Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4708 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI RAPOLANO TERME, in persona del

Comandante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena n. 269/06,

depositata in data 23 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Siena, con sentenza depositata il 23 febbraio 2006, ha rigettato le opposizioni proposte da C. S. avverso tre verbali di contestazione elevati nei suoi confronti dalla Polizia Municipale del Comune di Rapolano Terme;

verbali tutti elevati il 20 luglio 2005: uno alle ore 9,30 e un altro alle ore 9,40, per violazione dell’art. 192 C.d.S., commi 1 e 6, per non essersi fermato all’alt imposto dagli agenti in servizio; il terzo, elevato alle ore 9,30, per violazione dell’art. 216 C.d.S., comma 6, per avere circolato alla guida di un’auto nonostante che nei suoi confronti fosse stata applicata la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida;

che il Giudice di pace riteneva provato, sulla base delle deposizioni degli agenti della Polizia Municipale assunte nel corso del giudizio e dei verbali di accertamento, che il Crescente fosse transitato alla guida dell’auto Mercedes ML tg (OMISSIS) il giorno 20 luglio 2005 sulla strada (OMISSIS), all’altezza del km. (OMISSIS), ove era posizionato l’agente T., addetto all’apparecchiatura autovelox;

che il medesimo Giudice ha quindi rilevato che il T., sentito come teste, da un lato, ha affermato di aver riconosciuto nel guidatore il C. perchè allo stesso giorni prima era stata ritirata la patente di guida ed egli aveva avuto modo di vedere in ufficio la sua fotografia e, dall’altro, ha comunque riferito sia la circostanza del passaggio dell’auto tg. (OMISSIS), sia quella che il conducente era solo, sia che l’auto era la stessa che alcuni giorni prima era transitata davanti ad un autovelox alla velocità di 200 kmh;

che tali circostanze, ha quindi rilevato il Giudice di pace, erano state comunicate alla pattuglia posta alla chilometrica 28+500, ed erano state confermate dall’Agente R.A., che giorni prima aveva contestato al Crescente la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, il quale ha dichiarato di aver visto transitare l’auto Mercedes tg. (OMISSIS), condotta dal C., con la precisazione che quest’ultimo era solo nell’abitacolo;

che dalla istruttoria era altresì emerso che successivamente, alla chilometrica (OMISSIS), la medesima pattuglia, spostatasi all’inseguimento dell’auto, come riferito dal teste R., aveva visto nuovamente transitare nel senso contrario di marcia la stessa autovettura, condotta dal C., il quale non si era fermato all’alt;

che, osservava il Giudice di pace, le contrarie dichiarazioni rese dalla teste M.R., non apparivano attendibili, per le contraddizioni nelle quali la teste era incorsa;

che, d’altra parte, secondo il Giudice di pace, non era decisiva la circostanza, che il ricorrente intendeva provare, del suo arrivo ad A. con la M., perchè in atti vi era una relazione di servizio attestante la presenza dell’auto Mercedes tg (OMISSIS) con alla guida una donna e un passeggero di sesso maschile, ma tale auto era arrivata alle ore 10,25, sicchè vi sarebbe stato tutto il tempo per cambiare l’auto e il conducente;

che, in conclusione, ad avviso del giudice di merito, non vi erano ragioni per negare la legittimità dei verbali;

che per la cassazione di questa sentenza C.S. ha proposto ricorso, notificato al Comune di Rapolano Terme e alla Polizia Municipale del medesimo Comune;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso risulta correttamente proposto nei confronti del solo Comune di Rapolano Terme, mentre la Polizia Municipale del medesimo Comune non è legittimata in via autonoma (Cass., n. 13850 del 2007);

che, sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame non è sottoposto alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo la sentenza impugnata stata depositata il 23 febbraio 2006, sicchè del tutto ultronea si presenta la formulazione dei quesiti di diritto articolati dal ricorrente;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dolendosi che il giudice di pace non avrebbe deciso la controversia secondo diritto, come imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, non essendovi nella sentenza impugnata alcun riferimento alle norme giuridiche nella cui fattispecie astratta è stato ricondotto il caso concreto ai fini della sua decisione;

che, pur dovendosi convenire con l’affermazione secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che si svolge dinnanzi al giudice di pace non è soggetto ad equità, ma va da detto giudice deciso secondo diritto, tuttavia li censura si appalesa del tutto infondata, perchè non viene indicato neanche un elemento dal quale possa desumersi che il giudice di pace abbia, nel caso concreto, deciso la controversia facendo applicazione di una regola equitativa piuttosto che secondo diritto;

che, in particolare, non risulta significativa, nel senso preteso dal ricorrente, la circostanza che il giudice di pace non abbia menzionato alcuna disposizione di legge, dovendosi piuttosto rilevare che il medesimo giudice ha concluso affermando che l’opponente non ha dedotto motivi idonei a negare la legittimità dei provvedimenti impugnati, ed è pervenuto alla decisione formulando le proprie valutazioni in ordine alla attendibilità delle deposizioni degli agenti accertatori e alla argomentata inattendibilità della deposizione della teste indotta dalla difesa, così facendo applicazione delle disposizioni relative alla valutazione della prova;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizi della motivazione, con particolare riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste tempestivamente e delle quali riproduce i capitoli;

che tale motivo è manifestamente infondato;

che il ricorrente prospetta in realtà una diversa ricostruzione in punto di fatto degli eventi che portarono ai verbali di contestazione; ricostruzione che, invece, è stata disattesa dal giudice di pace con motivazione congrua, logica e documentata;

che, in particolare, il giudice di pace ha ritenuto inattendibile la deposizione della teste M. e ha attribuito rilievo decisivo ai fini del rigetto delle opposizioni alle deposizioni dei verbalizzanti e alle risultanze dei verbali e delle relazioni acquisite agli atti;

che inoltre, fondandosi la sentenza impugnata sulla efficacia dei verbali di accertamento, dei quali il Giudice ha ribadito la legittimità, trova applicazione il principio, di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti” (Cass., S.U., n. 17355 del 2009);

che, alla luce di tale principio, risulta anche del tutto irrilevante la denunciata mancata ammissione delle prove testimoniali, giacchè le risultanze dei verbali di accertamento avrebbero potuto essere censurate solo mediante querela di falso, nel caso di specie non proposta;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA