Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4708 del 23/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10977-2014 proposto da:

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.p.a., in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ARMELLINI 30, presso lo

studio dell’avvocato ROMEO BRUNETTI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1221/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da Equitalia Gerit s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda dell’appellante di ammissione tardiva allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. dei crediti tributari, per oltre 1 milione di curo, documentati dagli estratti del ruolo.

La corte del merito ha escluso che ai fini dell’ammissione fosse necessaria la previa notifica delle cartelle esattoriali. Ha inoltre dichiarato la propria incompetenza a decidere delle eccezioni di prescrizione e decadenza riproposte dal Fallimento nel grado ed ha affermato che, in difetto di appello incidentale, le altre eccezioni sollevate dall’appellato non potevano essere esaminate.

La sentenza, pubblicata il 4.3.2013, è stata impugnata dal Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si contesta che sia onere della parte interamente vittoriosa in primo grado proporre appello incidentale in relazione alle questioni ritenute assorbite dal primo giudice.

Equitalia Gerit non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente, ricevuta notificazione della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., ha depositato memoria.

2) Il ricorso è inammissibile.

Va in primo luogo rilevato che la corte territoriale ha esaminato le eccezioni di prescrizione e di decadenza riproposte dal Fallimento in sede di gravame ed ha affermato la propria incompetenza a deciderle: la censura del ricorrente, laddove sostiene che il giudice a quo avrebbe incluso anche tali eccezioni fra quelle sulle quali ha ritenuto di non poter pronunciare in mancanza di appello incidentale è dunque palesemente errata e, in definitiva, priva di attinenza al decisimi.

Per il resto (ovvero con riguardo alle ulteriori due eccezioni meramente riproposte dal Fallimento in appello) il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La corte del merito, infatti, contrariamente a quanto si deduce nel ricorso, non si è mai riferita a questioni “dichiarate assorbite” dal primo giudice, ma si è limitata ad affermare che “le altre questioni non possono essere esaminate in mancanza di appello incidentale” ed ha dunque implicitamente accertato che sulle stesse il tribunale si era pronunciato, respingendole.

Essendo precluso a questa Corte di scendere all’esame diretto degli atti per verificare l’erroneità di tale accertamento, era onere del ricorrente di allegare specificamente al ricorso la sentenza di primo grado o di indicarne l’esatta collocazione processuale all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio, o, quantomeno, di richiamarla fedelmente nei passi da cui si evinceva che le questioni erano state, invece, dichiarate assorbite.

Ad abundantiam, può rilevarsi che le eccezioni erano palesemente infondate, in quanto, per un verso, il giudice tributario era competente a decidere anche dell’eccezione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo dei crediti in contestazione, attinente al merito della pretesa erariale, e, per l’altro, Equitalia non aveva promosso un’azione esecutiva, ma aveva, al contrario, correttamente richiesto di essere ammessa allo stato passivo.

Poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA