Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4706 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’Avvocato GAGLIANO Vincenzo, ed elettivamente domiciliato in

Roma, Via Serpieri n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Gaetano

Buscemi;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Mazara del Vallo n.

334/05, depositata in data 24 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso, per manifesta fondatezza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Mazara del Vallo, con sentenza depositata in data 24 novembre 2005, ha accolto l’opposizione proposta da C.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa dal Comune di Mazara del Vallo il 23 giugno 2005, notificata il 6 luglio 2005, con la quale veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del D.Lgs. n. 531 del 1992, art. 15, comma 1, lett. d), “per avere sbarcato e ceduto (pescato) senza avere effettuato la necessaria e preventiva visita sanitaria dal competente servizio veterinario presso il mercato ittico di Mazara del Vallo”;

che il Giudice di pace ha ritenuto applicabile al procedimento sanzionatorio il termine di trenta giorni, di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, sicchè, essendo l’accertamento avvenuto il 28 aprile 2004 ed essendo gli scritti difensivi stati presentati il 19 luglio 2004, il termine di trenta giorni sarebbe venuto a scadenza il 19 settembre 2004, laddove l’ordinanza era stata emessa il 23 giugno 2005;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Mazara del Vallo sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva; che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, sostenendo che, nel caso di specie, il Giudice avrebbe dovuto applicare la legge n. 689 del 1981, stante il suo carattere di specialità;

che, con il secondo motivo, il Comune deduce violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., per avere il Giudice di pace ammesso all’attività istruttoria un patrocinatore privo di ius postulandi;

che il primo motivo è manifestamente fondato e va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato il principio secondo cui “la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, ‘art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve” (Cass., S.U., n. 9591 del 2006);

che, con riferimento al procedimento sanzionatorio per violazioni del D.Lgs. n. 531 del 1992, non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio, già seguito, peraltro, da numerose decisioni delle sezioni semplici;

che il primo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo motivo, e con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Mazara del Vallo, in persona di diverso giudicante, il quale procederà all’esame degli ulteriori motivi di opposizione nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Mazara del Vallo, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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