Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4703 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4703 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5931/2014 R.G. proposto da
BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.
Francesco Benatti, Luciano Pontiroli, Vincenzo Messina e Federico
Hernandez, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, via A. Gramsci n. 14, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BANCA IMI S.P.A.,

rappresentata e difesa dall’avv. Antonio

Ferraguto con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Liberiana n. 17, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentaleE contro
SANTOMAURO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avv. ti
Giuseppe Maggioni e Maurizio Calò, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via Cassiodoro n. 19 giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale-

Data pubblicazione: 28/02/2018

nonché
MINGOIA VINCENZO e PIEMONTE SALVATORE
— intimati —
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1215/13
depositata il 23 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 ottobre
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;

1. La Corte di appello di Palermo ha condannato in solido Intesa
Fiduciaria SIM s.p.a., Banca Caboto s.p.a. e Salvatore Piemonte a
pagare in favore di Salvatore Santomauro la somma di euro
103.262,61, oltre accessori, e il Piemonte a tenere indenne dalla
condanna la Banca Caboto s.p.a., regolando le spese di lite.
2. Il giudice di appello, dopo aver dichiarato Banca Caboto
passivamente legittimata al giudizio in quanto sostanzialmente
coincidente con la sim alla quale era stato affidato l’investimento,
ne ha affermato la responsabilità risarcitoria in solido con la Banca
Fiduciaria Sim e con Salvatore Piemonte per la perdita patrimoniale
relativamente a un investimento gestito del marzo 1999 subita da
Salvatore Santonnauro, al quale i condannati avevano omesso di
fornire tempestive e veritiere notizie sul negativo andamento dei
rendimenti.
Avverso tale sentenza BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. (già IntesaBci
Fiduciaria S.I.M. s.p.a.) ricorre con quattro motivi, resistiti da
BANCA IMI S.P.A. (già Banca Caboto s.p.a.) con controricorso
contenente ricorso incidentale per quattro motivi e da
SANTOMAURO SALVATORE con controricorso contenente ricorso
incidentale condizionato per un motivo. Vi sono controricorsi ai
ricorsi incidentali. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale di BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. lamenta:

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FATTI DI CAUSA

1.1. Primo motivo: «Omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; parziale nullità della sentenza per
omissione della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
della decisione in violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4
c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.» deducendo l’omesso
esame delle proprie doglianze inerenti alla riconoscibile diversità

che aveva spinto la Corte di appello ad affermare che i tre
documenti fossero del tutto uguali, quanto a veste formale e
impostazione; e aggiungendo l’eccezione di nullità della sentenza
impugnata per avere completamente omesso di riassumere gli
elementi in fatto e in diritto della decisione, con particolare
riguardo all’affermata unicità giuridica tra la banca e la fiduciaria.
1.2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli
artt. 31, comma 3, e 199 del t.u.i.f. e dell’art. 60, comma 4, del d.
Ig. 23 luglio 1996, n. 415, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. e
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato
oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.»
deducendo l’erronea attribuzione nei confronti della fiduciaria della
responsabilità solidale con il Mingoia, l’unico ad aver contrattato
con il Santomauro e l’omesso esame della assenza di alcuna
autorizzazione del promotore ad esercitare fuori sede nell’interesse
del proponente e al contenuto del conferimento dell’incarico di
promotore finanziario al Mingoia, da cui risultava evidente
l’estraneità della finanziaria a qualsiasi iniziativa svolta dai
promotori nei confronti del Santomauro.
1.3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.
31 D. Lgs. 58/98 e comunque 1218 c.c., degli artt. 23, comma 6, e
31, comma 3, t.u.i.f., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.»
deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto
la corresponsabilità della ricorrente nella causazione del danno,

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degli estratti conto pretesamente falsi rispetto a quello vero, ciò

nonostante la stessa sentenza impugnata avesse dato atto
dell’adempimento all’obbligo di rendiconto su di essa gravante.
1.4. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.
1227 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.» deducendo
l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto
sussistere gli estremi per affermare il concorso del Santomauro
nella causazione del danno, o meglio la sua responsabilità esclusiva

per avere omesso di informarsi sui rendimenti periodici
dell’investimento effettuato.
2. Il ricorso incidentale di Banca Imi s.p.a. lamenta:
2.1. Primo motivo: «Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4
cod. proc. civ. per omessa indicazione dei motivi in fatto e in diritto
della decisione ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.» deducendo la
nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di
motivare in diritto l’affermata responsabilità solidale della ricorrente
incidentale per i fatti dedotti in giudizio.
2.2 Secondo motivo: «Violazione degli artt. 1218, 1292,
1294, 2049 cod. civ. ex art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.:
inesistenza di un vincolo di solidarietà passiva fra Banca IMI, già
Banca Caboto, BG Fiduciaria SIM s.p.a. ed il signor Piemonte»
deducendo l’erronea applicazione dei principi codicistici in tema di
responsabilità civile e di obbligazioni solidali, per avere la Corte di
appello omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere
la responsabilità della ricorrente incidentale nella vicenda e la sua
solidarietà con gli altri soggetti ritenuti responsabili.
1.1. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art
31 D. Lgs. 58/98 e comunque omesso esame di un fatto decisivo
che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.
360, n. 5, cod. proc. civ.» deducendo l’erroneità della sentenza
nella parte in cui ha ritenuto la corresponsabilità della ricorrente
incidentale nella causazione del danno, nonostante l’assenza di
alcuna prova che il Piemonte fosse un intermediario abilitato e
pertanto legittimato a impegnare il mandante, non essendosi
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avveduta la corte di appello dell’assenza di qualsiasi prova della
esistenza di un mandato tra il predetto e la sim.
1.2. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art.
1227 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.» deducendo l’erroneità della
sentenza nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto
sussistere gli estremi per affermare il concorso del Santomauro
nella causazione del danno, o meglio la sua responsabilità esclusiva

dell’investimento effettuato.
3. Il controricorrente Santomauro ha chiesto respingersi gli
avversi

ricorsi

e

in

incidentale,

via

condizionatamente

all’accoglimento dei predetti, proposto ricorso per un motivo, con il
quale deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e
1335 c.c., nonché dell’art. 23, comma 6°, D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» affermando
l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che per
dimostrare la conoscenza in capo al destinatario dei rendiconti
fosse sufficiente il loro invio all’indirizzo di casella postale pattuito,
in assenza di qualsiasi prova di effettiva conoscenza in relazione
alla diligenza imposta agli operatori finanziari dal TUF.
4.

