Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4707 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 480/05,

depositata in data 24 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, per manifesta fondatezza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Lagonegro, con sentenza depositata in data 24 dicembre 2005, ha accolto l’opposizione proposta da S. F. avverso il verbale di contestazione, elevato dalla Polizia Stradale di Potenza il 9 maggio 2005, notificato il 27 giugno 2005, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata a mezzo autovelox, con applicazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della decurtazione di due punti dalla patente di guida;

che il Giudice di pace, rigettati altri motivi di opposizione, riteneva fondati quelli con i quali era stata dedotta la inaffidabilità dell’apparecchio autovelox usato per mancanza di omologazione e di taratura;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di un unico motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S., sostenendo che le apparecchiature di rilevazione della velocità non sono soggette alla taratura prevista dalla L. n. 273 del 1991, nè a quella prevista da altre norme;

che il ricorso è manifestamente fondato;

che, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie” (Cass., n. 23978 del 2007);

che si è inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.);

che, come affermato da Cass., n. 29333 del 2008, “non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature”;

che si deve solo aggiungere che, pur se la sentenza impugnata ha accolto sia il motivo di opposizione relativo alla omologazione del modello di autovelox utilizzato nella specie, sia quello relativo alla mancata taratura dello stesso apparecchio, la motivazione ha interessato solo il motivo concernente l’asserita esistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura le apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità dei veicoli, sicchè correttamente l’amministrazione ricorrente ha svolto le proprie censure su tale specifica motivazione, con ciò censurando in modo appropriato la sentenza impugnata;

che il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, avendo il giudice del merito già esaminato e disatteso i restanti motivi di opposizione, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con la reiezione degli ulteriori due motivi di opposizione;

che, in applicazione del principio della soccombenza, l’intimato va condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli ulteriori due motivi di opposizione; condanna l’intimato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, quanto alla fase di merito, in Euro 400,00, di cui Euro 250,00 per diritti ed euro 150 per onorari, e, per la fase di legittimità, in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito per entrambe le fasi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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