Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4705 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25697/2014 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LISERRE, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROLL, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. R.G. 32470/2014 del GIUDICE DI PACE di

ROMA del 9/07/2014, depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con provvedimento del 09.07.2014 il Giudice di Pace di Roma, nell’ambito del procedimento n. 32470/2014, ha rigettato l’opposizione di N. e, per l’effetto, confermato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti il 15.05.2014 dal Prefetto di Roma, per essere entrato in Italia senza controlli di frontiera e non aver regolarizzato la sua posizione di soggiorno, sulla base dei seguenti motivi:

– Il provvedimento del Prefetto evidenzia una situazione di fatto relativa al comportamento omissivo del cittadino straniero in ordine all’ingresso ed alla posizione del suo soggiorno in Italia; le ipotesi alternative indicate da parte ricorrente sono semplicemente ipotizzate (di cui alla Direttiva CE 115/2008) ma non viene offerto alcun reale elemento per poterne valutare la eventuale applicabilità;

– Non risultano dedotte argomentazioni su possibili necessari accertamenti non svolti dagli uffici circa situazioni e circostanze personali particolari.

N.L. ricorre per Cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, sulla base dei seguenti motivi:

– Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che regolano l’espulsione dello straniero, principalmente in relazione all’assunta e mai giustificata pericolosità sociale del N., dal momento che il Prefetto di Roma ha emesso il decreto di espulsione ai danni di N.L. senza indicare alcuna ragione specifica volta a giustificare l’espulsione dal territorio dello Stato, e il Giudice di Pace ha semplicemente provveduto a convalidare tale decreto, senza valutare la personalità sociale e lavorativa dello straniero;

– Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta l’omessa motivazione dell’ordinanza di conferma del provvedimento di espulsione del Giudice di Pace sulle ragioni che hanno giustificato la conferma del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma;

Deve osservarsi preliminarmente che dai complessivi atti di causa emerge come causa certa del provvedimento espulsivo quello indicato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, lett. a), (ingresso nel territorio sottraendosi ai controlli di frontiera) mentre non è desumibile nè dal provvedimento impugnato nè dal ricorso se la pericolosità sociale sia stata un ulteriore causa di espulsione o abbia inciso sulla fase attuativa dell’espulsione medesima.

In ordine al primo motivo se ne rileva l’inammissibilità per carenza d’interesse non essendo stato dedotto che il provvedimento di espulsione si sia fondato anche sulla pericolosità sociale.

Quanto al secondo motivo se ne rileva la manifesta fondatezza in ordine all’omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni (espressamente censurate dall’opponente) indicate nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, lett. a). Effettivamente il provvedimento impugnato si fonda su una motivazione apparente e non comprensibile atteso che non è dato rinvenire la correlazione con il motivo di opposizione.

Ove si condividano i predetti rilievi, il secondo motivo deve essere accolto”.

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e, per l’effetto rigetta il ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è luogo a statuizioni sulle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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