Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4704 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 18/02/2019), n.4704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5646-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 21,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO FERRAGINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE AMODIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6513/22/82017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 8629/16, sez. 31, rigettava il ricorso proposto da O.M. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad Irpef anno 2009 per l’importo di Euro 101.331,00, pari al 49,72% del maggior reddito introitato dalla O. Elettricità Generale srl.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 6513/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’ O. sulla base di due motivi illustrati con memoria Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l’applicazione al caso di specie della presunzione di distribuzione ai soci di una società dei maggiori ricavi in un periodo d’imposta diverso da quello in cui gli utili non contabilizzati si sarebbero realizzati.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha accertato che, sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente, risultava che le somme riscosse dalla società erano state versate dal socio amministratore in un conto finanziamento soci e non già a riserva in un conto riserva di utili. Da ciò ha dedotto che le somme erano entrate direttamente nel patrimonio dei soci. Ha altresì accertato che le stesse, benchè inerenti ad attività svolte nel 2008, erano state incassate nel 2009, ad eccezione di quelle riscosse dalle società Gewa Italia spa e CDC Electric spa come dichiarato dallo stesso ricorrente.

Trattasi di un accertamento argomentato in modo sintetico ma comunque logico in relazione alle prove dedotte in giudizio che, come tale, non è sindacabile in questa fase di legittimità. (Cass. Sez. 5, n. 25332/2014).

Questa Corte ha già chiarito che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. (Cass. 29404/17).

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, infatti non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. (Cass. ll892/16).

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 47 TUIR e dell’art. 2697 c.c. contestandosi l’erronea applicazione al caso di specie della presunzione di distribuzione degli utili.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sulla questione si è già pronunciata questa Corte che ha affermato che, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. (Cass. 15824/16; Cass. 25271/14).

Il ricorso va in conclusione respinto con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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