Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4708 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22319-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO

LUSENA 9, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VINCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MAZZARELLA, ANDREA

PALMERINI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO LUSENA

9, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VINCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO REGIS giusta procura in calce al

controricorso;

IMMOBILIARE BAGLIO DI S.A. & C SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO MAFFONGELLI giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.E., B.M.G., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 882/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 2.7.2001 la Immobiliare La Torre s.r.l., comproprietaria, per la quota di 9/12, dell’immobile sito in Lonato (Bs), nel N. C.E.U. al fg. (OMISSIS), mappale (OMISSIS) sub (OMISSIS), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, Ga.Ed., quale usufruttuaria, nonchè B.A., B.E. e B.M.G., quali comproprietari per la quota di 1/12 ciascuno, chiedendo la divisione di detto immobile. Si costituivano in giudizio solo B.E. e B.M. e, successivamente al decesso della usufruttuaria Ga.Ed., si costituiva, mediante comparsa di intervento, la Immobiliare Baglio di S.A. e C. s.a.s., succeduta alla dante causa Immobiliare La Torre s.r.l., estromessa dal giudizio sull’accordo delle parti.

In corso di causa, con comparsa di intervento depositata il 21.10.2004, B.L. chiedeva dichiararsi la nullità del contratto preliminare da lei stipulato, in data 11.4.1997, con la Immobiliare La Torre s.r.l. e la sospensione del giudizio di divisione, stante la pregiudizialità della causa promossa avanti allo stesso Tribunale, avente ad oggetto l’accertamento della nullità di detto preliminare e del conseguente acquisto del bene da parte della Immobiliare Baglio. Quest’ultima depositava istanza, ai sensi dell’art. 720 c.c., di assegnazione a sè dell’immobile oggetto di causa di cui il C.T.U. aveva accertato l’indivisibilità. All’udienza del 21.5.2005, fissata per la discussione del progetto di divisione ex art. 798 c.c., si costituiva in giudizio G.A., coniuge di B.L., dichiarando di avere acquistato, in data 20.9.2005, la quota di B.A. e chiedendo, a sua volta, l’assegnazione dell’immobile ovvero, in subordine, la vendita del medesimo all’incanto.

B.E. e B.M.G. davano atto di avere alienato alla Immobiliare Baglio s.a.s. le rispettive quote di proprietà, pari a 2/12, sicchè la società stessa era divenuta proprietaria degli 11/12 dell’immobile. Con sentenza 6.5.2006 il Tribunale, esclusa la pregiudizialità rispetto al giudizio di divisione, della causa relativa all’accertamento della nullità del preliminare di vendita concluso fra B.L. e la Immobiliare La Torre (avendo la stessa acquistato l’immobile in forza di un successivo lodo arbitrale non impugnato), assegnava il bene alla società attrice, condannandola a pagare al condividente, G.A., la somma di Euro 59.166,67, corrispondente al valore della sua quota.

Avverso tale sentenza proponeva appello G.A. lamentando che il bene fosse stato assegnato alla proprietaria della quota maggiore senza una valutazione comparativa degli interessi delle parti e senza tener conto del fatto che egli abitava insieme alla moglie nell’immobile stesso.

B.L., costituitasi in giudizio, aderiva all’appello del G. e proponeva, in via incidentale, ulteriori motivi di appello, ribadendo la richiesta di declaratoria della nullità del contratto preliminare 11.4.1997 tra la società Immobiliare La Torre e B.L., Ga.Ed. e B.A. con conseguente nullità e inefficacia del successivo contratto 14.11.2002 tra la società Immobiliare La Torre e la Immobiliare Baglio di S.A. & C. s.a.s. Quest’ultima si costituiva in giudizio e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza depositata il 4.4.2012 la Corte d’Appello di Brescia respingeva l’appello principale, nei confronti di Immobiliare Baglio, proposto da G.A. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da B.L. nei confronti della medesima società, confermando la sentenza di primo grado e condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della Immobiliare Baglio.

