Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4703 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI AREZZO;
– ricorrente non diligente –
contro
FORNACI TEMPORA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NEGLIA Salvatore e
Roberta Parbuono, per procura in calce al controricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza
delle Cinque Giornate n. 2;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n. 943/05,
depositata in data 12 ottobre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30 novembre 2 009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UCCELLA Flavio, che ha concluso per L’improcedibilità
del ricorso;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che si è riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la FORNACI TEMPORA s.p.a. ha resistito, con controricorso, al ricorso proposto nei suoi confronti dalla Prefettura di Arezzo, con atto notificato in data 22 novembre 2006, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Arezzo n. 943/05, depositata in data 12 ottobre 2005;
che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è improcedibile, dal momento che non risulta essere stato depositato entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione;
che alla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010