Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4706 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 28/02/2018, (ud. 13/10/2017, dep.28/02/2018),  n. 4706

Fatto

1. – Stamperia Pezzoli S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, Tessilbosio di B.D. e L. S.n.c., e, dopo aver premesso che tra le parti erano intercorsi contatti volti all’instaurazione di relazioni commerciali che poi non avevano avuto seguito, contatti nel corso dei quali essa attrice aveva consegnato alla convenuta un campionario di disegni per la creazione di tele stampate da utilizzarsi per confezionare prodotti per la casa (trapunte; lenzuola, tovaglie, tendaggi), ha lamentato che la stessa convenuta avesse commercializzato trapunte con tessuto caratterizzato da alcune fantasie perfettamente identiche a quelle presenti nel campionario, deducendo la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per imitazione servile ovvero per scorrettezza professionale e chiedendo il risarcimento dei danni nonchè l’inibitoria della stessa condotta ed il sequestro delle trapunte, oltre alla pubblicazione della sentenza.

Nel contraddittorio con Tessilbosio di B.D. e L. S.n.c., che ha anzitutto eccepito l’incompetenza per materia dell’adita sezione specializzata, competente essendo il Tribunale di Brescia, e contestando altresì il merito dell’avversa pretesa, il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza, dal momento che l’attrice, nel prospettare la domanda, aveva fatto riferimento alla titolarità dei disegni riprodotti dalla convenuta, chiedendo altresì l’adozione di provvedimenti tipici della materia industriale, ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., comma 1 sotto il profilo dell’imitazione servile, poichè le fantasie in discorso non presentavano caratteri di originalità ovvero attitudine distintiva, ma ha riconosciuto la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per scorrettezza professionale, provvedendo ad inibire a Tessilbosio di B.D. e L. S.n.c. il proseguimento dell’attività illecita e condannandola al risarcimento dei danni nella misura di Euro 25.000,00 oltre alla pubblicazione della sentenza.

Con sentenza del 21 marzo 2013 la Corte d’appello ha respinto l’appello proposto da Tessilbosio di B.D. e L. S.n.c. e regolato le spese di lite.

In particolare ha ritenuto il primo giudice:

-) che l’originaria attrice avesse denunciato di aver subito danni da concorrenza sleale per imitazione servile o scorrettezza professionale prospettando l’esistenza di una fattispecie di concorrenza sleale interferente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, interferenza sussistente quando, sia pure incidentalmente, venga prospettata una questione di violazione di diritti di privativa, sicchè l’interferenza non poteva essere esclusa nel caso in questione dove era portato all’esame del giudice l’utilizzo di disegni industriali idoneo a produrre confusione sul mercato, senza che avesse rilievo la circostanza che i disegni non erano registrati e quindi erano sottratti alla tutela brevettuale, proprio perchè la stessa attrice non aveva svolto un’azione diretta all’accertamento di un suo diritto di proprietà industriale, ma aveva agito per la concorrenza sleale;

-) che sussisteva l’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., n. 3;

-) che il Tribunale aveva correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno subito dall’attrice;

-) che il tribunale aveva correttamente ordinato la pubblicazione della sentenza.

2. – Per la cassazione della sentenza Tessilbosio di B.D. & L. S.n.c. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Stamperia Pezzoli S.r.l. ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. – Il primo motivo lamenta che “la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, è incorsa in violazione delle norme sulla competenza (art. 360 c.p.c., n. 2, c.p.c.)”.

Sostiene in breve la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di incompetenza formulata, dal momento che la domanda spiegata da Stamperia Pezzoli S.r.l. era totalmente estranea al campo della proprietà industriale, poichè i disegni oggetto della denunciata imitazione non erano stati registrati.

1.2. – Con il secondo motivo si lamenta che “la Corte d’appello sia incorsa pure nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”), per non aver correttamente applicato la norma di cui all’art. 2598 c.c., n. 3″.