Osservava la Corte di merito: secondo il criterio preferenziale previsto dall’art. 720 c.c., in caso di pluralità di richieste di attribuzione del bene da dividere, lo stesso andava assegnato al condividente avente diritto alla quota maggiore; il G. occupava, di fatto, l’immobile in questione, quale coniuge di B.L. che, a sua volta, era rimasta nell’immobile nonostante fosse stata condannata a rilasciarlo per occupazione abusiva; inoltre, mentre la società assegnataria, Immobiliare Baglio, aveva dimostrato la propria disponibilità all’offerta della somma dovuta a titolo di conguaglio, l’appellante si era limitato a generiche allegazioni, contrastanti con le difficoltà economiche del proprio nucleo familiare.

Per la cassazione di tale sentenza proponevano distinti ricorsi B.L., e G.A. e questa Corte con la sentenza n. 9150/2015, assorbito il ricorso proposto dal G., accoglieva quello della B. ritenendo erronea la sua declaratoria di inammissibilità, atteso che, a seguito di intervento adesivo volontario, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale che consente all’interventore di poter proporre impugnazione incidentale tardiva anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su di un capo diverso da quello oggetto di quest’ultima.

La Corte d’Appello di Brescia, quale giudice del rinvio, con la sentenza n. 882 del 19 giugno 2017 rilevava che la B. si era costituita in primo grado allorquando erano già maturate le preclusioni istruttorie, sicchè la sua domanda finalizzata all’accertamento della nullità del preliminare a suo tempo concluso con la Immobiliare La Torre S.r.l. era destinata a restare priva di prova.

Ma ancor prima rilevava che il trasferimento della sua quota sull’immobile a favore della società era frutto di un lodo arbitrale (e non anche del preliminare impugnato) la cui impugnativa era stata disattesa con sentenza passata in giudicato, sicchè l’acquisto da parte della società era ormai inattaccabile, denotandosi in tal modo la carenza di interesse ad accertare la nullità del preliminare, che non era la fonte dei diritti della controparte.

Quanto all’appello promosso dal G., la sentenza di rinvio rilevava che l’assegnazione era stata disposta in favore della società, in quanto titolare della maggior quota, e ciò conformemente al criterio preferenziale dettato dall’art. 720 c.c., con la conseguenza che tale scelta, frutto dell’esercizio di un potere discrezionale, non era sindacabile.

Avverso tale sentenza propone ricorso G.A. sulla base di un motivo.

La Immobiliare Baglio S.n.c. e B.L. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 720 c.p.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui la Corte distrettuale ha confermato l’assegnazione del bene alla società, in quanto titolare della maggiore quota, sebbene la giurisprudenza abbia ormai riconosciuto che l’attribuzione possa avvenire in favore del minore quotista, in presenza di ragioni idonee ad escludere l’automatica applicazione del criterio legale.

Nella specie la decisione di favorire la società risulta del tutto carente di motivazione, atteso che il bene costituisce l’abitazione da lungo tempo del ricorrente.

Il motivo è infondato.

Ed, invero, oltre a doversi rilevare la sua inammissibilità nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione della sentenza di rinvio sulla scorta della formulazione non più applicabile dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche la censura di violazione di legge denota come in realtà le critiche si appuntino sulla pretesa insufficienza della motivazione.

La doglianza è però insuscettibile di condivisione.

Ed, invero ribadito che (cfr. Cass. n. 11641/2010) nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), si è altresì precisato che ciò si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato.

Peraltro non deve trascurarsi che il legislatore ha comunque dettato dei criteri preferenziali che devono di norma orientare la scelta del giudice nell’individuazione del condividente attributario dell’intero, tra cui spicca proprio quello della titolarità della maggior quota, la cui condivisione, come appunto avvenuto nel caso di specie, ben soddisfa anche gli oneri di motivazione che incombono sul giudice di merito, dovendosi piuttosto ribadire che (cfr. Cass. n. 22857/2009) solo laddove il giudice intenda avvalersi del potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell’art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, è tenuto ad assolvere all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.

Nella fattispecie il Tribunale, con valutazione condivisa anche dal giudice del rinvio, ha ritenuto che dovesse darsi preferenza al criterio legale dettato dalla norma, il che esclude che fosse tenuto ad offrire anche una motivazione circa le ragioni che lo inducevano a confermare la scelta suggerita dallo stesso legislatore.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e la società contro ricorrete.

Sussitono invece i presupposti per la compensazione delle spese tra il ricorrente e B.L., avendo quest’ultima aderito alle difese del primo.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della società controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Compensa le spese tra il ricorrente e la controricorrente B.L.;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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