Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4706 del 25/02/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4706 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27394-2010 proposto da:
MARANGONI

LUIGI

MRNLGU56T16H657M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio
EFRATI

dell’avvocato
rappresenta

e

CARLA

difende

VIRGILIA,

unitamente

che

lo

all’avvocato

PETTERNELLA MARCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
138

MINISTRO SALUTE – COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

1

Data pubblicazione: 25/02/2013

per legge;
– controricorrente nonchè contro

CONSIGLIO ORDINE MEDICI VETERINARI PROVINCIA ROVIGO
80004110294,
PROFESSIONI

CENTRALE

ESERCENTI

PROCURATORE

REPUBBLICA

COMMISSIONE
SANITARIE,

TRIBUNALE ROVIGO ;
– intimati –

avverso la decisione n. 44/2010 della COMMISSIONE
CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,
depositata il 09/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

,k

RILEVATO
che il dott. Luigi Marangoni propone ricorso per cassazione avverso la
decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie, che respinse il ricorso avverso il provvedimento con il quale
l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Rovigo inflisse la sanzione
disciplinare della censura al professionista;
che l’Ordine Provinciale ed il Procuratore della Repubblica di Rovigo non

notifica;
che dunque la Corte non è posta in condizioni di conoscere se il
contraddittorio sia integro;
CONSIDERATO
che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il Consiglio
dell’Ordine Provinciale e il Procuratore della Repubblica del corrispondente
Tribunale sono contraddittori necessari;
che, pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi degli
artt. 331 e 371-bis cod. proc. civ.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio
dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Rovigo e del Procuratore
della Repubblica di Rovigo, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013

DE-P531:1″TC3

C,\!‘!C7.:.1.1. 57.RIA

hanno svolto difese e non risultano agli atti avvisi di ricevimento della

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