Sostiene in breve la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che “l’imitazione può essere lecita, ma assume un contenuto illecito quando viene utilizzata con effetti distorsivi del mercato, rappresentando alla clientela di riferimento prodotti apparentemente uguali a quelli della concorrenza”, contenuto illecito ricorrente nel caso di specie, dal momento che, così facendo, essa aveva finito per ricondurre la condotta di Tessilbosio di B.D. e L. S.n.c. alla fattispecie di imitazione servile prevista dall’art. 2598 c.c., comma 1 la cui ricorrenza era già stata espressamente esclusa dal Tribunale con decisione coperta, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, da giudicato interno. D’altro canto, secondo la ricorrente, copiare prodotti altrui non coperti da brevetto sarebbe perfettamente lecito, salvi i casi della concorrenza parassitaria e della imitazione confusoria, tanto più che nel caso di specie doveva escludersi qualunque sviamento di clientela, con conseguente esclusione della sussistenza di tutte le ipotesi di cui all’art. 2598 c.c., anche perchè, come aveva accertato il Tribunale, “la tipologia di prodotto distribuito dall’attore è sostanzialmente differente rispetto a quella della Tessilbosio”.

1.3. – Il terzo motivo denuncia “omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La circostanza non considerata risiede anzitutto in ciò, che Stamperia Pezzoli S.r.l. non aveva per sua stessa ammissione mai commercializzato alcun prodotto finito con il proprio marchio, e che le fantasie oggetto della denunciata imitazione erano già state utilizzate da aziende differenti, sicchè era impensabile che i consumatori potessero acquistare le trapunte nella convinzione di trovarsi di fronte ad un prodotto proveniente da Stamperia Pezzoli S.r.l., tanto più che non risultava neppure provato che, all’epoca in cui Tessilbosio di B.D. e L. S.n.c. aveva commercializzato le sue trapunte, la controparte avesse ancora in produzione i corrispondenti tessuti.

1.4. – Il quarto motivo denuncia “violazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in punto di condanna risarcitoria, laddove ha liquidato il danno lamentato dalla Stamperia Pezzoli senza però che quest’ultima abbia offerto la benchè minima prova della sua sussistenza”.

Si sostiene in breve che la Corte d’appello avrebbe errato nel confermare la decisione del Tribunale, che aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno, quantunque non fosse neppure certa l’esistenza nell’an.

2. – Il ricorso va accolto.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

2.1.1. – Occorre anzitutto chiedersi se il rapporto tra il tribunale ordinario e la sezione specializzata si ponga effettivamente in termini di competenza o, invece, in termini di ripartizione interna al medesimo ufficio giudiziario: giacchè, se fosse vera quest’ultima soluzione, l’eccezione di incompetenza formulata dalla odierna ricorrente dovrebbe essere evidentemente disattesa.

In proposito questa Corte ha dapprima affermato quanto segue: “La statuizione relativa alla devoluzione… di una controversia ad una sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il tribunale integra una questione di competenza. In tal senso depongono univocamente infatti: a) la formulazione, per la parte di interesse, adottata dal legislatore nel delineare i compiti assegnati alle sezioni ed ai relativi presidenti… espressamente attribuiti sotto il profilo della competenza… Il dato, già di per sè autonomamente rilevante, assume poi una più significativa valenza ove si confronti la diversa terminologia (e le differenti discipline) adottata con riferimento al giudice del lavoro, al quale è riconosciuta un’autonoma funzione nell’ambito della competenza del Tribunale (art. 413 c.p.c.), ed al giudice per le controversie societarie (le cui attribuzioni sono state assegnate senza alcun richiamo ai profili di competenza)…; b) la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto ma solo presso alcuni di essi…, dislocazione da cui discende che il rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non è configurabile come rilevante – in quanto regolante le modalità di ripartizione di affari – all’interno del medesimo ufficio; c) la ratio del provvedimento normativo istitutivo delle sezioni specializzate, motivato “dalla complessità delle controversie che possono insorgere in questa materia” e dalla necessità di designare quali componenti “magistrati dotati di specifiche competenze in materia” (relazione all’art. 2), motivazione analoga a quella posta a base della istituzione delle Sezioni specializzata agrarie… e che differisce, viceversa, da quella ispiratrice del giudice del lavoro e del giudice societario…” (Cass. 25 settembre 2009, n. 20690).

