Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4709 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 22/02/2021), n.4709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4696-2015 r.g. proposto da:

F.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), M.G.M.,

(cod. fisc. (OMISSIS)) e M.P., (cod. fisc. (OMISSIS)),

tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in

calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro Diaz, con cui elettivamente

domicilia in Roma, Via Arrigo Boito n. 31, presso lo studio

dell’Avvocato Marta Diaz.

– ricorrente –

contro

ISVITUR ISTITUTO SVILUPPI TURISTICI s.p.a. in LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del commissario liquidatore avv.

D.V.P., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dagli avv.ti Del Pennino Carlo, e Riccardo Castellani,

ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma via Cicerone

n. 60;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Cagliari, depositata in data

17.1.2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il commissario liquidatore della Isvitur Istituto Sviluppi Turistici s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa agì, con citazione del 23 marzo 1994, nei confronti di M.G.M. per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 64 o, in subordine, della L.Fall., art. 67, comma 1, n. 1 o n. 2, del contratto stipulato in data 31 marzo 1988 con il quale la detta società aveva venduto due unità immobiliari al convenuto.

Il convenuto resistette e il Tribunale di Tempio Pausania respinse la domanda.

2. Sul gravame del commissario liquidatore, la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari confermò la sentenza di primo grado.

3. La Corte affermò che non poteva trovare applicazione la L.Fall., art. 64, perchè non sussisteva la dedotta gratuità dell’atto, essendo dimostrato che con la compravendita era stato regolato un pregresso debito della società venditrice verso l’acquirente in relazione a un precedente contratto di appalto stipulato il 27 maggio 1981 e richiamato nella proposta di acquisto degli immobili, secondo la quale il prezzo era da ritenersi, appunto, “in conto appalto”; aggiunse che il trasferimento di un immobile a estinzione di un credito pecuniario costituisce pagamento effettuato con mezzi non normali, come tale revocabile; tuttavia nella specie ciò non era sufficiente giacchè la liquidazione coatta amministrativa aveva posto a fondamento della domanda il fatto che il prezzo non era stato pagato, a dispetto delle relative quietanze non opponibili alla procedura essendo essa terza rispetto al rapporto intercorso fra le parti per la stipulazione dell’atto; evidenziò che la circostanza che il prezzo era stato invece pagato veniva però affermata nel rogito di compravendita, di cui dunque il commissario allegava implicitamente la simulazione, la prova della quale incombeva per l’appunto al deducente, con la conseguenza che il commissario avrebbe dovuto dimostrare il mancato pagamento del prezzo mediante l’esibizione delle scritture contabili della società, prova invece non fornita; osservò infine che non era stata offerta la prova della scientia decoctionis.

4. Il commissario liquidatore propose ricorso per cassazione.

Con la sentenza n. 27658/2011, la Corte di Cassazione cassò la predetta sentenza n. 473/2005 della Corte di appello di Cagliari, evidenziando la nullità della stessa per difetto assoluto di motivazione ed osservando la impossibilità di “comprendere, sulla base del testo della motivazione della sentenza impugnata, quale sia la ratio della decisione adottata”, considerata “una irriducibile contraddizione tra la prima affermazione dei giudici di appello, secondo cui il prezzo della vendita degli immobili era stato regolato mediante estinzione del pregresso debito della cedente derivante dall’appalto eseguito dal cessionario, e la successiva affermazione della mancanza di prova che il medesimo prezzo non era stato pagato”.

5. Riassunta la causa da ISVITUR s.p.a. in l.c.a., la Corte di appello di Cagliari con la sentenza qui impugnata ha invece accolto la domanda revocatoria, L.Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, dichiarando il contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 31.3.1988 tra Isvitur s.p.a. e M.G.M. inefficace.

2. La sentenza, pubblicata il 17.1.22013, è stata impugnata da F.G., M.G.M. e M.P. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ISVITUR ISTITUTO SVILUPPI TURISTICI s.p.a. in l.c.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1197,1241,1252 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, con conseguente vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione.

2. Prima di esaminare il merito del motivo, occorre dare atto che la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla controricorrente.

4. Va dichiarata pertanto l’estinzione del giudizio.

E’ stato infatti depositato in data 30.11.2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Pietro Diaz, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia.

Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Nessuna statuizione è necessaria sulle spese del presente giudizio, stante l’adesione della controricorrente alla rinuncia al ricorso.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

PQM

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

 

 

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