull’erronea
supposizione della omessa presentazione di tale dichiarazione fiscale, allora

RG n.26991/2006
ric. AURORA Ass.ni s.p.a. c’Ag. Filtrate

Col
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dalla inculcala pre.svnlazionc della dichiarazione dei redditi, delcrminando lo ,sle.sso

bene avrebbe dovuto farsi valere l’errore di fatto “risultante dagli atti o
documenti di causa” mediante l’appropriato mezzo di impugnazione
revocatorio predisposto dall’art. 395 col n. 4) c.p.c.: in tal caso, infatti, il
vizio denunciato non ha ad oggetto la errata valutazione della efficacia
probatoria del documento -esattamente rilevato nel suo contenuto
oggettivo-, quanto piuttosto un manifesto errore di percezione del dato

cui esistenza è al contrario incontrovertihilmente stabilita (Indi atti e documenti di
causa), con la conseguenza che la denuncia di un travisamento di fatto.

quando non attiene alla motivazione della sentenza impugnata ma
all’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come
sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti
del processo, costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4)
c.p.c.. importando un accertamento di merito non consentito al giudice di
legittimità (cfr. Corte eass. I sei. 29.5.2003 n. 8600; id. W sei. 10.3.2006 n.
5251; id. sei. lav. 13.11.2006 n. 24166 id. I sei. 3.8.2007 n. 17057; id. 111 sei.
19.2.2009 n. 4056).

6. Non assolve al requisito di ammissibilità del motivo neppure la
indicazione dei documenti prodotti fin dal primo grado dalla società
(estratto libro giornale e scheda mastro) dai quali risulta “con chiarezza
proprio quella “girocontazione” che l'(.ifficio…sostiene non essere stata
provata” (ricorso pag. 3 e 4).
Premesso che la ricorrente non individua il contenuto di tali documenti,
sicché non è dato alla Corte -in relazione ai limiti all’accesso agli atti del
giudizio di merito imposti dal tipo di vizio denunciato- verificare “in limine
litis” la decisività di tali prove espressamente richiesta per l’accesso al
sindacato di legittimità dall’art. 360co l n. 5) c.p.c., rileva il Collegio che il
motivo neppure coglie la “rado decidendi” della sentenza impugnata, non
6
RG n.26991/2006
vie. AURORA Ass.ni s.p.a. e/A2.. Entrate I I

. est.
Ste fani 01 ivieri

oggettivo (relativo alla inesistenza di un ratto -presentazione dichiarazione IVA- la

essendo in questione la prova della eseguita “girocontazione – , quanto la
inaffidabilità delle scritture contabili desunta dalla erronea valutazione delle
giacenze iniziali che, secondo i Giudici di merito, legittimava l’Ufficio
all’accertamento induttivo dei maggiori redditi/ricavi ed alla liquidazione
delle maggiori imposte dovute a titolo IRPEG, ILOR ed IVA: come infatti
riferito nel controricorso (pag. 9) i verificatori hanno proceduto alla

pervenendo ad accertare una “omessa annotazione di corri.spettivi per lire
748.049.735 con corrispondente IVA (determinata sull’aliquota media del
16,21%) di lire. 23.998. 765”.

In relazione a tale ragione di decisione la società ricorrente non adduce
alcun elemento critico limitandosi ad affermare che il valore delle giacenze
iniziali si evinceva dal libro giornale e dalla scheda mastro, senza
individuare i vizi logici che inficerebbero la motivazione della sentenza
impugnata.

7.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente

condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano
in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero della
Economia e delle Finanze, compensando interamente tra le parti le spese di
lite;
– rigetta il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate e
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
che liquida in

2.000,00 per compensi professionali oltre alle spese

prenotate a debito.
7
RG n.2699 I /2006
nic, AURORA Assali s.p.a. cAg. Entrate-i I

Sic ‘.no iivieri

ricostruzione dei ricavi mediante applicazione della percentuale di ricarico,

SENTE DA. PF. (3 13 -1- RAZTONE
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• •

4.1 7 201 9

Così deciso nella camera di consiglio

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