Successivamente è stato ribadito che: “La giurisprudenza, occupandosi dei casi analoghi attinenti alla ripartizione degli affari tra le sezioni lavoro o societarie e sezioni ordinarie e tra queste e le sezioni specializzate agrarie, ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla competenza solo laddove la diversità della regolamentazione del processo non attiene solo al rito, sussistendo in tal caso una mera questione interna all’ufficio di suddivisione del lavoro in base ai criteri tabellari (così, quanto al processo di lavoro e societario Cass. 9 novembre 2006, n. 23891), ma a caratteristiche particolari della sezione che, per le sezioni specializzate agrarie sono state individuate, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza nella normativa istitutiva, nell’essere la composizione delle medesime del tutto peculiare, in quanto scaturente dall’apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale e di magistrati onorari, i c. d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale (Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984). Tale essendo il criterio distintivo deve allora qualificarsi come attinente alla competenza la questione relativa alla attribuzione dei giudizi al tribunale ordinario o alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale dal momento che queste sono investite di una peculiare competenza territoriale che non si limita a quella del tribunale nel quale sono incardinate ma che viene espressamente indicata dalla legge (D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3) e che si identifica con quella di una o più corti d’appello, escludendosi così una mera ripartizione interna ad uno specifico ufficio giudiziario; ovviamente, poichè la natura della controversia in tema di ripartizione in subiecta materia è unica deve essere anche indipendente dal rapporto tra gli uffici interessati per cui sussiste una questione di competenza non solo quando si controverte in ordine all’attribuzione alla sezione specializzata o a quelle ordinarie di tribunali diversi ma anche quando competente per territorio in base alle norme comuni sarebbe il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata” (Cass. 14 giugno 2010, n. 14251).

E’ stato ancora precisato, nell’ambito del medesimo orientamento, che: “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003 ed il giudice del lavoro implica l’insorgere di una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari attesa la mancata istituzione della sezione specializzata presso ogni distretto, realizzandosi, diversamente, una asimmetria del sistema tra l’ipotesi in cui la declaratoria di competenza sia emessa nell’ambito di un tribunale presso il cui distretto non risulti dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero, per contro, sia invece istituita, sicchè solo nel primo caso, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., sarebbe proponibile dalla parte il rimedio del regolamento di competenza ” (Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, ripresa da ultimo a Cass. 27 ottobre 2016, n. 21775).

Viceversa, in una decisione del 2011 ampiamente motivata, ma che non dà conto del diverso orientamento emergente da Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, è stato affermato che: “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (come quella in materia di proprietà intellettuale) e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattandosi di questione concernente la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio” (Cass. 22 novembre 2011, n. 24656).

Sulla scia di questa decisione, nel qual senso possono leggersi anche Cass. 20 settembre 2013, n. 21668, Cass. 23 maggio 2014, n. 11448 e Cass. 15 giugno 2015, n. 12326, è stato affermato che le sezioni specializzate per le imprese, “non dispongono di una propria autonoma competenza nei riguardi dell’articolazione dell’ufficio giudiziario cui appartengono: l’elemento decisivo per pervenire a tale conclusione è contenuto nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2 ove si stabilisce che “ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”. In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di impresa che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza separata. Un ulteriore argomento lo si deduce dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 che espressamente qualifica come competenza per materia quella delle sezioni per le imprese, alla stessa stregua dell’art. 413 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere sui rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro nonchè della L. Fall., art. 24 che stabilisce la competenza del tribunale fallimentare a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento. Anche il fatto che in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”, l’organo giudicante non sia integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario, dall’art. 50 bis c.p.c. costituisce elemento che induce a ritenere la non assimilabilità della sezione specializzata per le imprese a quelle agrarie. Il Collegio non ignora qualche precedente in senso contrario (Cass. 24 luglio 2015, n. 15619) che fa leva sulla necessità di eliminare una asimmetria di trattamento tra i casi in cui il Tribunale per le imprese sia o meno costituito presso il Tribunale ordinario, ma ritiene di confermare l’orientamento assolutamente maggioritario per le ragioni sopra esposte, rilevando che in ogni caso il controllo sulla materia da assegnare alle sezioni viene pur sempre effettuato dal capo dell’Ufficio (preposto per legge a tale compito) ed alle parti non è comunque vietato di interloquire (Cass. 7 marzo 2017, n. 5656; da ult. Cass. 24 novembre 2017, n. 28167; Cass. 24 maggio 2017, n. 13138).

