Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4704 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4704 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9135/2014 R.G. proposto da
DEUTSCHE BANK S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti
Sinibaldo Tino e Vincenzo Scorsone, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via delle Fornaci n. 43 giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente Contro
SARDI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico
Romito, con domicilio presso la cancelleria della Corte di cassazione
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenteavverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3045 del 2012, il cui
appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter
cod. proc. civ. dalla Corte di appello di Firenze con ordinanza rep.

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309/14, depositata il 5 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 ottobre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;

Data pubblicazione: 28/02/2018

letta la memoria depositata dal controricorrente ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. l’appello proposto da
DEUTSCHE BANK S.P.A. avverso la sentenza con cui il locale

bond argentini, condannandola a restituire all’investitore Fabrizio
Sardi la somma di euro 30.000,00, oltre accessori.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che il gravame non avesse
alcuna ragionevole probabilità di essere accolto; non sussisteva
infatti alcuna ultrapetizione nella pronuncia con cui il Tribunale
aveva dichiarato la nullità dei due ordini di acquisto, atteso che vi
era stata rituale deduzione della parte sul punto; inoltre era
pienamente condivisibile la ratio esplicitata dal primo giudice, che
aveva rilevato il carattere pregiudicante della mancanza’ del
contratto di negoziazione, dunque vieppiù della mancanza di forma
scritta, con conseguente invalidità anche degli ordini di acquisto.
3. Avverso tale ordinanza e avverso la sentenza di primo grado
DEUTSCHE BANK S.P.A. ricorre con un motivo; Fabrizio Sardi
resiste con controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta «Violazione e falsa applicazione di
norme di diritto sostanziale e processuale (art. 10 comma
2 bis D. Lgs, 17.1.2003 n. 5; art. 23 D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58) per avere il Tribunale giudicato extra petita
partium

(art. 112 c.p.c.), al di là della stessa

prospettazione dell’attore su fatti non specificamente
contestati (art. 115 c.p.c.) e, comunque, in palese
violazione delle norme in tema di interpretazione dei
contratti e di individuazione della volontà delle parti (artt.
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Tribunale aveva dichiarato la nullità di due operazioni di acquisto di

1362 ss. e 1419 cod. civ.); il tutto in relazione all’art. 360,
n. 4 c.p.c.» deducendo la nullità della sentenza atteso che
il Sardi mai aveva dedotto la nullità del contratto di
negoziazione, essendosi limitato a chiedere la declaratoria
di nullità dei contratti di vendita dei

bond argentini,

riconoscendo pertanto come validamente stipulato il
contratto quadro. Inoltre lamenta la ultrapetizione in cui

anche la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata,
mai richiesta dall’attore.
2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

3.

Esso, come si evince dalla lettura della sua prima

pagina, impugna sia la sentenza del Tribunale che l’ordinanza
della Corte di appello.
4. In relazione alla sentenza del Tribunale, l’unico motivo
di impugnazione è inammissibile per difetto di specificità vuoi
ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ. per omessa specifica
indicazione degli atti su cui si fonda, vuoi – per quanto
riguarda le censure di violazione di norme sull’interpretazione
dei contratti – per omessa individuazione dei punti della
decisione che si intendono censurati, vuoi infine per mancata
correlazione con le ragioni della decisione (relativamente alla
questione di una possibile integrazione del contratto, da cui la
sentenza del Tribunale prescinde). Le agitate questioni della
sussistenza di un’eccezione di nullità del contratto quadro, di
un contratto del 1994, della possibilità di integrare detto
contratto con le disposizioni del TUF, di una domanda di
importo ridotto sono asseritamente qualificate come
pacifiche, ma manca la specifica indicazione degli atti da cui
tale carattere pacifico dovrebbe evincersi, come del pari
manca l’indicazione degli atti dai quali dovrebbe ricavarsi la
smentita del rilevato difetto di prova scritta del contratto. Va
aggiunto che, nell’ambito del giudizio di cassazione,
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sarebbe incorso il Tribunale per avere riconosciuto al Sardi

l’esercizio del potere della Corte di diretto esame degli atti del
giudizio di merito, nel caso in cui sia denunciato un error in
procedendo, presuppone pur sempre che la parte, nel rispetto
del principio di completezza dei motivi di ricorso, riporti nel
ricorso stesso gli elementi e i riferimenti atti ad individuare,
nei suoi termini esatti e non generici, il vizio processuale al
fine di consentire alla Corte medesima di effettuare il

compiere generali verifiche degli atti (Cass. Sezioni Unite,
sentenza n. 8077 del 22/05/2012). Parimenti priva della
necessaria sufficienza è la doglianza relativa alla pretesa ultra
petizione per avere il Tribunale riconosciuto al Sardi la
rivalutazione monetaria. Infatti la ricorrente si limita a
riportare uno stralcio della comparsa conclusionale del Sardi
in primo grado; ma tale atto non è affatto idoneo a fissare
l’oggetto della domanda che, come è noto, si determina nelle
conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado,
eventualmente precisate entro il maturare della relativa
preclusione prevista dal codice di rito.
5. In relazione all’impugnazione dell’ordinanza della Corte
di appello, il ricorso non contiene alcuna censura, essendo
totalmente rivolto a criticare la sentenza di primo grado e,
pertanto, va parimenti dichiarato inammissibile.
6. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
DEUTSCHE BANK S.P.A.

al rimborso in favore del controricorrente delle

spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 7.200,00 (di cui C
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo
spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art.13 co. 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
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controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale, senza

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2017.
Il Presidente

namaria Ambr

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