I ricorsi BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. e BANCA IMI S.P.A.

vanno respinti.
5. RICORSO BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A.
5.1 II primo motivo è in parte inammissibile e in parte
infondato. È inammissibile laddove lamenta un vizio di
motivazione posto che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360
n. 5 cod. proc. civ., non lamenta l’omissione di un fatto, ma in
realtà la contraddittorietà della motivazione resa dal giudice di
appello su un fatto esaminato (id est: l’identità o diversità dei
rendiconti falsi rispetto a quello vero) e sulla correttezza
complessiva del ragionamento in relazione alla ritenuta
esistenza di corresponsabilità tra promotore e società coinvolte.
La censura, quindi, tende a far compiere a questa Corte un
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per avere omesso di informarsi sui rendimenti periodici

nuovo giudizio di fatto sul materiale probatorio acquisito,
inammissibile in questa sede, oltre che in violazione dei nuovi
limiti di deducibilità del vizio di motivazione in Cassazione
(Cass., Sez. U, 22 settembre 2014, n. 19881). È infondato
laddove deduce la nullità della sentenza, posto che per aversi
nullità occorre che il provvedimento sia privo dei requisiti
minimi di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4, cod.

di una intestazione formale che faccia riferimento ai motivi di
fatto e di diritto, ma l’assenza di qualsivoglia argomento che
possa far ritenere che il giudicante abbia ben compreso la res
litigiosa e illustrato le ragioni della decisione resa (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 216 del 11/01/2006; id. Sez. 5, Sentenza n.
13990 del 22/09/2003); nel caso di specie la sentenza
impugnata nello svolgimento del processo (pagg. 1- 4) ha dato
conto sia di quale fosse la questione sottoposta al suo giudizio
sia delle posizioni delle parti in relazione ad essa, così da
doversi escludere la sussistenza della lamentata nullità.
5.2 Il secondo motivo è inammissibile perché tende a far
compiere a questa Corte una nuova indagine di merito sul
contenuto dei mandati fiduciari sottoscritti tra le parti, peraltro
genericamente citati senza alcuna trascrizione del loro
contenuto o rinvio a precisi documenti processuali identificativi ;
in violazione dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. Quanto al preteso
vizio di motivazione, la censura è inammissibile poiché viola i
limiti della deducibilità del motivo ex art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., posto che, più che un’omissione di fatti principali o
secondari decisivi per il giudizio il motivo, contiene una critica
alla congruità della motivazione resa dalla Corte di appello, non
più consentita (vedi Sezioni Unite citate sub 5.1.).
5.3 Il terzo motivo è inammissibile perché tende a far
compiere a questa Corte un nuovo giudizio sulla concludenza
delle prove acquisite in atti con rifermento alla correttezza della
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proc. civ., con ciò intendendosi non già la materiale omissione

corresponsabilità della fiduciaria nella causazione del danno,
non consentito in questa sede nemmeno qualora, ad onta della
rubrica, si volesse ritenere il motivo sostanzialmente
contenente una censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc.
civ., in presenza di una motivazione di appello né apparente, né
illogica o perplessa.
5.4 Il quarto motivo è inammissibile, posto che la Corte di

escludere l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1227 cod. civ.
(cfr. pag. 11) sicché anche questa censura, pur formalmente
lamentando la falsa applicazione del citato articolo, in realtà si
sostanzia in un’inammissibile critica alla ricostruzione fattuale
della vicenda, non consentita in questa sede in presenza di una
motivazione di appello né apparentei né illogica o perplessa.
6. RICORSO INCIDENTALE BANCA IMI S.P.A.
6.1 II primo motivo è infondato per le ragioni già esposte sub
5.1 in relazione alla reiezione dell’analogo motivo formulato dalla
ricorrente principale.
6.2 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La Corte
di appello ha motivato sia sulla sussistenza dei presupposti per
l’affermazione della responsabilità contrattuale (violazione doveri di
correttezza e buona fede incombenti sui promotori e sugli
intermediari), sia sulla ragione dell’estensione della responsabilità
alla (allora) Banca Caboto (pagg. 6-7). In tale contesto le censure,
sotto l’apparente allegazione di una falsa applicazione della
normativa richiamata nel motivo come violata, in realtà contengono
una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, che è inammissibile
in questa sede, in presenza di una motivazione resa dal giudice del
merito né apparente, né illogica o perplessa.
6.3 Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni
illustrate sub 5.4 in relazione ad analoga censura della ricorrente
principale.

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appello ha fornito motivazione delle ragioni addotte per

7.

Il ricorso incidentale proposto dal Santomauro, in quanto

condizionato, è assorbito dal rigetto degli altri ricorsi.
8. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara
assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna BG
FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. e BANCA IMI S.P.A. in solido tra loro al

giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,000 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di BG
FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. e di BANCA IMI S.P.A. dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2017.

pagamento in favore di SANTOMAURO SALVATORE delle spese del

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