Alla soluzione secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata si pone in termini di ripartizione degli affari nell’ambito del medesimo ufficio ha infine aderito con diffusa motivazione Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, aggiungendo però che: “se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perchè si è adito l’ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato”. A dire il vero, neppure quest’ultima decisione, nel riconoscere che la questione si pone in termini di competenza almeno nel caso in cui entrino in gioco due tribunali diversi, contiene una replica all’osservazione svolta da Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, secondo cui, determina una inspiegabile “asimmetria del sistema” la soluzione che vede ricorrere una questione di competenza nel solo caso in cui la sezione specializzata sia istituita presso il medesimo tribunale in ogni caso competente.

Nè persuade la valorizzazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2, (“Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale”), che non sembra affatto possa essere inteso nel senso che le sezioni specializzate siano sezione “miste” (così invece Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059), giacchè la trattazione di processi diversi, alla luce del chiaro dato normativo, non è affidata alla sezione, ma ai magistrati che la compongono: la norma riguarda dunque la struttura organizzativa della sezione specializzata e mira ad evitare le criticità, soprattutto sul piano del riparto dei carichi di lavoro, che potrebbero verificarsi se i magistrati delle sezioni specializzate non potessero essere addetti alla trattazione di altri processi, e non sembra avere nulla a che vedere con la qualificazione del rapporto tra sezione specializzata e tribunale di cui si discorre. Del resto, la scontata possibilità di assegnare simultaneamente lo stesso magistrato alla sezione agraria e ad una sezione diversa non esclude affatto e non ha mai escluso che il rapporto tra l’una nell’altra si ponga in termini di competenza.

Il punto centrale, rettamente individuato dalle due meno recenti sentenze citate rimane concentrato allora in ciò, che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni tribunale e corte d’appello, ma solo presso alcuni di essi, sicchè tali sezioni specializzate sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio, che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d’appello presso cui sono istituite: esse, cioè, dispongono così di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell’ufficio giudiziario presso cui sono istituite, e sono cioè competenti, in parte, riguardo a controversie (quelle che, sulla base dei criteri di cui agli artt. 18-20 c.p.c., nonchè delle altre disposizioni in tema di competenza eventualmente applicabili, si radicherebbero in altro circondario o distretto) per le quali il tribunale e la corte d’appello di appartenenza non lo sarebbero.

Ed in effetti, in dottrina si è ritenuto non revocabile in dubbio che il rapporto tra il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata e quello nel cui ambito tali sezioni non sono istituite involga, in senso proprio, una questione di competenza. E non è agevole comprendere, secondo quanto già osservato da Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, come la medesima identica questione possa porsi in termini di competenza ovvero di interna ripartizione del medesimo ufficio a seconda che vi sia o non vi sia coincidenza tra l’ambito territoriale di competenza del tribunale o della corte d’appello, da un lato, e della sezione specializzata dall’altro.

Non è poi è neppur vero che il legislatore abbia utilizzato, nel riferirsi alle sezioni specializzate, una formulazione analoga a quella impiegata per il processo del lavoro, giacchè, come già osservato già da Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, l’art. 413 c.p.c. discorre di competenza del tribunale “in funzione” di giudice del lavoro, il che pone l’accento sulla posizione del giudice del lavoro, quale giudice appartenente al tribunale, ma addetto ad una specifica “funzione”.

A rincalzo della prima delle soluzioni riassunte va aggiunto che, se il rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria dovesse porsi in termini di ripartizione interna dell’ufficio, non sarebbe configurabile sul punto una statuizione sulla competenza, e conseguentemente non sarebbe ammissibile il ricorso per regolamento, ma l’interessato potrebbe soltanto limitarsi a sollecitare lo spostamento della causa dall’una all’altra sezione mediante un provvedimento del presidente del tribunale, il che – in particolare in ipotesi di controversie radicata dinanzi alla sezione ordinaria – priverebbe le parti del controllo della Corte di cassazione, in una materia in cui il legislatore ha viceversa affidato alla creazione delle sezioni specializzate un rilievo centrale nella pronta, e appunto specializzata, definizione di controversie, quelle in materia di impresa, in ragione della peculiarità ed importanza di esse.

