Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4709 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15286-2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA LABBATI

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA SARNO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato ANGILO AVI AZNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA SERENA CAMBOA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

3/12/2013, depositata l’11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

MAGDA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello di A.G. contro la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto l’opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo con il quale T.G. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 25.242,24 in forza di sei assegni bancari di cui era portatore, che l’opponente/appellante aveva tratto in favore di sè medesimo ed aveva girato in bianco.

La corte del merito – premesso che T. aveva dichiarato nel ricorso proposto in via monitoria di voler esercitare l’azione causale e che pertanto, costituendosi in giudizio e ribadendo tale volontà, non aveva dedotto una nuova causa petendi – ha rilevato che cinque dei titoli azionati recavano la sola girata in bianco di A., con la conseguenza che, in relazione al credito da essi portato, ed in difetto di qualsivoglia elemento di prova contraria offerto dall’appellante, la sussistenza del rapporto sottostante fra quest’ultimo e il portatore doveva presumersi ai sensi dell’art. 1988 c.c.; ha quindi affermato che T. aveva fornito la prova dell’esistenza di tale rapporto anche in relazione al sesto titolo (che, recando una seconda girata in bianco dopo quella dell’emittente, non valeva quale promessa di pagamento), in quanto i testi escussi avevano confermato che tutti e sei gli assegni gli erano stati consegnati da A., tenuto alla restituzione di somme che l’appellato gli aveva anticipato.

La sentenza, pubblicata l’11.2.014, è stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui T.G. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti, ricevuta tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., hanno depositato memoria.

2) Con il primo motivo A. contesta che gli assegni girati in bianco valgano, ai sensi dell’art. 1988 c.c., quali promesse di pagamento nei confronti di chi li possiede; deduce, inoltre, che la prova testimoniale in base alla quale la corte del merito ha ritenuto provato il rapporto sottostante era inammissibile, sia per i limiti sanciti dagli art. 2722 e 2723 c.c., sia perchè – quantomeno con riguardo al sesto assegno – uno dei testi escussi era colui che aveva apposto la seconda girata sul titolo ed era pertanto incapace a deporre; osserva, infine, che T., onerandosi della prova del rapporto sottostante, aveva implicitamente rinunciato a far valere la presunzione, incorrendo nelle decadenze derivanti dalla sua tardiva costituzione in giudizio, avvenuta solo all’udienza di prima comparizione.

2.1) Col secondo motivo il ricorrente deduce che, poichè nel ricorso per decreto ingiuntivo T. aveva del tutto omesso di indicare gli elementi di fatto sui quali si fondava l’azione causale, gli era precluso prospettare gli elementi costitutivi di tale rapporto nella comparsa di costituzione tardivamente depositata.

3) La prima delle censure in cui si articola il primo motivo è manifestamente infondata. Infatti, ai sensi dell’art. 22 L. assegni, il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo del titolo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Spetta pertanto all’ultimo girante, nei cui confronti il titolo sia azionato dal legittimato quale promessa di pagamento, di provare l’inoperatività dell’art. 1988 c.c., per essere in realtà il portatore mero possessore del titolo, trasferitogli da un terzo senza girata (Cass. n. 15668/013, erroneamente citata dal ricorrente a conforto del proprio assunto, si riferisce, per l’appunto, a fattispecie del tutto diversa dalla presente, in cui risultava provato che l’assegno era stato consegnato in bianco ad un soggetto che lo aveva poi trasferito alla società portatrice senza girata).

2.1) La seconda censura – che, per quanto appena detto, va esaminata unicamente con riferimento all’assegno pervenuto a T. per effetto della girata appostavi da un terzo – è inammissibile sia nella parte in cui deduce per la prima volta nella presente sede di legittimità che la prova testimoniale sarebbe stata ammessa in violazione degli artt. 2722 e 2723 c.c. (senza, peraltro, chiarire quale sarebbe il documento contenente patti diversi da quelli, anteriori o successivi, che hanno formato oggetto della prova), sia nella parte in cui si limita a dolersi del rigetto dell’eccezione concernente l’incapacità di uno dei testi a deporre, senza muovere alcuna critica alla motivazione in base alla quale la corte del merito l’ha respinta.

2.3) Il secondo motivo del ricorso, che costituisce esplicazione dell’ultima censura cui si fa accenno nel primo motivo, è manifestamente infondato, se non inammissibile.

Nella richiesta di emissione di decreto ingiuntivo fondata su titoli di credito è infatti implicita la proposizione dell’azione causale derivante dal rapporto sottostante alla loro emissione (Cass. nn. 26/2017, 22898/05, 126/77), poichè l’emissione del titolo esonera il portatore dal provare l’esistenza di tale rapporto, l’ingiungente non è tenuto a richiederne l’accertamento nè in via di domanda, nè in via di eccezione.

Ciò premesso, non si comprende perchè, allegando nella comparsa di costituzione i fatti costitutivi del rapporto e chiedendo, ove necessario, di essere ammesso a provarli, T. avrebbe rinunciato ad avvalersi della presunzione di cui all’art. 1988 c.c..

Va escluso, poi, che tali allegazioni integrassero “nuove eccezioni” (o, per meglio dire, una nuova domanda, che sarebbe stata comunque inammissibile, a prescindere dalla tardività della costituzione), trattandosi invece di mere difese, volte a contestare le ragioni dell’opposizione, per l’appunto fondata sull’inesistenza del rapporto causale.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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