Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4706 del 25/02/2013
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4706 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27394-2010 proposto da:
MARANGONI
LUIGI
MRNLGU56T16H657M,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio
EFRATI
dell’avvocato
rappresenta
e
CARLA
difende
VIRGILIA,
unitamente
che
lo
all’avvocato
PETTERNELLA MARCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
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MINISTRO SALUTE – COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
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Data pubblicazione: 25/02/2013
per legge;
– controricorrente nonchè contro
CONSIGLIO ORDINE MEDICI VETERINARI PROVINCIA ROVIGO
80004110294,
PROFESSIONI
CENTRALE
ESERCENTI
PROCURATORE
REPUBBLICA
COMMISSIONE
SANITARIE,
TRIBUNALE ROVIGO ;
– intimati –
avverso la decisione n. 44/2010 della COMMISSIONE
CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,
depositata il 09/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
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RILEVATO
che il dott. Luigi Marangoni propone ricorso per cassazione avverso la
decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie, che respinse il ricorso avverso il provvedimento con il quale
l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Rovigo inflisse la sanzione
disciplinare della censura al professionista;
che l’Ordine Provinciale ed il Procuratore della Repubblica di Rovigo non
notifica;
che dunque la Corte non è posta in condizioni di conoscere se il
contraddittorio sia integro;
CONSIDERATO
che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il Consiglio
dell’Ordine Provinciale e il Procuratore della Repubblica del corrispondente
Tribunale sono contraddittori necessari;
che, pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi degli
artt. 331 e 371-bis cod. proc. civ.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio
dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Rovigo e del Procuratore
della Repubblica di Rovigo, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013
DE-P531:1″TC3
C,\!‘!C7.:.1.1. 57.RIA
hanno svolto difese e non risultano agli atti avvisi di ricevimento della