Il Collegio, infine, è consapevole delle criticità che la soluzione adottata presenta e che, probabilmente, sono alla base del diverso orientamento seguito da questa Corte: e cioè che, qualificato il rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria in termini di competenza, il regolamento di competenza possa prestarsi ad un uso strumentale, volto ad allungare i termini di processi che il legislatore vuole invece particolarmente celeri. Ma, oltre ad osservarsi che l’eccezione di incompetenza non impedisce, per esigenze di effettività, il rilascio di una misura cautelare, dal momento che la tutela cautelare è inutile se non viene data in limine, anche da un giudice incompetente (Cass. 9 aprile 1999, n. 3473), deve evidenziarsi che l’attuale assetto dell’eccezione di incompetenza, da adottarsi con ordinanza, unitamente alla previsione dell’art. 383 ter c.p.c., sembra idonea a garantire una sufficientemente rapida definizione della questione ed a paralizzare eventuali iniziative strumentali.

In ogni caso, qui, a fronte di una controversia instaurata presso il Tribunale di Milano e che, ove sottratta alla competenza della sezione specializzata, avrebbe dovuto essere instaurata presso il Tribunale di Brescia, non si tratta neppure di stabilire se, in generale, il rapporto tra la sezione specializzata ed il tribunale si ponga in termini di ripartizione interna degli affari ovvero di competenza, essendo sufficiente fare applicazione del principio, che appare incontrovertibile, affermato da Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, secondo cui: “se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perchè si è adito l’ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato”.

2.1.2. – Ciò detto, la controversia esorbita senz’altro dall’ambito circoscritto dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 nel testo applicabile ratione temporis.

L’originaria attrice ha difatti promosso il giudizio assumendo di occuparsi della stampa di tessuti e lamentando che la convenuta, avendo ottenuto la consegna di alcuni campioni dei disegni stampati dall’attrice, ne avrebbe copiati alcuni, ponendo in commercio trapunte in tal modo ornate, sicchè la stessa convenuta avrebbe posto in essere una condotta di concorrenza sleale, o per imitazione servile, o per violazione delle regole della correttezza, ai sensi dell’art. 2598 c.c., nn. 1 e 3: essa, viceversa, non ha neppure allegato di essere titolare di diritti di privativa, ossia di diritti di proprietà industriale acquistati “mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice” (articolo 2 del codice della proprietà industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), posti a sostegno della domanda spiegata.

Orbene, il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 attribuiva alle sezioni specializzate per la proprietà industriale le controversie in materia “di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”. Sicchè, in breve, la competenza delle sezioni specializzate si radicava in presenza di concorrenza sleale “interferente” e non invece di concorrenza sleale c.d. “pura”. Analoga questione si ripropone, oggi, dopo l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, in relazione all’articolo 134 del codice della proprietà industriale.

In tale quadro questa Corte ha avuto ad esempio modo di affermare, ribadendo un orientamento fermo, che appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un’ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. know how aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all’accertamento, dell’illecito concorrenziale (Cass. 9 maggio 2017, n. 11309). In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, si ha cioè interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza (fra le varie, Cass. 23 settembre 2013, n. 21762).

E dunque da ritenere che, laddove la titolarità di un diritto di privativa non sia stato oggetto neppure di allegazione da parte del preteso danneggiato da condotte di concorrenza sleale, la configurabilità di condotta sleale “interferente” debba in radice escludersi, sicchè ha errato la Corte d’appello ad affermare l’irrilevanza della “circostanza che si tratti di disegni non registrati e quindi sottratti alla tutela brevettuale, proprio perchè Pezzoli non ha svolto un’azione diretta all’accertamento di un suo diritto di proprietà industriale, ma si è limitata a contestare ipotesi di concorrenza sleale riferiti all’uso scorretto dí quei disegni”. Non v’è dubbio, al contrario, non trattandosi, già sul piano dell’allegazione, gli disegni protetti ai sensi del codice della proprietà industriale, che la controversia ha ad oggetto un’ipotetica concorrenza sleale “pura”, così rimessa alla competenza del tribunale ordinario.

2.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

3. – La sentenza è cassata e rinviata al Tribunale di Brescia, dichiarato competente, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Brescia, di cui dichiara la competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA