Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4704 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30308-2018 proposto da:

P.P., rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA E MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI MESSINA depositata il 18/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. P.P. ha proposto opposizione avvero il decreto con il quale, in data 6/9/2017, il tribunale di Messina ha liquidato i compensi professionali maturati per le prestazioni professionali rese nel procedimento n. 1425/14 R.G.N. R., definito con sentenza ex art. 131 bis c.p. del 5/7/2017, quale difensore di fiducia di M.R., ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dello stesso tribunale del 10/5/2016.

Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto l’opposizione ed ha determinato il compenso spettante al ricorrente nella somma di Euro 912,00, oltre spese generali e accessori.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che il compenso doveva essere determinato in base al D.M. n. 55 del 2014, ha rilevato che, a norma del predetto decreto, art. 12, comma 1, ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale, il giudice deve tener conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno nonchè dell’esito ottenuto nonchè del numero delle udienze e del tempo necessario all’espletamento delle attività. Il giudice, inoltre, ha evidenziato ancora il tribunale, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, aumentati fino all’80% o diminuiti fino al 50%.

Il tribunale, quindi, ha ritenuto che, in considerazione dei menzionati parametri, il compenso spettante a ricorrente dovesse essere liquidato applicando i valori minimi, avuto riguardo alla natura del procedimento ed all’entità della contestazione, e che la somma così determinata, pari ad Euro 1.710,00 (di cui Euro 225,00 per la fase di studio, Euro 270,00 per la fase introduttiva, Euro 540,00 per la fase istruttoria o dibattimentale ed Euro 675,00 per la fase decisoria) doveva essere diminuita del 20% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, ed ulteriormente diminuita di un terzo in ragione del regime del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, per un totale di Euro 912,00.

L’avv. P.P., con ricorso notificato il 12/10/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’indicata ordinanza. I resistenti sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha arbitrariamente operata una ulteriore riduzione del 20% sulla somma totale da liquidare al difensore, laddove, in realtà, la norma indicata non prevede tale riduzione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del comb. disp. degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle spese di giudizio maturate nel giudizio di opposizione.

3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. Il tribunale, infatti, dopo aver determinato il compenso spettante al ricorrente sulla base dei parametri fissati dall’art. 12, comma 1, avendo dichiaratamente riguardo ai “valori minimi”, ha diminuito la somma così stabilita, pari ad Euro 1.710,00, dapprima del 20%, per la ritenuta assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 2, e poi di un terzo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, per un totale di Euro 912,00. Sennonchè, una volta che il compenso è stato liquidato in misura corrispondente ai valori minimi, vale a dire con la riduzione del 50% prevista dall’art. 12, comma 1, in fine, la somma così determinata – a parte la riduzione di un terzo prescritta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis – non poteva essere ulteriormente ridotta del 20% se non in presenza delle condizioni di fatto, di cui l’ordinanza non ha dato alcun conto, previste dal D.M. n. 55 cit., art. 12, comma 2.

4. Il ricorso, quindi, dev’essere accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata, con rinvio al tribunale di Messina, in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Messina, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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