Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4706 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3036-2014 proposto da:

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA CARLETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO SCOTTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 7339/12 del TRIBUNALE di PARMA del

25/11/2013, depositato il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore D.ssa MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il Tribunale di Parma, con decreto del 19.12.013, ha accolto l’opposizione ex art. 98 L. Fall. proposta da T.A. avverso lo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.p.a. – e poi s.r.l.- in liquidazione) ed ha ammesso il credito di Euro 2.094.341,55, comprensivo di interessi, vantato dall’opponente a titolo di corrispettivo delle quote della (OMISSIS) s.r.l. da lei cedute alla società poi fallita con contratto registrato il 2.8.02.

Il giudice del merito, per ciò che nella presente sede ancora interessa, ha ritenuto irrilevante che T. non si fosse insinuata allo stato passivo della procedura di Amministrazione Straordinaria di (OMISSIS) s.p.a. (cui la società era stata ammessa il 20.3.04 e che si era chiusa il 14.12.06, con l’omologazione della proposta di concordato dalla stessa presentata), osservando che il Fallimento di (OMISSIS) non era stato dichiarato in consecuzione di quella procedura; ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dal curatore ai sensi dell’art. 2949 c.c..

Il decreto è stato impugnato dal Fallimento della (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha ricevuto tempestiva comunicazione della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c. ed ha depositato memoria.

2) Il Fallimento lamenta col primo mezzo che il tribunale non si sia pronunciato sull’eccezione da esso sollevata, di inammissibilità dell’opposizione per l’omessa impugnazione da parte di T. di una delle ragioni di rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo, individuata nella circostanza che il credito era sorto in data antecedente all’apertura della procedura di A.S. della (allora) (OMISSIS) s.p.a. e che pertanto avrebbe dovuto essere fatto valere in detta sede o, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto essere ammesso nella sola percentuale del 2,8135% riconosciuta nel concordato ai creditori chirografari.

2.1) Col secondo, denunciando violazione degli artt. 78 e 135 L. Fall. ante – riforma, si duole che il tribunale abbia ritenuto irrilevante la circostanza ed abbia ammesso il credito nel suo intero ammontare, nonostante l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori.

2.3) Col terzo deduce il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. del credito per interessi maturati nel biennio agosto 2002/agosto 2004.

2.4) Col quarto si duole del rigetto dell’eccezione di prescrizione svolta ai sensi dell’art. 2949 c.c..

3) Il primo motivo va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto si fonda su atti del processo (il decreto di esecutività dello stato passivo e il ricorso in opposizione) che non sono stati specificamente allegati al ricorso, che non sono richiamati nel loro contenuto letterale e di cui non è stata neppure indicata l’esatta collocazione processuale all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio.

3.1) Inammissibile è anche il quarto motivo, che si limita ad osservare che in giurisprudenza si registrano opinioni difformi da quella espressa dal tribunale in ordine alla non inerenza ai rapporti sociali del diritto di credito in contestazione, e che si rivela, pertanto, inidoneo ad integrare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale richiede che all’affermazione di dissenso rispetto al principio di diritto sul quale si fonda la decisione gravata si accompagni la compiuta esposizione delle ragioni che sorreggono la diversa soluzione prospettata (fra molte, da ultimo, Cass. nn.11756/011, 6091/011, 2018/011).

3.2) Il secondo motivo è, invece, manifestamente fondato, atteso che ai sensi dell’art. 135 L. Fall. (anche nel testo- applicabile ratione temporis- anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006) il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Ne consegue che, nel caso di specie, il credito di T., pacificamente sorto prima dell’ammissione di (OMISSIS) s.p.a. alla procedura di A.S. e rimasto integralmente insoddisfatto, non poteva essere ammesso allo stato passivo del fallimento in misura superiore alla percentuale che era stata offerta dalla debitrice in concordato ai creditori chirografari.

3.4) Il terzo motivo, infine, è manifestamente infondato.

Va premesso che questa Corte ha il potere di correggere la motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., anche in relazione ad un error in procedendo, tutte le volte in cui, fermo restando il limite della non necessarietà di ulteriori accertamenti in fatto, la questione posta con il motivo d’appello non esaminato risulti infondata (Cass. nn. 2313/010, 15112/013).

E’ appunto questo il caso, atteso che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo; con la conseguenza che anche l’obbligazione relativa agli interessi, per poter essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il carattere della periodicità (Cass. nn. 22978/015, 17197/012, 19487/011). Nel caso di specie, invece, il credito per interessi costituisce accessorio del credito per capitale ed è pertanto assoggettato, al pari di quest’ultimo, all’ordinario termine di prescrizione decennale.

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Parma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibili o infondati gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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