Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4709 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato MAGNANO DI SAN LIO Giovanni,

presso lo studio del quale in Roma, dei Gracchi n. 187, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocato PALA Gesualdo Antonio per

procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, Via C. Fracassini n. 18, presso lo studio dell’Avvocato Roberto

Venettoni;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del Prefetto pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Civitavecchia n. 859/05,

depositata in data 21 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Civitavecchia, con sentenza depositata il 21 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da G. M. avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 82,24 per violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 1;

che, ad avviso del Giudice di pace, la motivazione dell’ordinanza- ingiunzione era sufficiente, essendosi nella stessa precisato che le argomentazioni svolte dall’opponente non contenevano elementi idonei ad inficiare la validità dell’accertamento, tenuto altresì conto delle controdeduzioni dell’amministrazione che aveva effettuato l’accertamento;

che l’opponente, inoltre, non aveva prodotto il ticket attestante l’avvenuto pagamento della sosta, sicchè la relativa circostanza non poteva ritenersi provata;

che, in ogni caso, il verbale di accertamento, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, faceva prova fino a querela di falso;

che per la cassazione di questa sentenza G.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che il ricorso è stato notificato al Comune di Civitavecchia e all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

che ha resistito, con controricorso, il Comune di Civitavecchia;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, nonchè vizio di motivazione, per non avere il Giudice di pace adeguatamente valutato la documentazione in atti, e in particolare l’attestazione dell’Ordine dei medici dalla quale risultava che, nel momento in cui era stata accertata la violazione contestata, esso ricorrente era impegnato nell’adempimento del suo dovere, in quanto stava effettuando una visita domiciliare che si era protratta oltre il termine per il quale aveva comunque pagato la sosta, e per non avere sufficientemente motivato le ragioni per le quali ha, nel caso di specie, escluso la f” sussistenza della esimente dell’adempimento del dovere;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 57 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., comma 2, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe nulla perchè il verbale dell’udienza del 27 aprile 2005 era stato redatto materialmente dal difensore del Comune di Civitavecchia, il quale non aveva trascritto alcuna delle argomentazioni difensive esposte in udienza dal suo difensore, come emergeva dall’esposto inviato al Coordinatore del Giudice di pace di Civitavecchia;

che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che il Giudice di pace ha, da un lato, ritenuto non provato che il ricorrente fosse impegnato in una visita domiciliare che si era protratta oltre il termine per il quale era stata pagata la sosta, in quanto il ricorrente non aveva prodotto il ticket che aveva allegato di aver pagato e non aveva altrimenti provato il protrarsi della visita domiciliare, nè aveva articolato prove idonee a dimostrare la circostanza, essendosi invece limitato a produrre una certificazione dell’Ordine dei medici, del tutto inidonea a provare la circostanza di fatto riferita dal medesimo ricorrente;

che, in mancanza di prova sulle circostanze dedotte dal ricorrente a fondamento della sussistenza dell’asserita scriminante dell’adempimento del dovere, correttamente il giudice di pace ha rigettato il motivo di opposizione, potendosi peraltro dubitare della a-stratta configurabilità, nel caso di specie, di una situazione di fatto riferibile alla invocata causa di giustificazione;

che, quindi, esclusa la denunciata violazione di legge, il primo motivo, laddove censura la motivazione della sentenza impugnata, si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle circostanze di fatto e delle prove già adeguatamente, logicamente e congruamente apprezzate dal Giudice del merito, nell’esercizio del compito demandatogli dall’ordinamento;

che il secondo motivo è inammissibile, posto che con esso il ricorrente introduce una censura che avrebbe dovuto formare oggetto di querela di falso;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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